quiproquo

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Ha scritto
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall art. 2 del contratto di locazione in oggetto,le comunico il recesso dallo stesso causa trasferimento in Toscana.
In conseguenza di ciò,le riconsegnerò il cespite entro la giornata del 30 giugno 2015,libero da persone e dai beni di mia proprietà.
Tu generosamente trasformalo in : "per gravi impedimenti o motivi di famiglia". E comunque il trasferimento, sia pur parziale,
vi è stato...Cosa non si fa per appesantirci la vita!!! quiproquo.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall art. 2 del contratto di locazione
E che cosa prevede l'articolo 2? Se prevede la facoltà del conduttore di recedere in ogni tempo, dando un preavviso di xx mesi, non è necessario un grave motivo.
 
Ultima modifica:

quiproquo

Membro Senior
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Mi pareva...!!! Ecco perchè ho detto superfluo e inutile. Conta solo il rispetto del preavviso...nonostante la mia accettazione recentissima di solo due mesi...per la verità in oltre 20 anni e una decina di locatari mai ho superato i 60 giorni..e una sola volta addirittura prima del contratto..in sola fase preliminare con la restituzione di tutti i due mesi anticipati come caparra prima e deposito fiduciario dopo...Non finirò mai di predicare la solidarietà umana...Quiproquo.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Conta solo il rispetto del preavviso...
Il rispetto del preavviso (quello di legge o pattuito nel contratto) è dovuto in ogni caso.
Ma se il contratto non prevede la facoltà per il conduttore di recedere in ogni tempo, l'unica possibilità per il conduttore di esercitare il recesso in ogni tempo è quella prevista dalla legge, e pertanto "qualora ricorrano gravi motivi".
 

quiproquo

Membro Senior
Proprietario Casa
Il rispetto del preavviso (quello di legge o pattuito nel contratto) è dovuto in ogni caso.
Ma se il contratto non prevede la facoltà per il conduttore di recedere in ogni tempo, l'unica possibilità per il conduttore di esercitare il recesso in ogni tempo è quella prevista dalla legge, e pertanto "qualora ricorrano gravi motivi".
Nel caso in esame i gravi motivi credo che vi siano tutti. Ma il Legislatore non ha aggiunto "documentabili" e nella pratica ci si accontenta di riportare quella sola frase generica...Sarebbe opportuno una ricerca giurisprudenziale...che ritengo improbabile
su tale motivazione. Forse per i negozi...qpq.
 

sigmund

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Quello che intendo sapere
nel caso in cui il conduttore da disdetta anticipata asserendo che si trasferisce in altra regione e invece poi scopro che e falso.
Io come mi devo comportare
grazie.
 

Nemesis

Membro Storico
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Quello che intendo sapere
nel caso in cui il conduttore da disdetta anticipata asserendo che si trasferisce in altra regione e invece poi scopro che e falso.
Io come mi devo comportare
La risposta dipende necessariamente dalla risposta che tu non hai ancora fornito. E cioè, quella alla domanda: "Che cosa prevede l'art. 2 del contratto che avete sottoscritto?"
 

quiproquo

Membro Senior
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Quello che intendo sapere
nel caso in cui il conduttore da disdetta anticipata asserendo che si trasferisce in altra regione e invece poi scopro che e falso.
Io come mi devo comportare
grazie.
Vogliamo spaccare il capello??? Avanti c'è posto!!! La frase "Causa trasferimento in Toscana" è generica e forse volutamente imperfetta...ma non del tutto falsa. Se avesse completato con: "di tutta la famiglia" il falso sarebbe dimostrato.
Come imposterebbe la causa il tuo avvocato??? Sulla certezza del falso, evidentemente. Cadrebbe sul quanto falso??? al 100% o al
quarto o quinto o terzo??? La certezza si trasformerebbe in incertezza...e un professionista onesto opterebbe in dubio pro reo.
Ma continuo a non comprendere questo rigore certosino.
Abbasso il rigore monastico. O alla Totò: siamo uomini o caporali??? Con eco propitiano: Viva l'uomo...Abbasso il caporale. qpq.
 

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