ginore

Membro Attivo
Saluti a tutti.

Un aiuto per favore.
Proprietario di un appartamento acquistato dall'impresa A.
Emergono, soprattutto nelle parti comuni del condominio ove ho comprato l'immobile, palesi difetti: bolle sull'intonaco, ruggine dagli spigoli dei muri, evidenti anomalie della pavimentazione dei posti macchina, una grossa crepa orizzontale su un lato dell'edificio.
L'impresa A aveva subappaltato i lavori di costruzione all'impresa B.
A fa causa a B.
Viene nominato un C.T.U. per la stima dei danni.
Intanto il nostro amministratore richiede all'impresa A di riparare i difetti, elencati da noi condomini.
A non risponde, è in causa con B.
Siamo in possesso della famosa polizza decennale postuma (scadrà nel 2018).

Cosa dobbiamo o possiamo fare noi condomini?
1) rivalerci direttamente con la compagnia con cui è stata effettuata la polizza decennale?
2) dobbiamo invece passare necessariamente per A? intentare una causa se, cosa che sta accadendo, A non risponde alle nostre richieste?

Grazie per i suggerimenti.
 

adimecasa

Membro Storico
Professionista
l'Amministratore deve agire nei confronti a chi avete dato l'appalto dei lavori, sarà l'altra impresa a vedersela con chi ha subaltatato e fatto i lavori non a norme e con evidenti difetti ciao
 
U

User_10569

Ospite
Volevo sapere, ma hai guardato dentro la famosa polizza decennale postuma, che difetti copre?
 

StLegaleDeValeriRoma

Membro Assiduo
Professionista
Certamente il costruttore deve rispondere dei difetti ed il subappalto non lo esonera nei confronti dei condomini e questo in via generale perchè la situazione va esaminata carte alla mano e caratteristiche dei difetti riscontrati.... e ovviamente i condomini faranno bene a rivolgersi ad uno studio legale della loro città che potrà tutelarli a dovere e non a distanza come su un forum.;)
E questo vale anche guarderete dentro .... la polizza decennale.:risata:
 

Daniele 78

Membro Storico
Professionista
la polizza decennale dovrebbe coprire solo i gravi difetti di costruzioni ivi strutturali, pilastri, muri portanti con gravi difetti che inficiano pesantemente sulla tenuta ai carichi a cui sono soggette le strutture con conseguenti cedimenti strutturali.. ecc. le crepe o le bolle sull'intonaco non sono gravi difetti strutturali, la ruggine degli spigoli sui muri (vuoi dire la colatura dovuta all'ossidazione di qualche corrimano esterno??) non sono coperte da polizza decennale. Tuttavia se ci sono dei difetti non ci si può esimere dal risolverli...tuttavia volevo chiedere all'avvocato qui presente se anche dopo 10 anni come impresa si è responsabili per la manutenzione d'immobili...sapere se esiste un limite temporale per gli interventi.
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
tuttavia volevo chiedere all'avvocato qui presente se anche dopo 10 anni come impresa si è responsabili per la manutenzione d'immobili...sapere se esiste un limite temporale per gli interventi.

LA RESPONSABILITA PUO' estendersi anche oltre i 10 anni , ex art.2043 :
Titolo IX- Dei fatti illeciti-Art. 2043. Risarcimento per fatto illecito.
Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

L’art. 2043 c.c. è stato applicato ad es. in fattispecie di crollo di un muro di cemento armato lungo 30 mt. eretto a sostegno della scarpata retrostante una scuola (Cass., 8520/2006), ed in un caso di danno arrecato da fuoriuscita di acqua per difettosa costruzione delle condutture fognarie (Cass., 3338/1999): in entrambi i casi si era già estinta la responsabilità dell’appaltatore ai sensi dell’art. 1669 c.c. per decorso del termine di 10 anni dal compimento dell’opera.
La responsabilità dell’appaltatore ai sensi dell’art. 2043 c.c. soggiace però all’onere della prova ordinario, quindi il soggetto danneggiato deve fornire, non solo la prova del danno subito, ma anche la prova della colpa dell’appaltatore (Cass., 8520/2006).
 

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