• Autore discussione Autore discussione User_16144
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Se ciascuno cura gli interessi relativi ad un immobile, ha titolo perché è proprietario del 50% ed è delegato dall'altro 50%. Ovviamente il tal modo, se lo ritengono necessario, possono partecipare entrambi.
 
Se ciascuno cura gli interessi relativi ad un immobile, ha titolo perché è proprietario del 50% ed è delegato dall'altro 50%. Ovviamente il tal modo, se lo ritengono necessario, possono partecipare entrambi.

E' espressamente vietato e confermato da Giurisprudenza.

In caso di comproprietà in assemblea può decidere e votare solo 1 rappresentante dei comproprietari
 
In questi casi, esiste una legge che definisce chi ha diritto di partecipare alle assemblee?
Il nuovo art. 67 disp. att. c.c. stabilisce che "qualora un'unità immobiliare appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell'assemblea, che è designato dai comproprietari interessati a norma dell'articolo 1106 del codice civile".
Si ritiene che l'avviso di convocazione vada inviato a tutti i comproprietari così da consentire di individuare chi parteciperà alla riunione in rappresentanza di tutti; secondo la lettura combinata delle disposizioni di legge la nomina del rappresentante appare obbligatoria e non facoltativa.
 
"qualora un'unità immobiliare appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell'assemblea, che è designato dai comproprietari interessati a norma dell'articolo 1106 del codice civile".
un'unità immobiliare appartenga in proprietà indivisa a più persone,
E' quello che sostengo anch'io, per ogni unità immobiliare può esistere un rappresentante, ben sapendo che ogni caso può avere differenti esigenze che, a volte, solo il possessore conosce. Inoltre, i comproprietari potrebbero avere deciso una divisione di fatto con un accordo privato, prendendo possesso del proprio immobile.
 
per ogni unità immobiliare può esistere un rappresentante

Ma più unità che appartengono allo stesso gruppo = 1 unica comproprietà = 1 "testa" che vale la somma dei millesimi.

Altrimenti di altera l'equilibrio ordinato dalla norma di Legge che in ambito condominiale prevede la doppia maggioranza (di teste e millesimi).per approvare una delibera.
 
Altrimenti di altera l'equilibrio ordinato dalla norma di Legge che in ambito condominiale prevede la doppia maggioranza (di teste e millesimi).per approvare una delibera.
i comproprietari potrebbero avere deciso una divisione di fatto con un accordo privato, prendendo possesso del proprio immobile.
In definitiva potrebbero essere due proprietari ciascuno del proprio appartamento.
 

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