Il contratto è nullo solamente nell'ipotesi di cui all'art. 46 del D.P.R. n. 380/2001.però ci sono casi in cui i giudici dichiarano nulli i contratti
Esistono i seguenti principi di diritto (sentenza del 22 marzo 2019, n. 8230 della Corte di Cassazione- Sezione Unite Civili):
1) "La nullità comminata dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 46, e dalla L. n. 47 del 1985, articoli 17 e 40, va ricondotta nell'ambito dell'articolo 1418 c.c., comma 3, di cui costituisce una specifica declinazione, e deve qualificarsi come nullità "testuale", con tale espressione dovendo intendersi, in stretta adesione al dato normativo, un'unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve esser riferibile, proprio, a quell'immobile".
2) "In presenza nell'atto della dichiarazione dell'alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all'immobile, il contratto è valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato".
E la mancata applicazione della sanzione della nullità in caso di difformità non pregiudica la tutela dell’interesse pubblico, in quanto il contrasto all’abusivismo viene adeguatamente realizzato attraverso la previsione e l’irrogazione delle sanzioni di carattere amministrativo, oltre che mediante l’irrogazione di sanzioni penali, ma non a mezzo della sanzione civilistica della nullità.