usonian

Membro Junior
Professionista
Tutte queste condizioni non sono diritti reali.

L'art. 16-bis del TUIR prevede che dall'imposta lorda si detrae un importo ...
delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi.
E il titolo idoneo non è solamente essere titolari di un diritto reale, ma anche un diritto personale di godimento (per es., locatari o comodatari dell’immobile)
Hanno diritto alla detrazione, inoltre, purché sostengano le spese:
- il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto
dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado);
- il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
- il componente dell’unione civile;
- il convivente more uxorio, non proprietario dell'immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato.

Come già scritto, la moglie se non sostiene effettivamente le spese, non ha diritto alla detrazione.

…Come già scritto, la moglie se non sostiene effettivamente le spese, non ha diritto alla detrazione…

Riporto in quanto più semplice, testuali parole la dichiarazione dell’agenzia delle entrate chi da anni sostiene e ripete continuamente negli interpelli che pubblicano da anni compreso l’ultimo dell’estate scorsa.

L’art. 16-bis, comma 1, del TUIR consente la detrazione delle spese documentate, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Il
successivo comma 9 prevede l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto interministeriale n. 41 del 1998, con cui è stato adottato il regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all’art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di
ristrutturazione edilizia.
L’art. 1, comma 3, del citato regolamento prevede che “Il pagamento delle spese detraibili è disposto mediante bonifico bancario dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.”.
Ciò premesso, si ritiene che nell’ipotesi in cui l’ordinante sia un soggetto diverso dal soggetto indicato nel bonifico quale beneficiario della detrazione, la detrazione deve essere fruita da quest’ultimo, nel rispetto degli altri presupposti previsti dalle disposizioni richiamate, ritenendosi in tal modo soddisfatto il requisito richiesto dalla norma circa la titolarità del sostenimento della spesa.


Se hai rifermenti più recenti dove la Agenzia delle Entrate ora dichiara il contrario. Gentilmente aggiornaci così togliamo ogni dubbio e la questione risulta chiara per tutti.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Come già scritto, la moglie se non sostiene effettivamente le spese, non ha diritto alla detrazione…

Lost in translation....

L’osservazione di @marialuce è giusta

Per le agevolazioni la legge prevede che non usufruisce della detrazione esclusivamente il proprietario dell’immobile né tanto chi paga le spese dei lavori ed il regime tra coniugi è ininfluente.

È obbligatorio che le fatture siano indirizzate a te, riportare i tuoi dati con il Cod. Fiscale in veste di intestatario che farà il bonifico, e nella stessa fattura, riportare il nome, dati e Cod. Fiscale di tua moglie in veste di beneficiaria della detrazione

Torna su Marte.
 

usonian

Membro Junior
Professionista
Non dichiara il contrario. Ma ribadisce ciò che prevede la legge.
Lost in translation....







Torna su Marte.
Iniziava a mancarmi il giullare di corte …

Riprendiamo il testo di prima:
L’art. 1, comma 3, del citato regolamento prevede che “Il pagamento delle spese detraibili è disposto mediante bonifico bancario dal quale risulta …

A)
causale del versamento,
B)
Soggetto numero 1: (impresa)
il codice fiscale del beneficiario della detrazione
Soggetto numero 2: (Moglie)
… il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.”.
Soggetto numero 3: (ordinante del: marito)
nell’ipotesi in cui l’ordinante sia un soggetto diverso dal soggetto indicato
nel bonifico quale beneficiario della detrazione, la detrazione deve essere fruita da quest’ultimo, nel rispetto degli altri presupposti previsti dalle disposizioni richiamate, ritenendosi in tal modo soddisfatto il requisito richiesto dalla norma circa la titolarità del sostenimento della spesa.


E visto che erano rimasti un paio di minuti prima di partire per Marte sono riuscito a recuperare dalle scartoffie …. E per essere più precisi .

Circolare 17 /E 26 giugno 2023 pagina 21

Buona serata.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
nell’ipotesi in cui l’ordinante sia un soggetto diverso dal soggetto indicato
nel bonifico quale beneficiario della detrazione, la detrazione deve essere fruita da quest’ultimo, nel rispetto degli altri presupposti previsti dalle disposizioni richiamate, ritenendosi in tal modo soddisfatto il requisito richiesto dalla norma circa la titolarità del sostenimento della spesa.
Cioè il beneficiario della detrazione deve essere chi effettivamente sostiene le spese. Se le spese sono sostenute e rimaste a carico del marito, la moglie non ha il diritto alla detrazione.
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
Circolare 17 /E 26 giugno 2023
Nella circolare che hai citato è precisato quanto segue
(riporto solo quanto riguarda l'argomento in discussione):

Soggetti che possono fruire della detrazione
La detrazione spetta a condizione che i soggetti possiedano o detengano, sulla base di un titolo idoneo, gli immobili oggetto degli interventi e ne sostengano le relative spese.
I soggetti legittimati sono:
................
familiari conviventi

(pagg. 9 e 10)

La detrazione spetta al familiare per i costi sostenuti per gli interventi effettuati su una qualsiasi delle abitazioni in cui si esplica la convivenza,
(pag. 11)

Quindi secondo me è evidente che, come scritto da @Nemesis , la moglie ha diritto alla detrazione solo se sostiene le spese relative ai lavori effettuati.

Noto però una frase a pag. 21 che può confondere le idee:
Per fruire della detrazione è necessario che le spese siano pagate mediante l’apposito bonifico dedicato dal quale risulti:
...........
il codice fiscale del beneficiario della detrazione (che può essere anche diverso dall’ordinante il bonifico)


Si potrebbe interpretare (erroneamente) che se il marito fa il bonifico parlante da un c/c intestato solo a lui e scrive il codice fiscale della moglie come beneficiaria della detrazione, allora la moglie ne ha diritto.

Probabilmente questa precisazione si riferisce soltanto al caso in cui il c/c sia cointestato ai coniugi, che scelgono a chi dei due spetta la detrazione.
 

ugo60

Membro Attivo
Proprietario Casa
Tra una 10ina di giorni ho appuntamento dal commercialista e dal notaio ... spero non mi servirà interpellare più nuovi professionisti in quanto la materia sembra, come avevo accennato all'inizio, complessa e mal aggiornata con troppe interpretazioni. Forse andrò a fare una capatina anche all'Agenzia delle Entrate richiedendo un documento scritto ad evitare future contestazioni. Che ne dite ?!
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
Che ne dite ?!
Per quanto riguarda il diritto della moglie ad usufruire delle detrazioni, chiedi al commercialista qual è l'interpretazione giusta. Ossia se è necessario che i lavori siano pagati da lei, eventualmente utilizzando un c/c cointestato col marito, come ci pare sia corretto.
Poi scrivi qui la sua risposta, grazie.
 

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