pellizzoni giuseppe

Membro Attivo
Proprietario Casa
buon giorno a tutti, vorrei sapere la differenza tra il contratto transitorio e quello di foresteria ( se esiste ancora ) e se quest'ultimo è regolato da una legge o è atipico , grazie 1000
 

mapeit

Membro Senior
Proprietario Casa
Il contratto di foresteria è un contratto atipico e può essere stipulato solo da aziende, che figurino come conduttori, per farvi soggiornare i propri dipendenti per un tempo limitato.
Il contratto ad uso transitorio può essere invece stipulato con conduttori privati che hanno particolari esigenze (documentate) di soggiornare nei locali per periodi ben definiti che vanno da 1 a 18 mesi, oppure per esigenze (ben documentate) del locatore che, al termine del periodo di tempo indicato (sempre da 1 a 18 mesi), deve rientrare in possesso dell'immobile.
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
concordo,, aggiungo, commento:
La locazione a uso foresteria non è disciplinata dalla legge . Il concetto di foresteria" è collegata ad un concetto di ospitalità occasionale , tipo alloggio temporaneo per gli ospiti. Nell' ex regime di equo canone ( regime di cui a causa l'età purtroppo mi ricordo e vissuto ), le locazioni a uso foresteria rientravano concettualmente nell'ambito delle locazioni transitorie esentate dall'equo canone, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera a), legge 392/78 (abrogato ) , sempreché non costituissero un escamotage per aggirare la rigidità — in punto di canoni e di durata del contratto — della legge 392/78.
Nella prassi, il contratto a uso foresteria , come ben già detto, trova applicazione in un alloggio non a uso diretto del conduttore (ente o società di capitali), ma all'uso di altri soggetti — collegati con il conduttore per l'attività svolta o per le funzioni ricoperte presso il conduttore — in qualità di terzi beneficiari.
I vantaggi del contratto a uso foresteria sono costituiti dal fatto che la "foresteria" è sottratta alla normativa vincolistica, compresa quella di cui alla legge 431/98. Tra gli svantaggi si segnala, il rischio che — in assenza di una giurisprudenza consolidata — il contratto possa essere dichiarato illegittimo e ricondotto nell'ambito della normativa di cui all'articolo 5 legge 431/98 .
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Tra gli svantaggi si segnala, il rischio che — in assenza di una giurisprudenza consolidata — il contratto possa essere dichiarato illegittimo e ricondotto nell'ambito della normativa di cui all'articolo 5 legge 431/98 .

Forse questa precisazione è eccessiva se il conduttore è una società. (ed è l'unico caso ammesso)

Il contratto "uso foresteria" non gode in effetti di leggi speciali riguardanti la locazione, da cui il dubbio ricordato da Alessandro.
Trova, se ricordo bene , la sua giustificazione giuridica dal fatto che compare come dizione tra le spese detraibili, per le società che redigono il bilancio e sono assoggettate all'imposta sugli utili.
 

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