Una recente sentenza della V sezione del Tribunale di Roma, n. 22216 del 15 novembre 2011, ribadisce alcuni concetti da tener presente quando il condomino voglia procedere con il distacco del proprio impianto di riscaldamento allo scopo di pagare quanto personalmente consumato.
Il condomino si potrà distaccare dalle diramazioni dell'impianto centralizzato di riscaldamento e quindi non sarà tenuto a contribuire alle spese per l'uso se avrà dimostrato che non derivino costi maggiori per gli altri condomini nè squilibri termici a seguito del medesimo distacco.
Questo accertamento non potrà che richiedere una consulenza tecnica d'ufficio in sede giudiziale.
Ovviamente costui non potrà mai omettere la contribuzione alle spese necessarie alla conservazione della cosa comune, come previsto dall'art. 1104 del codice civile che regola la comunione ed è applicabile al condominio, in questo caso la caldaia condominiale.
Avv. Luigi De Valeri:daccordo:
Il condomino si potrà distaccare dalle diramazioni dell'impianto centralizzato di riscaldamento e quindi non sarà tenuto a contribuire alle spese per l'uso se avrà dimostrato che non derivino costi maggiori per gli altri condomini nè squilibri termici a seguito del medesimo distacco.
Questo accertamento non potrà che richiedere una consulenza tecnica d'ufficio in sede giudiziale.
Ovviamente costui non potrà mai omettere la contribuzione alle spese necessarie alla conservazione della cosa comune, come previsto dall'art. 1104 del codice civile che regola la comunione ed è applicabile al condominio, in questo caso la caldaia condominiale.
Avv. Luigi De Valeri:daccordo: