perugina

Membro Attivo
Proprietario Casa
Scusa, ma se ho capito benetu hai citato l'inquilino per recuperare i canoni non pagati del vecchio contratto, giusto? Visto che anche io sono nella tua condizione (ho pagato anche le imposte di registro e non mi ha corrisposto la sua quota), puoi darmi qualche informazione in più? In effetti io sui quei canoni non percepiti ci dovrò pagare le tasse, quindi, anche se il contrattovecchio non vale più, almeno ci facessero dare ciò che ci spettava.

non so se facevi questa domanda a me... io ho registrato aderendo alla cedolare secca ed ho pagato acconto 122€ a novembre 2011 e saldo in busta paga; ho denunciato nel 730 i canoni percepiti e mi sono vista togliere grosse cifre di IRPEF. Se l'Agenzia delle Entrate sta, invece, considerando il contratto registrato ancora più tardi del mio dal conduttore (20 gg dopo di me) come mi dicono, questo è registrato tradizionalmente secondo imposta di registro ecc. e credo che, a questo punto tali tasse siano da pagare ogni anno. Ma chi le deve pagare? io che non sapevo nemmeno che il contratto da me registrato è risolto per l'Agenzia delle Entrate? e perché se è risolto e ne vale un'altro identico ma registrato dopo di me dal conduttoree non in regime di cedolare secca non solo l'Agenzia delle Entrate non me lo ha comunicato ma non mi ha nemmeno avvisato che a decorrere da quella data si applica la famosa sanzione dei 4 anni e mensilità diversi da quelli pattuiti? Perché mi si risponde al ricorso tributario che dal mio contratto decorrono i 4 anni e diversa mensilità e non mi si dice che il mio contratto è risolto per l'Agenzia delle Entrate e invece ne è in vigore un'altro più tardivo del mio? Mi sa che chiamo il GABIBBO o l'INDIGNATO SPECIALE. ma voi ci capite qualcosa?
 

Tawdee

Membro Attivo
Proprietario Casa
no non rispondevo a te.Comunque, anche da cio che hai scritto,si vede chiaramente che sta legge cosi com'e' non funziona. E ci rimetteranno le mani, questo e' certo.
 

perugina

Membro Attivo
Proprietario Casa
Un'altra cosa volevo dire: è evidente, ora che ho anche pagato il saldo dell'IMU seconda casa, che:
- a causa della sanzione ricavo dall'affitto circa 1330,00 € all'anno;
- ho pagato solo d'anticipo cedolare secca 122,00€ non ho capito quanto di saldo perché me le ha dichiarate il commercialista nel 730 e vanno ormai in automatico per la durata del contratto;
- pago le tasse su non so più quale delle cifre che sono dichiarate all'Agenzia delle Entrate, io ho dichiarato nel 730 di percepire i 110 al mese che percepisco...ora mi viene il dubbio che LORO pensino che ne debba percepire altri, visto che la cifra annuale nella visura che ho fatto sul contratto del conduttore, è riferita ad un compenso mensile di € 268 (chissà perché);
- tra ricorsi tributari e avvocati ho già speso una tombola;
MA COME SI FA A FARMI PURE PAGARE 960,00 di IMU??? ma sono cose che fanno veramente perdere la testa alla gente: non si rendono conto?
 

Tawdee

Membro Attivo
Proprietario Casa
La mancata registrazione e la sanzione
di cui ai commi 8 e 9 dell’art.3 del d.lgs. n. 23 del 14 .3. 2011

Stante le interpretazioni dei giudici circa la sanabilità della sanzione di nullità con la registrazione tardiva del contratto di locazione, il legislatore caparbiamente ha introdotto nella normativa disciplinate “la cedolare secca” una particolare sanzione nei numeri 8 e 9 dell’art. 3: “Ai contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo, comunque stipulati, che, ricorrendone i presupposti, non sono registrati entro il termine stabilito dalla legge, si applica la seguente disciplina:
a) la durata della locazione e' stabilita in quattro anni a decorrere dalla data della registrazione, volontaria o d'ufficio;
b) al rinnovo si applica la disciplina di cui all'articolo 2, comma 1, della citata legge n. 431 del 1998;
c) a decorrere dalla registrazione il canone annuo di locazione e' fissato in misura pari al triplo della rendita catastale, oltre l'adeguamento, dal secondo anno, in base al 75 per cento dell'aumento degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai. Se il contratto prevede un canone inferiore, si applica comunque il canone stabilito dalle parti”.
d) Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 346, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed al comma 8 del presente articolo si applicano anche ai casi in cui:
a) nel contratto di locazione registrato sia stato indicato un importo inferiore a quello effettivo;
b) sia stato registrato un contratto di comodato fittizio.
La disciplina di cui ai commi 8 e 9 non si applica ove la registrazione sia effettuata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.”
Quindi questa volta non più la sanzione della nullità dei contratti di locazione ad uso abitativo ma una ben più grave e giuridicamente inconcepibile: “il legislatore, con un provvedimento assunto in un decreto legislativo di attuazione della legge n. 42 del 05.05.2009, intitolata “delega al governo in materia di federalismo fiscale” si sostituisce alle parti e determina un canone legale, al posto di quello liberamente pattuito, e addirittura una nuova durata del contratto derogando anche alla disciplina della l. 431/98.
Trattasi di un’iniziativa che non ha precedenti e sfida apertamente i principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico e della nostra Carta Costituzionale .
In particolare, la previsione che una parte del contratto, (L’INQUILINO), coobligato alla registrazione del contratto, possa comportarsi da delatrice avendone in cambio anche un premio, è in contrasto con l’art. 3 della Costituzione ( disuguaglianza di trattamento e irragionevolezza) mentre la sostituzione di un canone legale a quello convenzionale calpesta gli artt. 41 e 42 della Costituzione che tutelano l’autonomia dei cittadini nell’iniziativa privata ed il diritto di proprietà.
Inoltre l’art. 70 della Carta Costituzionale prevede che la FUNZIONE LEGISLATIVA E’ ESERCITATA COLLETTIVAMENTE DALLE DUE CAMERE ed il successivo art. 76 dispone che “L’ESERCIZIO DELLA FUNZIONE LEGISLATIVA NON PUO’ ESSERE DELEGATO AL GOVERNO SE NON CON DETERMINAZIONE DEI PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI E SOLTANTO PER TEMPI LIMITATI e per soggetti definiti”.
Orbene non rientrava nella delega la previsione di sanzioni che comportassero addirittura la modifica della legge n. 431/98 e del contenuto dei contratti liberamente VOLUTO E STABILITO dalle parti contraenti.
Chiara, quindi, la violazione degli artt. 70 e 76 della Costituzione Italiana, nonché degli articoli 3, 41 e 42.
Non pensiamo che questa volta la Corte Costituzionale possa non intervenire.
Spetta ai magistrati sollecitarla con il recepimento delle eccezioni che occorrerà formulare.
Ma in che modo intervenire?
E’ da premettere che, allo stato, regna sull’argomento una grande confusione, soprattutto su come e chi deve attuare la sanzione.
Attualmente i conduttori si stanno comportando nel seguente modo:
a) registrano la copia del contratto in loro possesso;
b) avvertono il locatore di tale loro iniziativa;
c) unilateralmente autoriducono il canone alla somma risultante dal criterio della rendita catastale moltiplicate per tre e dichiarano che il rapporto locativo avrà la nuova durata di 4 + 4, con inizio dalla data di registrazione del contratto.
Personalmente riteniamo che tale comportamento sia illegittimo perché spetta comunque al magistrato rendere operativa la sanzione dopo aver riscontrato la sussistenza di tutti gli elementi che la giustifichino.
In proposito è da ritenere che:
1) La sanzione non può riguardare i rapporti locativi ad uso abitativo sorti verbalmente dal 1999 in poi perché gli stessi, ai sensi del comma 4° dell’art. 1 della legge 431/98 SONO NULLI;
2) In secondo luogo la sanzione può riguardare solamente i contratti di locazione sorti dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011 perché, non essendo espressamente sancita la RETROATTIVITA’ DELLA DISPOSIZIONE ai contratti pregressi ad essi si applica la disciplina previgente ivi compresa quella della finanziaria 2005;
3) conviene quindi instaurare nei confronti del conduttore un giudizio di intimazione di sfratto per morosità per arbitraria riduzione del canone e, qualora il conduttore eccepisca la legittimità del suo comportamento, sollevare le suddette eccezioni nonché quella di INCOSTITUZIONALITA’ DELLA NORMA con l’augurio che i giudizi di merito siano profusi a rimettere senza indugio la questione alla Corte e soprattutto che la Corte Costituzionale recepisca e sancisca la violazione delle norme fondamentali del nostro ordinamento.
Ufficio stampa: 340.9734428
UPPI IT NODE 456
 

Slash65

Membro Junior
E per chi, dopo l'entrata in vigore della normativa, pur avendo cercato di ottenere i contratti firmati nei termini si sia visto negare la restituzione degli stessi con vari artefizi e l'intento chiaro di realizzare il "colpo" trascorso il breve termine messo a disposizione per regolarizzare?
E per chi si è fidato del conduttore che si era preso l'impegno di registrare lui i contratti e poi non solo non l'ha fatto, ma ha anche approfittato della buona fede del locatore per trarne un ingiusto profitto (o "giusto" secondo chi ha partorito la norma) ?

Personalemente penso che se non metteranno e velocemente una "pezza" a questa situazione entro un paio d'anni, tra la crisi e il precariato che la sottende, il crollo del mercato immobiliare, la difficoltà ad ottenere uno sfratto, i rischi di essere raggirati da disperati anche se si cerca di essere nella norma e l'enorme diffidenza che si creerà tra proprietari e potenziali locatori, beh credo proprio che tante, ma tante, ma tante persone che non potranno fornire adeguate garanzie di moralità e solvibilità potranno tranquillamente restarsene nella loro casa di origine e avranno pochissime se non nessuna possibilità di iniziare una loro vita autonoma...E questo è un aspetto che dovrebbe far riflettere destre o sinistre e spero anche la Corte al momento che dovrà valutare la norma in questione.

L' evasione va combattuta in tutti i modi, ma non con la disequità, non alimentando conflitti sociali e sempre con un occhio al mercato, all' economia e al futuro della gente !
 

Tawdee

Membro Attivo
Proprietario Casa
Per cio che possa servire a rinfrancare un po, segnalo che da ultimo esiste la fine locazione per necessita del proprietario. Nel mio caso, visto che trattasi di prima casa, faro anche lo sfratto per necessita, e nella peggiore delle ipotesi tra 3 anni la storia finisce. (perche e' gia un anno che e' passato dalla truffa) .Sebbene spero che accada qualcosa prima beninteso
 

axelaa

Membro Junior
Fiducia e sangue freddo.

Cari,

finalmente vedo che molti di voi hanno compreso che l'unica via d'uscita è quella della Corte Costituzionale.Non perdete tempo sull'irretroattività della legge (la tesi non ha alcun fondamento).

State tranquilli.

Se i Vs. legali sollevano al Giudice la questione in modo argomentato (così come è la eccezione estesa dal sottoscritto) non c'è possibilità di aggiramento di sorta.
Fatela letteralmente copiare ai Vs legali (migliorata se del caso)!

Riferite anche ai Vs. avvocati di inserire nella eccezione (sempre quanto al vizio di eccesso di delega) il punto 12.1 della motivazione della Corte Costituzionale nella sentenza 272 del 2012 (che ha abolito la media-conciliazione per eccesso di delega).
Lì c'è scritto chiaro il perchè l'art. 3 co. 8 D.Lgs. 2011 n. 23 è totalmente esorbitante (ma ancor di più) dalla delega parlamentare.
Fidatevi.

Vi dò anche una buona notizia.
L'ordinanza di rimessione del Tribunale di Palermo esiste ed è stata letteralmente tirata fuori dal pacco imballato spedito alla Corte Costituzionale martedì scorso.

La semplice notizia dell'esistenza di tale ordinanza ha avuto effetto dirompente nel processo del mio assistito.

A presto per buone nuove.
Abbiate fede.

Avv. A_P
 

Tawdee

Membro Attivo
Proprietario Casa
Fiducia e sangue freddo.

Cari,

finalmente vedo che molti di voi hanno compreso che l'unica via d'uscita è quella della Corte Costituzionale.Non perdete tempo sull'irretroattività della legge (la tesi non ha alcun fondamento).

State tranquilli.

Se i Vs. legali sollevano al Giudice la questione in modo argomentato (così come è la eccezione estesa dal sottoscritto) non c'è possibilità di aggiramento di sorta.
Fatela letteralmente copiare ai Vs legali (migliorata se del caso)!

Riferite anche ai Vs. avvocati di inserire nella eccezione (sempre quanto al vizio di eccesso di delega) il punto 12.1 della motivazione della Corte Costituzionale nella sentenza 272 del 2012 (che ha abolito la media-conciliazione per eccesso di delega).
Lì c'è scritto chiaro il perchè l'art. 3 co. 8 D.Lgs. 2011 n. 23 è totalmente esorbitante (ma ancor di più) dalla delega parlamentare.
Fidatevi.

Avv. A_P

Non trovo questa eccezione tra imessaggi, dove la posso leggere?
 

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