Dal link che hai postato tu @uva (pag.5 e 6) si evince che:
..”n merito, a titolo esemplificativo, si possono citare:
i rapporti tra gli esercenti la professione sanitaria e gli enti per prestazioni medico-sanitarie generiche e specialistiche, laddove «il foglio di liquidazione dei corrispettivi compilato dai detti enti tiene luogo della fattura di cui
5
all’art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» (così l’articolo 2 del decreto ministeriale 31 ottobre 1974);
il commercio di quotidiani, periodici e libri di cui all’articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto IVA, per il quale «non sussiste l’obbligo di emissione della fattura e il documento di addebito del corrispettivo eventualmente emesso deve recare l’annotazione che trattasi di operazione per la quale l’imposta è assolta dall’editore ai sensi del presente decreto» (cfr. l’articolo 1, comma 5, del decreto ministeriale 9 aprile 1993).
Rientrano tra le eccezioni in esame anche quelle ipotesi nelle quali il cedente/prestatore non deve emettere fattura, in quanto l’onere ricade sul cessionario/committente (si pensi ai produttori agricoli di cui all’articolo 34, comma 6, del decreto IVA), che vi provvede, in assenza di ulteriori ipotesi di esclusione soggettiva, elettronicamente via SdI.
n merito, a titolo esemplificativo, si possono citare:
i rapporti tra gli esercenti la professione sanitaria e gli enti per prestazioni medico-sanitarie generiche e specialistiche, laddove «il foglio di liquidazione dei corrispettivi compilato dai detti enti tiene luogo della fattura di cui
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all’art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» (così l’articolo 2 del decreto ministeriale 31 ottobre 1974);
il commercio di quotidiani, periodici e libri di cui all’articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto IVA, per il quale «non sussiste l’obbligo di emissione della fattura e il documento di addebito del corrispettivo eventualmente emesso deve recare l’annotazione che trattasi di operazione per la quale l’imposta è assolta dall’editore ai sensi del presente decreto» (cfr. l’articolo 1, comma 5, del decreto ministeriale 9 aprile 1993).
Rientrano tra le eccezioni in esame anche quelle ipotesi nelle quali il cedente/prestatore non deve emettere fattura, in quanto l’onere ricade sul cessionario/committente (si pensi ai produttori agricoli di cui all’articolo 34, comma 6, del decreto IVA), che vi provvede, in assenza di ulteriori ipotesi di esclusione soggettiva, elettronicamente via SdI.
Va comunque evidenziato che in tutti i casi in cui il soggetto non abbia obbligo di emettere una fattura, ma vi proceda ugualmente (come potrebbe avvenire, ad esempio, nelle fattispecie sopra richiamate in riferimento alle cessioni di libri e prodotti editoriali), la stessa, in assenza di specifiche esclusioni di ordine soggettivo (si vedano i paragrafi successivi), dovrà essere elettronica e veicolata tramite SdI (costituendo l’originale del document...”
secondo te la frase in neretto cosa vorrà mai dire?
Che anche se non mandi la fattura elettronica la RICEVUTA va comunque mandata in via elettronica.
esente IVA non vuol dire che non paghi nulla, vuol dire che non paghi l’IVA ma ,prima che tutto fosse elettronico, pagavi la marca da bollo di 1,71€ se non erro, poi con l’aumento delle Marche da bollo e il passaggio al sistema elettronico tu la marca da bollo la paghi sempre ma viene creato a sistema la voce (Bollo in esenzione IVA legge n....) in ricevuta elettronica.
Se non avessero detto ciò avrebbero permesso il non invio non solo delle ricevute ma anche degli scontrini fiscali mentre con questa dicitura in neretto comunque anche ciò che non è fattura va inviato allo SDI!
..”n merito, a titolo esemplificativo, si possono citare:
i rapporti tra gli esercenti la professione sanitaria e gli enti per prestazioni medico-sanitarie generiche e specialistiche, laddove «il foglio di liquidazione dei corrispettivi compilato dai detti enti tiene luogo della fattura di cui
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all’art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» (così l’articolo 2 del decreto ministeriale 31 ottobre 1974);
il commercio di quotidiani, periodici e libri di cui all’articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto IVA, per il quale «non sussiste l’obbligo di emissione della fattura e il documento di addebito del corrispettivo eventualmente emesso deve recare l’annotazione che trattasi di operazione per la quale l’imposta è assolta dall’editore ai sensi del presente decreto» (cfr. l’articolo 1, comma 5, del decreto ministeriale 9 aprile 1993).
Rientrano tra le eccezioni in esame anche quelle ipotesi nelle quali il cedente/prestatore non deve emettere fattura, in quanto l’onere ricade sul cessionario/committente (si pensi ai produttori agricoli di cui all’articolo 34, comma 6, del decreto IVA), che vi provvede, in assenza di ulteriori ipotesi di esclusione soggettiva, elettronicamente via SdI.
n merito, a titolo esemplificativo, si possono citare:
i rapporti tra gli esercenti la professione sanitaria e gli enti per prestazioni medico-sanitarie generiche e specialistiche, laddove «il foglio di liquidazione dei corrispettivi compilato dai detti enti tiene luogo della fattura di cui
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all’art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» (così l’articolo 2 del decreto ministeriale 31 ottobre 1974);
il commercio di quotidiani, periodici e libri di cui all’articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto IVA, per il quale «non sussiste l’obbligo di emissione della fattura e il documento di addebito del corrispettivo eventualmente emesso deve recare l’annotazione che trattasi di operazione per la quale l’imposta è assolta dall’editore ai sensi del presente decreto» (cfr. l’articolo 1, comma 5, del decreto ministeriale 9 aprile 1993).
Rientrano tra le eccezioni in esame anche quelle ipotesi nelle quali il cedente/prestatore non deve emettere fattura, in quanto l’onere ricade sul cessionario/committente (si pensi ai produttori agricoli di cui all’articolo 34, comma 6, del decreto IVA), che vi provvede, in assenza di ulteriori ipotesi di esclusione soggettiva, elettronicamente via SdI.
Va comunque evidenziato che in tutti i casi in cui il soggetto non abbia obbligo di emettere una fattura, ma vi proceda ugualmente (come potrebbe avvenire, ad esempio, nelle fattispecie sopra richiamate in riferimento alle cessioni di libri e prodotti editoriali), la stessa, in assenza di specifiche esclusioni di ordine soggettivo (si vedano i paragrafi successivi), dovrà essere elettronica e veicolata tramite SdI (costituendo l’originale del document...”
secondo te la frase in neretto cosa vorrà mai dire?
Che anche se non mandi la fattura elettronica la RICEVUTA va comunque mandata in via elettronica.
esente IVA non vuol dire che non paghi nulla, vuol dire che non paghi l’IVA ma ,prima che tutto fosse elettronico, pagavi la marca da bollo di 1,71€ se non erro, poi con l’aumento delle Marche da bollo e il passaggio al sistema elettronico tu la marca da bollo la paghi sempre ma viene creato a sistema la voce (Bollo in esenzione IVA legge n....) in ricevuta elettronica.
Se non avessero detto ciò avrebbero permesso il non invio non solo delle ricevute ma anche degli scontrini fiscali mentre con questa dicitura in neretto comunque anche ciò che non è fattura va inviato allo SDI!