basty

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Il coerede, che vuol alienare a un estraneo la sua quota o parte di essa, deve notificare la proposta di alienazione, indicandone il prezzo, agli altri coeredi, i quali hanno diritto di prelazione.
Questo vale per i beni in comunione; per i beni ereditati ma successivamente "divisi", questo non vale più, salvo accordi successivi..... scritti in modo non sibillino.
Sarebbe opportuno rivedere l'atto notarile e vedere cosa è stato stabilito, anche se il notaio è assente, c'è sempre l'archivio notarile x poter ricuperare copia autentica e così facendo si riesce ad acclarare ogni dubbio ;)
Il guaio è che l'atto riporta una dicitura che non scioglie i dubbi: apparentemente riflette le indicazioni dei contraenti; di fatto sembra invece limitarsi ai beni rimasti in comunione, che per altro sono già contemplati dal c.c. senza bisogno di ulteriore precisazione. Per questa ultima ragione personalmente propenderei (al 51 %) per interpretare l'atto in favore di tutti i beni caduti in successione . Ma se trovi il giudice che sta alla lettera del testo, la probabilità scende sotto il 49%.
 

Luigi Criscuolo

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Ma se trovi il giudice che sta alla lettera del testo, la probabilità scende sotto il 49%.
le disposizioni limitative al diritto di proprietà date dal testante sull'uso dei beni lasciati in eredità rendono tali disposizioni inefficaci. Anzi rendono annullabile il testamento.
L'atto di divisione dell'eredità doveva essere scritto in maniera differente e non citare l' Art. 732 del c.c. . Doveva essere scritto: "sebbene a seguito della divisione ereditaria alcuni beni immobili siano destinati per intero agli eredi rimane inteso che su tali immobili rimane il diritto di prelazione a favore degli attuali coeredi." Questa clausola va firmata da tutti i coeredi per accettazione.
 

Franci63

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Sull'atto è scritto come di seguito: Nel caso di vendita ad estranei alla comunione ereditaria dei cespiti sopra descritti , ciascun condividente ha diritto di prelazione nei termini e con le modalità di cui all'art.732 c.c.
Rileggendo meglio quanto inserito a rogito, e specialmente il riferimento a "ciascun condividente" ( cioè assegnatario di un bene che prima era in comunione), e ai "cespiti sopra descritti" ( se descrizione riguarda anche gli immobili di cui si sta svolgendo la divisione), direi che il diritto di prelazione è stato accordato contrattualmente, e vale per tutti i beni, anche quelli assegnati ai singoli, secondo le modalità dell'articolo 732 c.c.
 

basty

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Rileggendo meglio quanto inserito a rogito ..
Tu hai dato una spiegazione tecnica: io arrivavo a supporlo dandomi una spiegazione logica; se non riguardasse anche i beni assegnati ai singoli, che necesssità c'era di fare quella precisazione?
Il guaio è che in giudizio devi trovare quello che .... rilegge meglio!
 

Luigi Criscuolo

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che necesssità c'era di fare quella precisazione?
a volte si è pleonastici oppure si è voluto accontentare fittiziamente il cliente che chiedeva una cosa impossibile. Poi se facciamo della dietrologia stiamo a discutere per anni.
Il diritto di prelazione non limita il diritto di proprietà.
può darsi ma se ci spartiamo una eredità e tu mi dici che se voglio vendere l'immobile ricevuto prima devo dirlo a te e a parità di prezzo venderlo a te io mi sento limitato nel mio diritto di proprietà. Tanto è vero che il diritto di prelazione si ha prevalentemente nella comunione ereditaria.
 

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