Non per spegnere i comprensibilissimi entusiasmi di molti proprietari, ma è opportuno nell’interesse di tutti sottolineare alcuni aspetti della ormai famosa sentenza n 50/2014 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 commi 8 e 9 dlgs 23/2011:
La Corte Costituzionale , come spesso in passato, ha si cancellato la norma, ma lo consapevolmente fatto lasciando un certo spazio per le future manovre del legislatore, manovre che si susseguono dagli anni sessanta e che di certo ci saranno anche stavolta, nel giro di qualche anno, con una nuova norma che cercherà di colpire il fenomeno dell’affitto in nero in qualche modalità non conforme alla Costituzione!!!
La Corte scegliendo il difetto di delega ha sostanzialmente lasciato libero il legislatore di operare un nuovo intervento, col solo limite posto del rispetto dello statuto del contribuente.
Ancora una volta la Corte non ha voluto limitare preventivamente future azioni legislative andando a dichiarare l’illlegittimità della norma sotto i vari profili esposti dai tribunali che le avevano rimesso la questione, rilevare tutti i principi costituzionali effettivamente violati e le relative norme sarebbe stato un modo per legare definitivamente le mani al legislatore che non avrebbe mai più potuto legiferare in contrasto coi principi dettati della Corte, principi che invece come rilevato la Corte ha volutamente evitato ancora una volta di enunciare, ben consapevole di un probabile futuro nuovo intervento che farà tante nuove vittime tra i proprietari meno accorti, e che sarà, dopo aver prodotto i suoi effetti per qualche anno, ovviamente dichiarato illegittimo anch’esso!! Tutto ciò a danno dei proprietari certo, ma anche degli inquilini e della stessa certezza del diritto e della fiducia che il cittadino deve nutrire negli interventi del proprio legislatore, e il testo della sentenza non fa altro che confermare 60 anni di storia nella materia!!
Detto questo, passando ad analizzare gli aspetti pratici e le conseguenze della sentenza che oggi a molti interessano rileviamo che che, a seguito dell’intervento della Corte, la situazione è certo migliorata enormemente per tutti quelli che erano a rischio denuncia in quanto al momento si bloccherà questo assurdo fenomeno, ma sostanzialmente è solo parzialmente migliorata per tutti quelli che la denuncia all’Agenzia l’avevano già subita, in quanto gli immobili vanno adesso liberati e ciò richiede inesorabilmente il tempo e i costi che oggi la giustizia italiana impone; certo chi si era mosso ha un bel vantaggio, qualcuno era già riuscito a ottenere la liberazione dell’immobile attraverso lo sfratto, altri attraverso l’occupazione abusiva, e quelli che si son visti rinviare la causa nel merito avendo già tribolato diversi mesi avranno le udienze più o meno a breve e in quella sede vedranno pronunciato il proprio diritto (fermo restando che poi ci sarà altro tempo da attendere nella fase esecutiva per l’effettiva liberazione dell’immobile), certo i tempi non sono proprio immediati, ma almeno…
Peggio stanno invece tutti quei proprietari che non fidandosi (e come dargli torto) del sistema giustizia italia sono stati ingenuamente fermi fino ad ora in attesa di una sentenza che ripristinasse i loro diritti arbitrariamente calpestati ed oggi finalmente pronunciata quella sentenza che gli rende giustizia si rendono tristemente conto che comunque dovranno rivolgersi a quel sistema giustizia con i suoi tempi ed i suoi costi, e con l’aggravante che oggi partono da zero e quindi i loro tempi di liberazione dell’immobile saranno necessariamente più lunghi!!!
Certo in alcuni casi si potrà agire con lo sfratto per morosità in tempi un po’ più brevi, ma che certezze ci sono di non trovarsi di fronte ad un opposizione? e che il giudice considerando comunque il contratto registrato al’Agenzia delle entrate come una prova scritta non decida di non pronunciare ordinanza di rilascio concedendo un rinvio alle parti per trovare un accordo o ordinando il rinvio della causa nel merito col risultato che i tempi si prolunghino ulteriormente? alla fine avranno fatto la stessa trafila di quelli che avevano agito prima della menzionata sentenza con l’Handicap di essere partiti molto tempo dopo!!!
In altri casi lo sfratto per morosità non sarà praticabile o non sarà opportuno per non ritrovarsi con certezza nella situazione appena vista ad affrontare un giudizio ordinario col rito locatizio dopo aver atteso anche i tempi della procedura di sfratto, per cui il proprietario si troverà a dover affrontare una procedura ex art 447 bis coi suoi tempi più lunghi e i suoi maggiori costi, e in pochissimi casi sarà utilizzabile lo strumento dell’art 702 bis e ss. cpc a cognizione sommaria, (in qualche caso potrà addirittura essere utile, per abbreviare un po’ i tempi laddove lo sfratto potrebbe non essere convalidato cominciare entrambe le procedure)....