Tutte queste condizioni non sono diritti reali.
L'art. 16-bis del TUIR prevede che dall'imposta lorda si detrae un importo ...
delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi.
E il titolo idoneo non è solamente essere titolari di un diritto reale, ma anche un diritto personale di godimento (per es., locatari o comodatari dell’immobile)
Hanno diritto alla detrazione, inoltre, purché sostengano le spese:
- il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto
dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado);
- il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
- il componente dell’unione civile;
- il convivente more uxorio, non proprietario dell'immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato.
Come già scritto, la moglie se non sostiene effettivamente le spese, non ha diritto alla detrazione.
…Come già scritto, la moglie se non sostiene effettivamente le spese, non ha diritto alla detrazione…
Riporto in quanto più semplice, testuali parole la dichiarazione dell’agenzia delle entrate chi da anni sostiene e ripete continuamente negli interpelli che pubblicano da anni compreso l’ultimo dell’estate scorsa.
L’art. 16-bis, comma 1, del TUIR consente la detrazione delle spese documentate, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Il
successivo comma 9 prevede l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto interministeriale n. 41 del 1998, con cui è stato adottato il regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all’art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di
ristrutturazione edilizia.
L’art. 1, comma 3, del citato regolamento prevede che “Il pagamento delle spese detraibili è disposto mediante bonifico bancario dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.”.
Ciò premesso, si ritiene che nell’ipotesi in cui l’ordinante sia un soggetto diverso dal soggetto indicato nel bonifico quale beneficiario della detrazione, la detrazione deve essere fruita da quest’ultimo, nel rispetto degli altri presupposti previsti dalle disposizioni richiamate, ritenendosi in tal modo soddisfatto il requisito richiesto dalla norma circa la titolarità del sostenimento della spesa.
Se hai rifermenti più recenti dove la Agenzia delle Entrate ora dichiara il contrario. Gentilmente aggiornaci così togliamo ogni dubbio e la questione risulta chiara per tutti.