Jrogin

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Professionista
Certo che ci interessa:D
Sarà certamente l'occasione per accrescere la nostra "cultura condominiale":applauso:
 

Adriano Giacomelli

Membro dello Staff
Proprietario Casa
Per non trascrivere tutto....cito passaggi determinanti :
"E' ammessa la revisione per...mutamenti struttura dell'edificio o per sopraelevazione o per espropriazione parziale o per innovazione di vasta portata: Non rientrano nelle innovazioni di vasta portata le innovazioni o migliorie interne, nè l'eventuale cambiamento d'uso o destinazione delle proprietà esclusive. In particolare non può parlarsi di revisione della tabella millesimale quando un condomino renda abitabile un sottotetto di sua esclusiva proprietà, potendosi, intal caso, invocare, semmai, la modifica della tabella di ripartizione spese. ( N°97 19/12/2005 - l'esperto risponde-sole 24 ore)

-La quota suddivisa non cambia le tabelle- "la suddivisione in due o più parti, dell'unica quota millesimale originaria non comporta la revisione della tabella millesimale in quanto non si verifica nessuna delle condizioni previste dall'art: 69 delle disp.ni attuative del Codice civile, non cambiando le quote millesimali di tutti gli altri condomini non interessati alla suddivisione." (348 numero quindici -20/02/2005 L'esperto risponde)

Per ora queste ma ho altro.
 

Marco Giovannelli

Membro dello Staff
Professionista
allora, se tu intendi questo:

" il signor tizio ha un appartamento che ha 90 millesimi di tab. A. decide di frazionarlo in parti uguali il signor tizio quindi poi sarà proprietario di due appartamenti la cui somma delle superfici è uguale a quello di prima(come lo stesso capita per i millesimi).
Ora tizio vende a caio un appartamento. caio compra quello più svantaggiato a livello millesimale e si lamenta e facendo le opportune verifiche i millesimi diventano di 44 per l'appartamento di caio e 46 per l'appartamento di tizio (che è più vantaggiato).

quello che voglio dire è che se la proprietà rimane la stessa non serve rivedere la tabella millesimale, mentre se le proprietà diventano diverse allora ha senso. spero di essere stato il più chiaro possibile.

mentre prima tizio (che aveva l'appartamento da 90 millesimi) pagava su una spesa di 100'000 90/1000*100'000 = 9000€

adesso

tizio paga 46/1000*100'000= 4'600,00€ mentre caio paga 44/1000*100'000=4'400

contorto il discorso, ma spero di essere riuscito a farmi capire.

saluti
 

Adriano Giacomelli

Membro dello Staff
Proprietario Casa
Caro Marco, ribadisco che qui si parla solo per il piacere di approfondire i termini della discussione, ma l'esempio che tu hai fatto e che è un caso specifico, ovvero nel caso in cui, due immobili divisi dalla stessa proprietà, siano. 1) suddivisi malamente e non fin da subito 44 e l'altro 46 mill. 2) Che a seguito di una eventuale e successiva vendita, se vengono citati esattamente anche i millesimi in atto notarile, il nuovo acquirente, avrà poca probabilità di contestare i millesimi acquistati.

N.B. Ora compilerò un nuovo argomento e sono sicuro che tu mi saprai dare le delucidazioni che vado cercando.
Intanto grazie
 

simo1955

Membro Attivo
Proprietario Casa
Io vorrei dividere il mio appartamento a Roma di 80 mq + 46 di terrazzo . Risulterebbe un monolocale con angolo cottura bagno ,corridoio e porzione di terrazzo e un appartamento con camera saloncino,angolo cottura ,bagno e terrazzo.Mi hanno detto che non posso farlo perchè il monolocale non arriva a 50 mq .Vi risulta?
 

Daniele 78

Membro Storico
Professionista
Io vorrei dividere il mio appartamento a Roma di 80 mq + 46 di terrazzo . Risulterebbe un monolocale con angolo cottura bagno ,corridoio e porzione di terrazzo e un appartamento con camera saloncino,angolo cottura ,bagno e terrazzo.Mi hanno detto che non posso farlo perchè il monolocale non arriva a 50 mq .Vi risulta?
No non mi risulta la cosa. Mi risulta che da DM 5 luglio 1975 le misure minime per i monolocali siano 28 mq; se invece per due persone sia di 38 mq (vedi art.3 del decreto).
Di seguito ho linkato il testo di legge, buona lettura!
Bosetti & Gatti - d.m. sanità 05 luglio 1975
 

Daniele 78

Membro Storico
Professionista
Ti conviene aprire una nuova discussione, non è detto che trovi risposte continuandone una vecchia.
tranquillo, si legge bene anche se vecchia, perchè sale in cima ai thread in lista appena viene aggiornata.
Meglio perchè tante volte si aprono mille discussioni per lo stesso identico problema di cui poi abbiamo discusso mille volte.
 

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