Credo convenga prima di tutto accordarsi sui termini poiché il recesso e la disdetta si riferiscono ad azioni differenti. Infatti,con il recesso una parte(il conduttore) pone fine al contratto in qualunque momento e prima della scadenza qualora le condizioni previste dalla legge (=gravi, documentati ed imprevisti motivi) si verifichino ; con la disdetta invece una parte notifica all'altra che non intende continuare il rapporto locatizio alla fine del primo periodo di locazione (il locatore, in questo caso, se ricorrono per lui le condizioni previste dalla legge) o del termine previsto (locatore e conduttore) .
La legge stabilisce che in tutti i casi il preavviso da inviare all'altra parte sarà di "almeno" 6 mesi.Se questo "almeno" sia derogabile o meno, proprio non saprei... anche se i siti web sembrano accordarsi sul fatto che dei periodi convenzionali anche più corti possano essere stabiliti ...e anche se per me cio' sembri abbastanza dubbio alla lettura della legge, il termine "almeno" potendo essere interpretato come "se non di più" di 6 mesi e quindi 6 mesi potrebbe ben essere il tempo minimo obbligatorio per legge.
Inoltre, sul sito della Asppi ho visto che questa associazione consiglia fortemente al locatore di rispettare il termine di 6 mesi poiché, in caso di complicazioni e qualora il contratto preveda un termine inferiore ai 6 mesi, il giudice potrà sempre ricondurre il termine a 6 mesi per il locatore mentre potrebbe lasciarlo inalterato per il conduttore (bella equità della legge !!) che resta pur sempre considerato "parte debole".
Naturalmente le parti possono anche convenire che nessuna proroga sarà possibile ed in questo caso potrà applicarsi l'articolo 1596 del CC (=fine del contratto per lo spirare del termine) per il quale nessuna disdetta è necessaria in questo caso