Daniele 78

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Dal link che hai postato tu @uva (pag.5 e 6) si evince che:


..”n merito, a titolo esemplificativo, si possono citare:
 i rapporti tra gli esercenti la professione sanitaria e gli enti per prestazioni medico-sanitarie generiche e specialistiche, laddove «il foglio di liquidazione dei corrispettivi compilato dai detti enti tiene luogo della fattura di cui
5

all’art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» (così l’articolo 2 del decreto ministeriale 31 ottobre 1974);
 il commercio di quotidiani, periodici e libri di cui all’articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto IVA, per il quale «non sussiste l’obbligo di emissione della fattura e il documento di addebito del corrispettivo eventualmente emesso deve recare l’annotazione che trattasi di operazione per la quale l’imposta è assolta dall’editore ai sensi del presente decreto» (cfr. l’articolo 1, comma 5, del decreto ministeriale 9 aprile 1993).
Rientrano tra le eccezioni in esame anche quelle ipotesi nelle quali il cedente/prestatore non deve emettere fattura, in quanto l’onere ricade sul cessionario/committente (si pensi ai produttori agricoli di cui all’articolo 34, comma 6, del decreto IVA), che vi provvede, in assenza di ulteriori ipotesi di esclusione soggettiva, elettronicamente via SdI.
n merito, a titolo esemplificativo, si possono citare:
 i rapporti tra gli esercenti la professione sanitaria e gli enti per prestazioni medico-sanitarie generiche e specialistiche, laddove «il foglio di liquidazione dei corrispettivi compilato dai detti enti tiene luogo della fattura di cui
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all’art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» (così l’articolo 2 del decreto ministeriale 31 ottobre 1974);
 il commercio di quotidiani, periodici e libri di cui all’articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto IVA, per il quale «non sussiste l’obbligo di emissione della fattura e il documento di addebito del corrispettivo eventualmente emesso deve recare l’annotazione che trattasi di operazione per la quale l’imposta è assolta dall’editore ai sensi del presente decreto» (cfr. l’articolo 1, comma 5, del decreto ministeriale 9 aprile 1993).
Rientrano tra le eccezioni in esame anche quelle ipotesi nelle quali il cedente/prestatore non deve emettere fattura, in quanto l’onere ricade sul cessionario/committente (si pensi ai produttori agricoli di cui all’articolo 34, comma 6, del decreto IVA), che vi provvede, in assenza di ulteriori ipotesi di esclusione soggettiva, elettronicamente via SdI.
Va comunque evidenziato che in tutti i casi in cui il soggetto non abbia obbligo di emettere una fattura, ma vi proceda ugualmente (come potrebbe avvenire, ad esempio, nelle fattispecie sopra richiamate in riferimento alle cessioni di libri e prodotti editoriali), la stessa, in assenza di specifiche esclusioni di ordine soggettivo (si vedano i paragrafi successivi), dovrà essere elettronica e veicolata tramite SdI (costituendo l’originale del document...


secondo te la frase in neretto cosa vorrà mai dire?
Che anche se non mandi la fattura elettronica la RICEVUTA va comunque mandata in via elettronica.

esente IVA non vuol dire che non paghi nulla, vuol dire che non paghi l’IVA ma ,prima che tutto fosse elettronico, pagavi la marca da bollo di 1,71€ se non erro, poi con l’aumento delle Marche da bollo e il passaggio al sistema elettronico tu la marca da bollo la paghi sempre ma viene creato a sistema la voce (Bollo in esenzione IVA legge n....) in ricevuta elettronica.

Se non avessero detto ciò avrebbero permesso il non invio non solo delle ricevute ma anche degli scontrini fiscali mentre con questa dicitura in neretto comunque anche ciò che non è fattura va inviato allo SDI!
 

Daniele 78

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Le fatture su prestazioni mediche sono esenti dall'IVA.

Non vi è alcun "rimborso" IVA per le fatture che uno emette.
Si porta in detrazione l'IVA pagata sugli acquisti rispetto a quella incassata sulle vendite se si è nel "normale" regime IVA...solo che i medici non applicando l'IVA sulle loro prestazioni nemmeno possono chiederne il rimborso.
Lo so è l’ho scritto ma ci paghi la vecchia marca da bollo che oggi con anche la ricevuta elettronica viene evidenziato in ricevuta, costo 2€ Per questo!
 

Daniele 78

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uva

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Dal link che hai postato tu
Come ho scritto nel mio post precedente, dovresti (se ti interessa) leggere le pagg. da n. 10 in avanti della Circolare.

Copio e incollo da pag. 11

2.1 Prestazioni sanitarie rese nei confronti delle persone fisiche i cui dati sono inviati al Sistema tessera sanitaria
L’articolo 10-bis del d.l. n. 119 del 2018, come da ultimo modificato, dispone il divieto, per l’anno 2019, di emissione di fatture elettroniche, da parte degli operatori sanitari, con riferimento alle prestazioni – erogate nei confronti delle persone fisiche – i cui dati sono inviati al Sistema TS ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. Conseguentemente, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS devono, per l’anno 2019, continuare a certificare le prestazioni sanitarie rese nei confronti delle persone fisiche/consumatori finali mediante fatture in formato cartaceo – ovvero in formato elettronico senza utilizzare lo SdI come canale di invio – e a trasmettere i relativi dati al sistema TS secondo le tipologie evidenziate negli allegati ai decreti ministeriali che disciplinano le modalità di trasmissione dei dati al suddetto sistema.


Copio e incollo da pag. 13

ll divieto previsto dal citato articolo 10-bis del d.l. n. 119 del 2018 opera, per l’anno 2019, anche con riferimento alle fatture relative a prestazioni sanitarie per le quali i cittadini hanno manifestato l’opposizione all’utilizzo dei dati ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, sulla base di quanto disposto dall’articolo 3 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 31 luglio 2015, attuativo del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175. Per l’anno 2019 sono, pertanto, escluse dalla fatturazione elettronica le prestazioni sanitarie rese, nei confronti delle persone fisiche, dai soggetti tenuti all’invio dei dati delle suddette prestazioni al Sistema TS, anche nel caso in cui l’interessato abbia manifestato l’opposizione. Gli operatori sanitari, nella fattispecie in esame, devono emettere la fattura nel consueto formato cartaceo ovvero in formato elettronico ma con trasmissione attraverso canali diversi dallo SdI.

Mi sembra evidente che le fatture per prestazione sanitarie NON transitano dallo SdI, bensì dal Sistema TS nei casi in esame (si tratta di prestazioni dei medici a favore di persone fisiche private, NON di altri soggetti).

Quanto sopra riportato è valido anche per l'anno 2020.

Comunque non è mia intenzione convincerti, né ritornare sull'argomento.
Passo e chiudo.
 

uva

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Infatti nel link che hai postato sta scritto in bella evidenza:

ATTENZIONE: l'art. 10 bis del Decreto Legge n. 119 del 23/10/2018 convertito nella Legge n. 136 del 13/12/2018 e successivamente modificato dalla Legge di Bilancio n. 145/2018 art. 1 comma 53 esclude per il 2019 i medici dalla Fatturazione Elettronica per le fatture sanitarie verso pazienti per le quali resta vigente l'obbligo della fattura cartacea. Viceversa la Fattura Elettronica è obbligatoria per le prestazioni verso assicurazioni, ditte, aziende, enti, altri professionisti, ecc.
L'art. 15 del Decreto Legge n. 124 del 26/10/2019 convertito nella Legge n. 157 del 19/12/2019, ha esteso anche all'anno 2020 l'esonero dalla fatturazione elettronica per le fatture sanitarie nei confronti delle persone fisiche (pazienti), allo stesso modo di quanto già stabilito per il 2019.


E' quello che sta scritto nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate che ho linkato, e che ho commentato nei miei post precedenti.
 

Daniele 78

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Come ho scritto nel mio post precedente, dovresti (se ti interessa) leggere le pagg. da n. 10 in avanti della Circolare.

Copio e incollo da pag. 11

2.1 Prestazioni sanitarie rese nei confronti delle persone fisiche i cui dati sono inviati al Sistema tessera sanitaria
L’articolo 10-bis del d.l. n. 119 del 2018, come da ultimo modificato, dispone il divieto, per l’anno 2019, di emissione di fatture elettroniche, da parte degli operatori sanitari, con riferimento alle prestazioni – erogate nei confronti delle persone fisiche – i cui dati sono inviati al Sistema TS ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. Conseguentemente, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS devono, per l’anno 2019, continuare a certificare le prestazioni sanitarie rese nei confronti delle persone fisiche/consumatori finali mediante fatture in formato cartaceo – ovvero in formato elettronico senza utilizzare lo SdI come canale di invio – e a trasmettere i relativi dati al sistema TS secondo le tipologie evidenziate negli allegati ai decreti ministeriali che disciplinano le modalità di trasmissione dei dati al suddetto sistema.


Copio e incollo da pag. 13

ll divieto previsto dal citato articolo 10-bis del d.l. n. 119 del 2018 opera, per l’anno 2019, anche con riferimento alle fatture relative a prestazioni sanitarie per le quali i cittadini hanno manifestato l’opposizione all’utilizzo dei dati ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, sulla base di quanto disposto dall’articolo 3 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 31 luglio 2015, attuativo del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175. Per l’anno 2019 sono, pertanto, escluse dalla fatturazione elettronica le prestazioni sanitarie rese, nei confronti delle persone fisiche, dai soggetti tenuti all’invio dei dati delle suddette prestazioni al Sistema TS, anche nel caso in cui l’interessato abbia manifestato l’opposizione. Gli operatori sanitari, nella fattispecie in esame, devono emettere la fattura nel consueto formato cartaceo ovvero in formato elettronico ma con trasmissione attraverso canali diversi dallo SdI.

Mi sembra evidente che le fatture per prestazione sanitarie NON transitano dallo SdI, bensì dal Sistema TS nei casi in esame (si tratta di prestazioni dei medici a favore di persone fisiche private, NON di altri soggetti).

Quanto sopra riportato è valido anche per l'anno 2020.

Comunque non è mia intenzione convincerti, né ritornare sull'argomento.
Passo e chiudo.
Guarda che quello che ti ho postato sopra non me lo sono inventato perché mi piaceva; l’ho ripreso ne più e ne meno dal tuo scritto. Nel momento in cui si dice che comunque gli esonerati dalle fatture Mediche (le ricevute mediche) DEVONO transitare dallo SDI, cosa vorrà mai dire? Che la ricevuta è elettronica e deve transitare dallo SDI è ovvio che non è una fattura ed è esente IVA ma io non ho detto quello.

Quindi hai un attimo, rileggi ciò che scrivo anch’io? Ok? Passo e chiudo!
 

Daniele 78

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Infatti nel link che hai postato sta scritto in bella evidenza:

ATTENZIONE: l'art. 10 bis del Decreto Legge n. 119 del 23/10/2018 convertito nella Legge n. 136 del 13/12/2018 e successivamente modificato dalla Legge di Bilancio n. 145/2018 art. 1 comma 53 esclude per il 2019 i medici dalla Fatturazione Elettronica per le fatture sanitarie verso pazienti per le quali resta vigente l'obbligo della fattura cartacea. Viceversa la Fattura Elettronica è obbligatoria per le prestazioni verso assicurazioni, ditte, aziende, enti, altri professionisti, ecc.
L'art. 15 del Decreto Legge n. 124 del 26/10/2019 convertito nella Legge n. 157 del 19/12/2019, ha esteso anche all'anno 2020 l'esonero dalla fatturazione elettronica per le fatture sanitarie nei confronti delle persone fisiche (pazienti), allo stesso modo di quanto già stabilito per il 2019.


E' quello che sta scritto nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate che ho linkato, e che ho commentato nei miei post precedenti.
Ma non della ricevuta elettronica, tanto è vero che esiste il servizio e-bollo che credo tu non conosca. Secondo te per quale motivo hanno creato un servizio di bollo elettronico?

Premesso che tutti i gestionali sia medici che non gestiscono il bollo elettronico con apposita voce, non li avessi visti ti darei ragione, avendoli visti NO, non ti do ragione!e-Bollo
 

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