Bgiorno a tutti. Mi associo alle inquietudini di Laste perché anch’io mi sto dibattendo da molti anni su questo problema per la mancata coibentazione della mansarda... mi dicono in sostanza: purtroppo hai comperato un alloggio disposto su 2 piani, mansarda + bagno ricavata nel sottotetto (con rilascio di conc.edil. e altezze da 2,70 a 1.20) unita da una scala ai vani sottostanti; la mansarda è agibile ma non abitabile in quanto i vani sono destinati a locali di servizio e quindi non deve essere coibentata per forza.
Avrei piacere di capire se abbia senso parlare ancora di abitabilità differenziandola da agibilità. Avevo letto in proposito lo Studio n. 4512 Consiglio Naz.Notariato di cui riporto alcune parti.... "Il legislatore, con il TU 380/2001 ha abbandonato (artt. 24, 25 e 26 titolo terzo) il concetto di abitabilità ed introdotto quello di agibilità.
E' opportuno precisare che da alcune disposizioni normative (in particolare gli artt.35 e 52 della L. 47/85 e all'art.11 della L.46/90) ma soprattutto da una certa prassi giurisprudenziale, si ricavava la sussistenza nel nostro ordinamento di due diverse certificazioni: quella per l'agibilità e quella per l'abitabilità.
Tradizionalmente infatti con l'abitabilità si designava il provvedimento rilasciato per le case con uso di civile abitazione, mentre destinatarie del certificato di agibilità erano tutte le altre costruzioni destinate ad uso non residenziale, quindi uffici, esercizi pubblici ecc.
Sulla scorta di tale distinzione, un’impostazione dottrinale ha affermato che l’abitabilità è concetto più ampio dell'agibilità dal momento che le norme che la disciplinano, proprio perché riferite alle case di civile abitazione, sarebbero più “garantiste” rispetto a quelle previste per l'agibilità e di tale portata da ricomprendere anche le prescrizioni sull’agibilità.
In realtà appare più corretto ritenere che le due espressioni si intendano come omogenee e ciò in base alle seguenti riflessioni.
Nel nostro ordinamento non sono mai esistiti due diversi procedimenti, disciplinati per conseguire due diversi certificati, esistendo invece il solo procedimento volto al rilascio del certificato di abitabilità, inizialmente disciplinato dall’art. 221 del T.U. di Sanità e succ.dall’art. 4 del D.P.R. 425/1994. E’ questo l’unico procedimento che viene avviato per conseguire l’idoneità abitativa di qualunque unità immobiliare, sia essa o meno destinata a civile abitazione; lo conferma il fatto che il corredo documentale dell’istanza, come pure le indagini tecniche preliminari al rilascio del certificato, non cambiano a seconda del tipo di unità immobiliare da certificare.
Nella relazione tecnico normativa allo schema del T.U. si legge che “per quanto riguarda l’agibilità degli edifici, si è, preliminarmente, operato per ridurre ad unità i termini di agibilità-abitabilità fonte di ambiguità, in quanto promiscuamente impiegati dal legislatore nel corso degli anni (….) si è pertanto provveduto ad eliminare il duplice riferimento terminologico attualmente presente nella legislazione di settore”.
Cosa ne pensate? Si può fare chiarezza? Grazie mille