Prendendo alla lettera la circolare che prevede la comunicazione da parte degli amministratori, ne deriva che puoi detrarre solo la quota corrispondente al versamento dell'amministratore.in sostanza ho diritto a chiedere di vedermi riconosciuta per detrazione fiscale la cifra nella sua interezza o no?
Indubbiamente è una lettura alquanto restrittiva delle originarie disposizioni legislative: e questa volta non sembrano frutto di una interpretazione del Direttore delle Entrate, ma una disposizione di attuazione legislativa, che ancora le detrazioni a quando effettivamente è stato messo in atto il bonifico fiscale (quello dell'amministratore): mentre i versamenti dei condomini sono presi in esame solo per contestare l'eventuale ritardo (notare che se il condomino versa le rate in ritardo, ad esempio l'anno successivo rispetto all'amministratore, perde tecnicamente una delle dieci rateazioni decennali di detrazione).
Mi sembra di vedere due pesi e due misure.
Temo che per contestare questa interpretazione occorrerebbe fare una disquisizione sui termini originari di legge.... (campa cavallo)