Franca68

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Salve, sono conduttore di un contratto di locazione 4+4.
nel contratto abbiamo messo come tempo per la disdetta 3 mesi invece che 6. la legge parla di sei mesi, in caso di controversia, vale il preavviso di tre mesi o quello di sei mesi come dice la legge?
Grazie a tutti coloro che mi potranno aiutare :idea:
 

maidealista

Fondatore
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La Legge tende a tutelare la parte ritenuta "più debole" ovvero il conduttore.
Se le parti concordano nel contratto vantaggi maggiori per il conduttore questi saranno validi.
Dalla L. 392/78 :
Art.4. (Recesso del conduttore). E' in facoltà delle parti consentire contrattualmente che il conduttore possa recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso al locatore, con lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. Indipendentemente dalle previsioni contrattuali il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata.

Auguri :daccordo::fiore:
 

jac0

Membro Senior
Proprietario Casa
La prima frase della legge citata, mi sembra di capire, consente di prevedere nel contratto un preavviso di 'almeno sei mesi', non di almeno tre mesi. Anche perché la legge deve essere equa tutelando ambo le parti, considerata anche la scarsità di offerta abitativa da parte dei comuni (leggi: case popolari), specialmente nelle grandi città.
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
Salve, sono conduttore di un contratto di locazione 4+4.
nel contratto abbiamo messo come tempo per la disdetta 3 mesi invece che 6. la legge parla di sei mesi, in caso di controversia, vale il preavviso di tre mesi o quello di sei mesi come dice la legge?
Grazie a tutti coloro che mi potranno aiutare :idea:

Concordo con Marco : Valgono i tre mesi di preavviso
 

Franca68

Membro Attivo
Proprietario Casa
Grazie a tutti :)
la legge recita:

Art. 3.
(Disdetta del contratto da parte del locatore).

1. Alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 e alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, il locatore può avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del contratto, dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesi, per i seguenti motivi: ....

quindi inserire la clausola con un preavviso di tre mesi, potrebbe essere considerata vessatoria perchè contraria alla legge?
Vi ringrazio tanto
e auguri a tutti :daccordo:

Aggiunto dopo 27 minuti :

Caro signor Rossi, non capisco a quale Marco si riferisce. "valgono i tre mesi di preavviso"
Grazie
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
piu' pertinente in tema di recesso è l'articolo 4,prima parte come citato da (MA come Marco) idealista

E' in facoltà delle parti consentire contrattualmente che il conduttore possa recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso al locatore, con lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. (almeno sei mesi a parere di chi scrive è derogabile)
se specificatamente pattuito
 

Franca68

Membro Attivo
Proprietario Casa
piu' pertinente in tema di recesso è l'articolo 4,prima parte come citato da (MA come Marco) idealista

E' in facoltà delle parti consentire contrattualmente che il conduttore possa recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso al locatore, con lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. (almeno sei mesi a parere di chi scrive è derogabile)
se specificatamente pattuito

Lo stesso vale per la disdetta da parte del locatore prima del termine del quarto anno?
può dare disdetta tre mesi prima e non sei?
Grazie per la sua attenzione
 

jac0

Membro Senior
Proprietario Casa
Il recesso dell'inquilino (= conduttore) 6 mesi prima a mio avviso non è derogabile (se fosse derogabile ove sta scritta la misura alternativa di 3 mesi?), ma di fatto disattesa perché il costo di una causa promossa dal proprietario (= locatore) per richiedere l'affitto di tutti e 6 i mesi invece dei 3 pagati supera di norma l'importo dovuto dall'inquilino.
 

ada1

Nuovo Iscritto
Credo convenga prima di tutto accordarsi sui termini poiché il recesso e la disdetta si riferiscono ad azioni differenti. Infatti,con il recesso una parte(il conduttore) pone fine al contratto in qualunque momento e prima della scadenza qualora le condizioni previste dalla legge (=gravi, documentati ed imprevisti motivi) si verifichino ; con la disdetta invece una parte notifica all'altra che non intende continuare il rapporto locatizio alla fine del primo periodo di locazione (il locatore, in questo caso, se ricorrono per lui le condizioni previste dalla legge) o del termine previsto (locatore e conduttore) .
La legge stabilisce che in tutti i casi il preavviso da inviare all'altra parte sarà di "almeno" 6 mesi.Se questo "almeno" sia derogabile o meno, proprio non saprei... anche se i siti web sembrano accordarsi sul fatto che dei periodi convenzionali anche più corti possano essere stabiliti ...e anche se per me cio' sembri abbastanza dubbio alla lettura della legge, il termine "almeno" potendo essere interpretato come "se non di più" di 6 mesi e quindi 6 mesi potrebbe ben essere il tempo minimo obbligatorio per legge.

Inoltre, sul sito della Asppi ho visto che questa associazione consiglia fortemente al locatore di rispettare il termine di 6 mesi poiché, in caso di complicazioni e qualora il contratto preveda un termine inferiore ai 6 mesi, il giudice potrà sempre ricondurre il termine a 6 mesi per il locatore mentre potrebbe lasciarlo inalterato per il conduttore (bella equità della legge !!) che resta pur sempre considerato "parte debole".

Naturalmente le parti possono anche convenire che nessuna proroga sarà possibile ed in questo caso potrà applicarsi l'articolo 1596 del CC (=fine del contratto per lo spirare del termine) per il quale nessuna disdetta è necessaria in questo caso
 

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