La distanza da rispettare deve essere fra il fabbricato e la linea di battigia marina.
Circa 30 anni fa l'avvocato di un mio cliente mi ha richiesto una perizia giurata dalla quale risultasse il risultato di un rilievo topografico fra il suo fabbricato e la linea di battigia, misurata lungo la strada. La via pubblica risultava inclinata rispetto a detta linea e la distanza misurata risultava maggiore di m 150, limite minimo previsto dalla norme urbanistiche. Da quanto mi risulta è riuscito a farla rientrare nel condono del 1985.
Gianco, il cliente dovrebbe benedirti ogni santo giorno. Credo sia impossibile recuperare una copia di quella tua perizia, vero?
Ora il limite è di 300 m secondo l'art. 142 del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio:
«Aree tutelate per legge
1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo:
a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare»
Non mi è chiara la specificazione riguardante i terreni elevati sul mare: mi pare ovvio, prima era differente?
Una domanda vn fabbricato ubicato sullo stesso livello del mare dista 10 m dalla battigia e fin qui la misurazione non incontra particolari difficoltà; mentre per un fabbricato ubicato su un terreno elevato di 50 m sul mare come si misura?
Qual è il criterio? Perché sulla carta (aereofotogrammetria: Google maps) non c'è differenza tra i fabbricati - per quello sullo stesso livello che quello elevato.