senza esplicitare che sia abusivo o meno..
Ma in tal modo è invocabile la "nullità".
In sostanza se l'abuso è dichiarato, il notaio non può stipulare, se non è indicato come abuso edilizio ma semplicemente come particolare dell'immobile, omettendo il particolare dell'irregolarità, potrebbe essere un dolo e quindi nullo con dichiarazione nei termini di legge.
Stiamo dicendo la stessa cosa...ma con "sfumature" diverse.
La "nulità" di per se non invalida l'atto fintanto che non viene fatta valere.
Potrebbe esistere il caso di un compratore che, pur a conoscenza dell'abuso, intende comunque concludere la transazione...magari perchè ha comunque intenzione di demolire l'immobile.
E se la "nullità" può essere fatta valere per il "rogito" altrettanto non si può dire per il "preliminare".
Cassazione Civile, sez. II, sentenza
26/04/2017 n° 10297
Fanno le pentole ma non i coperchi.