Gianco

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Comunque si risolve con una perizia giurata, redatta dopo un rilievo che attesta che in quel momento (voglio vedere chi lo contesta) la distanza misurata è quella rilevata, sapendo che la battigia specie nel periodo invernale ed a seconda del tipo di costa può spostarsi anche diversi metri se è sabbiosa. Anche in questo caso ho risolto un problema ad un amico al quale non volevano concedergli la regolarità della posizione dal suo fabbricato, dove intendeva aprire una discoteca, dal rio vicino poiché il tecnico comunale sosteneva che non rispettasse la distanza richiesta di 150 m. Misurata sulla carta risultava di 148 m. Ho prodotto una perizia con la quale dichiaravo che dal rilievo grafico risultava superiore a m 150, avvalendomi delle tolleranze catastali. Localmente il letto del rio era scomparso, irriconoscibile, in una zona pianeggiante ed in un periodo siccitoso. Ha regolarmente aperto il locale.
 

Gianco

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Non può essere lui perché hanno chiuso dopo alcuni anni e la persona è morta da oltre sei sette anni. Comunque, il fabbricato si trovava sul versante di una vallata ad una quota superiore al rio di almeno una ventina di metri.
 

Luigi Criscuolo

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Google Earth assolve da sé a questo criterio di misurazione?
magari, google earth non è probante: quello che fa testo sono le carte tecniche regionali e/o comunali e le cartografie satellitari, o le strisciate aerofotogrammetriche se si richiede planimetrie vecchie più di 30 anni, delle aziende ufficialmente autorizzate a redigere le carte tecniche per gli enti locali.
 

romettor

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Scusa la battigia non conta assolutamente: quello che conta è la distanza dal confine demaniale marittimo. Il demanio marittimo è determinato ex artt. 28 e 32 del Codice della navigazione. Ci potrebbe essere un arenile molto vasto considerato tranquillamente demanio marittimo. L'erosione ha il suo pesa poichè potrebbe far spostare il limite del demanio acquisendo ad esso beni che erano in proprietà privata. In pratica il demanio marittimo è naturale e quindi può variare ma è anche necessario ex lege.
 

Gianco

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Beni Ambientali. Opere nella fascia di 150 metri dalla battigia
Dettagli
Categoria principale: Beni Ambientali
Categoria: Giurisprudenza Amministrativa TAR
Pubblicato: 30 Novembre -0001
Visite: 14546
TAR Sicilia (CT) Sez. I sent. 673 del 6 aprile 2009
Beni Ambientali. Opere nella fascia di 150 metri dalla battigia

Nel vietare insediamenti che si trovano entro la fascia di 150 metri dalla linea della battigia, il legislatore ha inteso dettare una norma a tutela dell’ordinato assetto del territorio, quindi comprensiva (ma non esclusivamente), della tutela del paesaggio: è consentita, infatti, una deroga al vincolo nelle zone A e B dello strumento urbanistico, che sono quelle ove l’assetto del territorio è già definito e non è suscettibile di ulteriore modificazione, se non in senso conservativo; inoltre, cosa più importante, la stessa norma non si limita a fissare il limite di inedificabilità nei 150 metri dalla battigia, ma determina altresì, per le ulteriori estensioni in profondità, articolate prescrizioni in ordine alla volumetria assentibile, graduandone la quantità in proporzione all’allontanamento dal mare (ossia, entro i 500 metri l’indice di densità territoriale edilizia è pari, nel massimo, a 0,75 mc/mq; oltre i 500 m e fino a 1000, è pari a 1,50 mc/mq).

Anche in Sardegna esiste il vincolo della distanza rispetto alla battigia. D'altronde la fascia demaniale potrebbe essere anche di parecchi km se l'area retrostante fosse destinata a riserva o a parco.
 

basty

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Interessante questa discussione, per me solo per curiosità:
se è pur vero che non abbiamo forse in Italia arenili particolarmente estesi, mi pare altrettanto logico che il vincolo di edificabilità riguardi non solo la distanza dalla battigia (cioè il famoso bagnasciuga del fu-maestro...), ma anche la distanza dal limite della spiaggia, delle dune ecc, cioè quello che presumo tecnicamente sia identificato come demanio marittimo. Credo @romettor intenda questo

E' una svista del legislatore o i limiti sono due?
 

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