"Il termine di sei mesi di preavviso previsto dall’art. 4 della L. n. 392/1978, può essere ridotto se il conduttore lo richiede e se ciò viene accettato dal locatore; omissis...
* Pret. civ. Pordenone, 28 marzo 1988, n. 70, Sonego c. Piscopo, in Arch. loc. e cond. 1989, 161.
Io credo che questa prima parte della sentenza possa indurre in errore poiché, come Ennio Rossi dice giustamente, un contratto, una legge o una sentenza si devono interpretare e leggere nel loro insieme
Infatti, ho trovato una citazione più completa (anche se sempre parziale) della stessa sentenza che dice :
"Il termine di sei mesi di preavviso previsto dall’art. 4 della L. n. 392/1978, può essere ridotto se il conduttore lo richiede e se ciò viene accettato dal locatore;
costituisce accettazione tacita della richiesta di abbreviazione di detto termine, l’aver stipulato con altro conduttore contratto di locazione con decorrenza dalla data del preventivato rilascio comunicato dal conduttore."
E la seconda parte della sentenza lascia supporre che il giudice ha inteso sanzionare l'operato del locatore che pur avendo stipulato un altro contratto di locazione subito dopo la fine del preavviso (fornendo cosi' la prova di cognizione sempre necessaria per provare la buona fede del contraente) pretendeva (forse) il pagamento degli altri tre mesi di preavviso previsti dalla legge.Cioé il giudice ha applicato l'articolo 1362 del CC ( Intenzione dei contraenti) che stipula (cito) :
Nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole.
Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il
loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto.
In ogni modo, sono sempre più convinta che il termine da rispettare è ben di 6 mesi, termini inferiori essendo previsti dalla legge (da quanto ho potuto accertare) unicamente per i contratti transitori, i contratti con impiegati delle pubbliche amministrazioni che dovrebbero cambiare sede di lavoro (ma non su loro richiesta) e il recesso degli eredi in caso di morte del conduttore.
Ho visitato alcuni siti di proprietari, inquilini ed altri siti legali : tutti si accordano nel dire che per un contratto 4+4 il preavviso è ben di 6 mesi minimo.
E del resto sia la legge sull'equo canone che la legge 431/98 sono chiarissime in merito e non mi sembra che possano esserci dubbi interpretativi anche per una profana come me.
In ogni modo, essendo Franca68 conduttore, sarà sicuramente meno rischioso per lei prevedere un preavviso di tre mesi soltanto.
Le consiglierei tuttavia di aver ricorso alla doppia firma del contratto e della clausola, cioé inserire nel contratto una dichiarazione apposita , firmata dal conduttore e dal locatore, che richiami specialmente l'articolo del contratto che prevede la durata più breve di 3 mesi per il recesso e/o la disdetta, e questo secondo quanto previsto dagli articoli 1341 e 1342 del CC