Frank Vincent Serpico

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Proprietario Casa
In caso di comunione dei beni, se non ho compreso male, il coniuge superstite ha il diritto di abitazione e non l'usufrutto dell'abitazione di proprieta' (nella quale entrambi i coniugi vivevano con i figli).

Per quanto riguarda la proprieta' dell'abitazione stessa questa viene "ripartita" in quote a seconda del numero dei figli.

Ad esempio, nel caso in cui i figli siano 2, avviene che il 50% del coniuge deceduto viene ripartito in 3 parti.

Le cose stanno cosi' e, in tal caso, possono esservi delle eccezioni a questa castistica "generale" ?
 

Betty Boop

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Proprietario Casa
SERPICO Buongiorno
No di Norma e' come hai inteso TU ,a meno che,..:domanda: non ci sia un Testamento ..c'e'.. .?
forse in quel caso le cose potrebbero cambiare
 
G

gattons

Ospite
nel caso che il deceduto ha 2 figli, metà del patrimonio va al coniuge sopravvissuto, l'altra metà va divisa tra i 2 figli!!!!!!
es. SE la casa era intestata tutta al coniuge defunto il 50% va al coniuge superstite e l'altro 50% va suddiviso tra i figli (che possono essere 1, 2, 3 o anche di più).
 

adimecasa

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se la casa era del defunto al 100% la divisione della proprietà va divisa 1/3 all coniuge rimasto ed i 2/3 agli eredi x 2/3 figli, rimane il diritto di abitazione al coniuge:daccordo:

in caso di comunione si devide solo il 50% del coniuge defunto

si parla sempre di propietà immobiliari
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
In caso di comunione dei beni, se non ho compreso male, il coniuge superstite ha il diritto di abitazione
L'art. 540, secondo comma c.c. dispone che:
"Al coniuge anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli".
Tale disposizione vale indipendentemente da quale sia il regime patrimoniale della famiglia (legale ex art. 159 o convenzionale ex art. 162).
 

Frank Vincent Serpico

Membro Attivo
Proprietario Casa
se la casa era del defunto al 100% la divisione della proprietà va divisa 1/3 all coniuge rimasto ed i 2/3 agli eredi x 2/3 figli, rimane il diritto di abitazione al coniuge:daccordo:

in caso di comunione si devide solo il 50% del coniuge defunto

si parla sempre di propietà immobiliari
In caso di comunione dei beni la quota disponibile del coniuge superstite (2 figli) risulta essere il 75% dell'abitazione oppure soltanto 1/3 del suddetto 75% ?

Aggiunto dopo 11 minuti :

In caso di comunione dei beni la quota disponibile del coniuge superstite (2 figli) risulta essere il 75% dell'abitazione oppure soltanto 1/3 del suddetto 75% ?

Giusto per essere un "pelo" piu' chiaro: l'articolo 1023 mi tutela effettivamente oppure possono esservi delle "eccezioni" visto che anche l'altro figlio fa pur sempre parte della famiglia (Sebbene sia in una situazione meno "critica" visto che la moglie ha casa propria) ?
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
In caso di comunione dei beni la quota disponibile del coniuge superstite (2 figli) risulta essere il 75% dell'abitazione oppure soltanto 1/3 del suddetto 75% ?
In caso che gli eredi siano solo i due figli, la quota a loro riservata è pari a 2/3 dell'intero patrimonio del genitore (art. 537, secondo comma c.c.). Quindi la quota disponibile è il restante 1/3 dell'intero patrimonio del genitore.
 

danilo13

Nuovo Iscritto
nuovo iscritto
Il mio caso è simile a quello letto, e simili sono le risposte.
In maniera semplicistica:
in una divisione si aprono due scenari:
una divisione leggittima ( per legge, dove tutti partecipano)
il diritto uso abitazione coniuge superstite ( dove per legge partecipano solo i figli).
( la coniuge ha una doppia scelta: o rinuncia al diritto abitazione, o acquisisce l' eredità)
In caso in cui la coniuge vuole il diritto di abitazione, deve per forza rinunciare all eredità.
In tal caso, i figli acquisiscono in parti uguali la nuda propietà
Questo vale solo per la successione legittima ( senza testamento)

Per la successione testamentaria non sò rispondere.

Inoltre, nella successione legittima, il diritto, (che si commuta in valore monetario) di abitazione del coniuge superstite
ha una sorpresa, non può valere oltre la quota spettante per legge nella successione legittima.
Significa che se l' immobile è di propietà esclusiva del defunto ( comprato prima del matrimonio), il diritto di abitazione
non puo valere oltre la quota spettante per legge. L' eventuale differenza la deve risarcire in natura.

Il diritto di abitazione della conige superstite è nella casa dove effettivamente vivevano i genitori dei figli, non quella
dove avrebbero voluto trasferire la residenza negli ultimi mesi. ( caso di exstracomunitari che sposano un vecchio e poi si prendono il diritto di abitazione a danno degli eredi)

(se viene fatto rilevare al giudice.......so cavoli amari per la coniuge)
 

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