Ma qui si parla di contratto sottoscritto con una Agenzia Immobiliare cui si da compito di vendere una proprietà.
Infatti. È quindi una mediazione - che può essere anche
unilaterale atipica (*) - disciplinata dagli artt. 1754 e segg. c.c.
Attività svolta in modo autonomo, senza essere legato alle parti da alcun vincolo di
mandato o di altro tipo, un'attività materiale dalla quale la legge fa scaturire il diritto alla provvigione.
Il mandato, ex art. 1703 c.c. è
il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra.
(*) Sentenza Corte di cassazione n. 24950 del 2016:
La circostanza che colui il quale si assuma mediatore non si sia interposto autonomamente tra le parti, ma abbia ricevuto da una sola di esse l'incarico di reperire un contraente per un determinato affare, non muta la natura mediatoria dell'attività svolta ove riconosciuta od oggettivamente riconoscibile come tale dall'altra parte. [...] L'incarico a svolgere la medesima attività che il mediatore svolgerebbe d'iniziativa propria può originare da un mandato interno con una delle parti, che tuttavia non muta l'attività che il mediatore svolga poi ai fini della conclusione dell'affare. Dunque, ciò che è decisivo non è tanto l'imparzialità del suo operare quanto la riconoscibilità esterna della posizione terza - che egli assume nel successivo rapporto con entrambe le parti, posizione che gli deriva, appunto, dall'assenza di collaborazione, dipendenza o rappresentanza con una sola di esse.