nicotropea

Membro Attivo
Proprietario Casa
La distanza da rispettare deve essere fra il fabbricato e la linea di battigia marina.
Circa 30 anni fa l'avvocato di un mio cliente mi ha richiesto una perizia giurata dalla quale risultasse il risultato di un rilievo topografico fra il suo fabbricato e la linea di battigia, misurata lungo la strada. La via pubblica risultava inclinata rispetto a detta linea e la distanza misurata risultava maggiore di m 150, limite minimo previsto dalla norme urbanistiche. Da quanto mi risulta è riuscito a farla rientrare nel condono del 1985.

Gianco, il cliente dovrebbe benedirti ogni santo giorno. Credo sia impossibile recuperare una copia di quella tua perizia, vero?

Ora il limite è di 300 m secondo l'art. 142 del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio:
«Aree tutelate per legge
1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo:
a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare»
Non mi è chiara la specificazione riguardante i terreni elevati sul mare: mi pare ovvio, prima era differente?


Una domanda vn fabbricato ubicato sullo stesso livello del mare dista 10 m dalla battigia e fin qui la misurazione non incontra particolari difficoltà; mentre per un fabbricato ubicato su un terreno elevato di 50 m sul mare come si misura?
Qual è il criterio? Perché sulla carta (aereofotogrammetria: Google maps) non c'è differenza tra i fabbricati - per quello sullo stesso livello che quello elevato.
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa

Gianco

Membro Storico
Professionista
Tutte le misure relative alle carte catastali o planimetrie di piani urbanistici sono riferite alla linea orizzontale. In "campagna" gli strumenti ti possono fornire, la distanza orizzontale, l'inclina ed il dislivello.
In relazione alla perizia, provo a cercarla anche se la cartella relativa la dovrei avere eliminata, perché il cliente era titolare di un'agenzia immobiliare che ha cessato l'attività da tanto tempo.
Infine la distanza da rilevare è quella che trovi al momento del rilievo. Per cui puoi godere di una certa tolleranza, anche perché non è facile individuare la perpendicolare del fabbricato sulla linea di costa. A meno che non ne rilevi un tratto sufficiente a trovare il punto corrispondente con l'elaborazione del rilievo.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Mi pare di aver capito, dalle sentenze lette fin qui, che la "misurazione sul campo" è quella considerata più attendibile rispetto a quella sulla carta.
Il problema è identificare qual è il criterio di misurazione e, soprattutto, come individuare la linea di battigia (in presenza di erosione costiera).

Il criterio enunciato in quella sentenza lo ripeto è quello della distanza misurata sugli assi verticali.

Se in una costa pianeggiante la distanza degli assi coincide con la misura del percorso rettilineo fra fabbricato e battigia è del tutto evidente che non può coincidere in quei casi dove la costa sia molto inclinata (scoscesa) se non perpendicolare al mare.

Figurati un triangolo rettangolo con la base su uno dei cateti.
L'ipotenusa (percorso scosceso) risulterebbe sempre più lunga di qualsiasi base alterando l'effetiva distanza di rispetto.
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
Dimaraz, il tuo ragionamento, sebbene sia tecnicamente valido, è di difficile interpretazione da chi non ha dimestichezza con la materia.
Parli di assi verticali, probabilmente alludendo alle linee orizzontali (planimetricamente) fra due punti, battigia e fabbricato, misurate nella normale (perpendicolare) fra la linea della battigia ed il fabbricato.
 

romettor

Membro Ordinario
Proprietario Casa
Guardate che occorre vedere innazitutto se c'è una delimitazione del demanio marittimo cosa che si può reperire in capitaneria dopo di che consultare l'art. 55 del C.N. Sta di fatto che c'è molta ignoranza in materia anche da parte dei professionisti e che non vigono le normali norme poichè etra in ballo il codice della navigazione e suo regolamento. Consiglio di non avventurarsi dove non si è ben ferrati. Comunque l'entità del demanio marittimo che è mutevole anche in relazione all'erosione delle coste si vede sicurezza solo con la delimitazione che tra l'altro se non è stata operata può essere chiesta. Per la sentenza non è affatto detto che debba cambiare la legge poichè possiamo reperire tutto ed il contrario di tutto: per questo motivo c'è la Cassazione a sezioni unite che a volte non basta.
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
La delimitazione del demanio è solo ed esclusivamente eseguita per ricostituire un confine variato in funzione di una variazione del confine oltre la tolleranza. Comunque quel confine deve riportare termini, vertici della poligonale, certi ed inamovibili, non applicabili ad una battigia costituita da una costa sabbiosa.
Ho partecipato a diverse rettifiche di confine demaniale eseguite dal catasto, concordato dallo stesso, dal Genio Civile, dalla Capitaneria di Porto, alla presenza del proprietario confinante. Questa operazione è stata fatta perché nel tempo l'azione del mare ha variato il limite della costa rocciosa (vedete lo Scoglio di Peppino a Castiadas - Cagliari) e (la spiaggia di Solanas - Sinnai) con la separazione fra l'arenile ed il terreno agricolo, cortile dei fabbricati, adiacente.
 

nicotropea

Membro Attivo
Proprietario Casa
In relazione alla perizia, provo a cercarla anche se la cartella relativa la dovrei avere eliminata, perché il cliente era titolare di un'agenzia immobiliare che ha cessato l'attività da tanto tempo.
Sarebbe davvero utile poterla visionare, anche per discuterne con il geometra che dovrà fare il rilievo topografico. @Gianco, mi trovo in una situazione - davvero complessa e angosciosa - simile a quella che hai descritto. Ho tentato di reperire perizie simili sul web, ma niente si fatto.
 

nicotropea

Membro Attivo
Proprietario Casa
Il criterio enunciato in quella sentenza lo ripeto è quello della distanza misurata sugli assi verticali.
Se in una costa pianeggiante la distanza degli assi coincide con la misura del percorso rettilineo fra fabbricato e battigia è del tutto evidente che non può coincidere in quei casi dove la costa sia molto inclinata (scoscesa) se non perpendicolare al mare.
Figurati un triangolo rettangolo con la base su uno dei cateti.
L'ipotenusa (percorso scosceso) risulterebbe sempre più lunga di qualsiasi base alterando l'effetiva distanza di rispetto.

Dimaraz, il tuo ragionamento, sebbene sia tecnicamente valido, è di difficile interpretazione da chi non ha dimestichezza con la materia.
Parli di assi verticali, probabilmente alludendo alle linee orizzontali (planimetricamente) fra due punti, battigia e fabbricato, misurate nella normale (perpendicolare) fra la linea della battigia ed il fabbricato.

Magari avessi una perizia o un qualcosa da esempio poter visionare per capirci meglio. Google Earth assolve da sé a questo criterio di misurazione?

Il riferimento temporale, infine, deve tener conto dell'anno 2003.
Quattordici anni fa!
Qui subentra l'erosione costiera che è reale e accertata da studi regionali con l'indicazione per triennio di 2-2,5 metri di avanzamento del mare.
Nella perizia si può tener conto di ciò? Ad esempio, indicare che oggi la distanza del fabbricato dalla battigia è di 296 ml, mentre nel 2003 invece era di 302m.
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Le Ultime Discussioni

Alto