elegue

Nuovo Iscritto
Avrei bisogno di sapere se la disdetta di una polizza sulla casa, che è prevista nei 60 giorni successivi alla liquidazione din un sinistro, deve in questo caso essere motivata da una mancata soddisfazione dell'assicurato o da un disaccordo fra le parti in merito al risarcimento, oppure se, trattandosi di diritto per legge, non debba essere in alcun modo giustiificata. In questo caso mi potreste indicare dove trovare un modulo da utilizzare.
Grazie!
 

arianna26

Membro Senior
Proprietario Casa
Non so nulla in proposito ma penso che, se il diritto è previsto, non debba esser motivato così come non devo motivare perchè non rinnovo i l contratto RCA auto con la compagnia dell'anno precedente. potrei volermi liberare di loro per mille motivi.
 

Graziano Cavallini

Nuovo Iscritto
Devi solo riportare nella raccomandata che ti avvali della facoltà prevista dall'art. x del contratto che prevede che Compagnia e cliente possano recedere entro 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo.
 

adimecasa

Membro Storico
Professionista
devi solo fare una semplice disdetta di 30 gg. prima della scadenza con lettere A.R. con ricevuta di ritorno, legge Bersani e non 60, con il sinistro nulla a da vedere con tale disdetta, anche se non è stata soddisfacente la liquidazione, non va richiamata nella disdetta. ciao
 

Graziano Cavallini

Nuovo Iscritto
devi solo fare una semplice disdetta di 30 gg. prima della scadenza con lettere A.R. con ricevuta di ritorno, legge Bersani e non 60, con il sinistro nulla a da vedere con tale disdetta, anche se non è stata soddisfacente la liquidazione, non va richiamata nella disdetta. ciao

Direi che non hai dato indicazioni corrette perchè:
  1. I termini per la disdetta non sono tutti di 30 gg. ma alcuni contratti prevedono 60 ed in ogni caso si tratta di disdetta alla scadenza.
  2. Per quanto riguarda la Bersani va applicata ai contratti pluriennali dopo almeno 3 anni dalla sottoscrizione e la disdetta deve essere data 60 gg. prima della scadenza dell'annualità
  3. la richiesta di chiarimenti riguarda disdetta per sinistro e per quanto riguarda i consumatori è bilaterale ovvero può darla il cliente o la Compagnia entro 60 gg. dalla definizione del sinistro ed è efficace dopo 30 gg. dal ricevimento della raccomandata.

Siccome la disdetta per sinistro prevede la rescissione del contratto prima della scadenza se la disdetta la da la Compagnia è tenuta a rimborsare la parte di premio non goduta al netto delle imposte, se invece la da il cliente la Compagnia non è tenuta a rimborsare nulla.
 

adimecasa

Membro Storico
Professionista
x cavallini, il post verte su mancata soddisfazione dell'assicurato e pertanto è da ritenere la disdetta effettuata dall'assicurato, e non dalla compagnia assicuratrice, la legge bersani prevede 30 gg. della fine annualità la disdetta certamente dopo i primi 3 anni, che li davo x scontato
 

Graziano Cavallini

Nuovo Iscritto
La legge 40 del 2/4/2007 all'art. 5 comma 4 recita quanto segue:
al primo comma dell'art. 1899 del codice civile, il secondo periodo è sostituito dal seguente:"In caso di durata poliennale, l'assicurato ha facoltà di recedere dal contratto senza oneri e con preavviso di 60 giorni"..
Ribadisco che si tratta di disdetta alla scadenza annuale anche se non è la scadenza contrattuale. Mentre "elegue" parla di disdetta per sinistro che è tutta un'altra cosa.
 

alberto bianchi

Membro Storico
Proprietario Casa
Avrei bisogno di sapere se la disdetta di una polizza sulla casa, che è prevista nei 60 giorni successivi alla liquidazione din un sinistro, deve in questo caso essere motivata da una mancata soddisfazione dell'assicurato o da un disaccordo fra le parti in merito al risarcimento, oppure se, trattandosi di diritto per legge, non debba essere in alcun modo giustiificata. In questo caso mi potreste indicare dove trovare un modulo da utilizzare.
Grazie!
Scusa se mi intromertto.
Non sarebbe più semplice riportare il testo integrale dell'art. del contratto che prevede quanto dichiari ?
Ci eviteresti di star quì a fare mille ipotesi e supposizioni di tipo accademico.
Cerchiamo di applicare la regola delle 4 C:
Chiaro
Corretto
Conciso
Comprensibile


Grazie
 

Graziano Cavallini

Nuovo Iscritto
Scusa se mi intromertto.
Non sarebbe più semplice riportare il testo integrale dell'art. del contratto che prevede quanto dichiari ?
Ci eviteresti di star quì a fare mille ipotesi e supposizioni di tipo accademico.

Non c'è bisogno che citi l'articolo, è riportato in tutti i contratti assicurativi non auto e neanche nelle polizze vita.
La normativa al riguardo è quella che ho descritto e che sintetizzo:
  1. Disdetta per scadenza va inviata 30 o 60 gg prima della scadenza annuale della polizza a seconda della Compagnia.
  2. Disdetta "legge Bersani" si apllica a contratti di durata poliennale se non è giunta la scadenza contrattuale ma solo di un'annualità intermedia, Va inviata 60 gg. prima della scadenza in cui si vuole rescindere. Non si applica ai nuovi contratti quinquennali dove il cliente rinuncia alla facoltà di risoluzione anticipata.
  3. Disdetta per sinistro va inviata entro 60 gg. dalla data di definizione del sinistro. Essendo previsto un termine va da se che l'assicurato deve avere un documento della Compagnia (assegno, comunicazione di rifiuto indennizzo o altro) che riporti una data da cui decorrono i 60 gg.
 

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