laura meloni

Nuovo Iscritto
Buon giorno! Vorrei sottoporvi un quesito al quale nessuno sembra sapermi rispondere. Nelle riunioni straordinarie di condominio durante le quali si deve votare per la nomina o la revoca dell'Amministratore (quindi non per spese ordinarie e straordinarie, ma solo per la nomina o revoca dell'Amministratore) chi ha il diritto di voto tra il proprietario e l'usufruttuario?
Sono comproprietaria coi miei fratelli di un appartamento dove vive in usufrutto (per testamento) una signora e l'Amministratore di condominio non mi ha fatto votare perché sostiene che solo la signora aveva diritto di voto. Possibile che noi proprietari non possiamo neanche decidere chi amministra la nostra proprietà?
 

Antonio Azzaretto

Membro dello Staff
L' art 67 disposizioni di attuazione recita che "L' usufruttuario di un piano o porzione di piano dell'edificio esercita il diritto di voto negli affari che attengono all'ordinaria amministrazione e al semplice godimento delle cose e dei servizi comuni.

Nelle deliberazioni che riguardano innovazioni, ricostruzioni od opere di manutenzione straordinaria delle parti comuni dell'edificio il diritto di voto spetta invece al proprietario".

Letta la norma con attenzione, a mio giudizio ogni rappresentante del diritto di proprietà, sia usufruttuario sia proprietario ha il diritto di partecipare e di votare alle assemblee ordinarie. Ciò in quanto l' articolo 67 disposizioni di attuazione non sostituisce il diritto del proprietario di votare, ma bensì aggiunge anche il diritto dell' usufruttuario di votare.

Ovviamente solo una testa deve avere diritto di voto (ossia il proprietario e l' usufruttuario devono decidere chi vota).
 

Gatta

Membro Attivo
A parere dello scrivente,riletta la norma in oggetto (art.67 disp.att.cod.civ.),si evince che l' usufruttuario di un appartamento in condominio "ha il diritto di voto negli affari che attengono all'ordinaria amministrazione e al semplice godimento delle cose e dei servizi comuni".
Le spese relative a tali "affari" saranno,pertanto,di competenza dell'usufruttuario.
Per esclusione (tutto il resto,vale a dire manutenzione straordinaria etcetera) sarà di competenza del nudo proprietario.
C'è stato anche un dilemma:a chi deve essere spedita la convocazione?
Secondo la Cassazione, (4 gennaio 1969, n. 10 e 5 novembre 1990, n. 10611), l'usufruttuario ha diritto di partecipazione e voto solo per gli affari attinenti all'ordinaria amministrazione, mentre il nudo proprietario per quelli attinenti alla manutenzione straordinaria.
Nell'ipotesi di argomenti dubbi o comunque in caso di perplessità,l'Amministratore potrà notificare l'avviso ad entrambi,fermo restando il suo potere di verbalizzare chi dei due (nudo proprietario e usufruttuario) può votare circa la delibera in esame.
Mi sono permesso di fare questa puntualizzazione,fermo restando quanto detto dal grande Guru Azzaretto.
Gatta
 

mazzartu

Nuovo Iscritto
la nomina dell'amministratore non può essere considerata "ordinaria amministrazione". Lo dimostra che per l'ordinaria amministrazione, in seconda convocazione, è richiesta una maggioranza meno qualificata (1/3), mentre, per la nomina dell'amministratore, è sempre specificatamente richiesta la maggioranza dei 500 mill.. Ritengo petanto la nomina competenza del nudo proprietario.
 

Gatta

Membro Attivo
Non sembra si sia detto il contrario.
L'art.1136 cc prevede tre tipologie di deliberazioni.
Atti di ordinaria amministrazione,atti di straordinaria amministrazione,atti che concernono le innovazioni.
Rientrano negli atti di straordinaria amministrazione le liti attive e passive,la ricostruzione dell'edificio,le riparazioni straordinarie di notevole entità e la nomina-revoca dell'Amministratore.Quest'ultimo è il caso esposto dalla lettrice.
E,come ben puntualizza mazzartu,l'ipotesi rientra nella straordinaria amministrazione.
Gatta
 

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