LA RESPONSABILITA PUO' estendersi anche oltre i 10 anni , ex art.2043 :
Titolo IX- Dei fatti illeciti-Art. 2043. Risarcimento per fatto illecito.
Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.
L’art. 2043 c.c. è stato applicato ad es. in fattispecie di crollo di un muro di cemento armato lungo 30 mt. eretto a sostegno della scarpata retrostante una scuola (Cass., 8520/2006), ed in un caso di danno arrecato da fuoriuscita di acqua per difettosa costruzione delle condutture fognarie (Cass., 3338/1999): in entrambi i casi si era già estinta la responsabilità dell’appaltatore ai sensi dell’art. 1669 c.c. per decorso del termine di 10 anni dal compimento dell’opera.
La responsabilità dell’appaltatore ai sensi dell’art. 2043 c.c. soggiace però all’onere della prova ordinario, quindi il soggetto danneggiato deve fornire, non solo la prova del danno subito, ma anche la prova della colpa dell’appaltatore (Cass., 8520/2006).