Gianco

Membro Storico
Professionista
però debbono fare, come ho già detto precedentemente, lo scioglimento della comunione.
L'ho capito, ma se hanno concordato e hanno stipulato un accordo per scrittura privata registrata, di fatto hanno sciolto la comunione, mancherebbe solo l'atto pubblico, ma ognuno gestirebbe autonomamente il suo immobile. Quindi alla riunione di condominio esprimerebbe la sua posizione anche in contrasto con l'altro ex comproprietario, sebbene cointestato.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
se hanno concordato e hanno stipulato un accordo per scrittura privata registrata, di fatto hanno sciolto la comunione, mancherebbe solo l'atto pubblico, ma ognuno gestirebbe autonomamente il suo immobile.
Se manca la trascrizione, quel contratto avrebbe valenza solamente tra le parti. Quindi non sarebbe opponibile ai terzi (compreso il condominio).
Non è la mancanza dell'atto pubblico, ma della trascrizione.
 
U

User_16144

Ospite
Non mi pare che l' art. 67 disp. att. c.c. chiarisca la questione, forse è da interpretare nel senso che per ogni unità immobiliare si ha diritto ad un rappresentante in assemblea e quindi due immobili possono avere due rappresentanti.
In altre parole, non dice che più immobili in comproprietà costituiscano una unica proprietà.
Se il sig. A fosse comproprietario con il sig. B di un immobile e fosse comproprietario col sig C. di un altro immobile, mi pare normale che i due immobili possano avere due rappresentanti.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Se il sig. A fosse comproprietario con il sig. B di un immobile e fosse comproprietario col sig C. di un altro immobile, mi pare normale che i due immobili possano avere due rappresentanti.

Questa è una situazione diversa.
Per comprendere la situazione basta "immaginare" che la comproprietà sia una "società":

Tizio (A) e Caio (B) comproprietari dell'unità 1 sono la società Alpha.

Caio (B) e Sempronio (C) comproprietari dell'unità 4 sono la società Beta.

Alpha ha diritto ad essere rappresentata da Tizio o da Caio.

Beta ha diritto ad essere rappresentata da Caio o da Sempronio.

Se si presenta Caio in assemblea vale 2 teste e la somma delle 2 unità (ma potrebbe anche votare in modo diverso per ciascuna di esse).

Idem se si presenta Tizio (o Sempronio) con delega per l'unità di cui non socio.

Ma se tutti e 3 sono comproprietari (anche se in quota diversa) sia dell'unità 1 che della 4 ...allora solo 1 di essi potrà partecipare al voto con valore di 1 testa e sommatoria dei millesimi di 1 e 4.
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Discussioni simili a questa...

Le Ultime Discussioni

Alto