concordo,, aggiungo, commento:
La locazione a uso foresteria non è disciplinata dalla legge . Il concetto di foresteria" è collegata ad un concetto di ospitalità occasionale , tipo alloggio temporaneo per gli ospiti. Nell' ex regime di equo canone ( regime di cui a causa l'età purtroppo mi ricordo e vissuto ), le locazioni a uso foresteria rientravano concettualmente nell'ambito delle locazioni transitorie esentate dall'equo canone, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera a), legge 392/78 (abrogato ) , sempreché non costituissero un escamotage per aggirare la rigidità in punto di canoni e di durata del contratto della legge 392/78.
Nella prassi, il contratto a uso foresteria , come ben già detto, trova applicazione in un alloggio non a uso diretto del conduttore (ente o società di capitali), ma all'uso di altri soggetti collegati con il conduttore per l'attività svolta o per le funzioni ricoperte presso il conduttore in qualità di terzi beneficiari.
I vantaggi del contratto a uso foresteria sono costituiti dal fatto che la "foresteria" è sottratta alla normativa vincolistica, compresa quella di cui alla legge 431/98. Tra gli svantaggi si segnala, il rischio che in assenza di una giurisprudenza consolidata il contratto possa essere dichiarato illegittimo e ricondotto nell'ambito della normativa di cui all'articolo 5 legge 431/98 .