L'istante afferma che la Srl ha cessato l'attività. Affinchè sia certo di quanto affermato, la prima cosa che dovrebbe fare è andare alla Camera di Commercio di Bergamo e chiedere una visura storica della società in questione.
Ove accerti che l'attività sia cessata, ma la società non ancora "cancellata" significa che attualmente si trova in uno statto di "liquidazione" e troverà anche il nome del liquidatore, e ad esso dovrà avanzare la denuncia dei vizi riscontrati.
Nel caso in cui anche la fase di liquidazione sia terminata, niente altro potrà fare nei confronti della Srl e dei suoi soci, ciò in virtè dell'autonomia patrimoniale perfetta di cui è dotata, che separa nettamente il capitale sociale da quello dei singoli soci.
Verificata quest'ultima ipotesi ove ci fosse stato un direttore dei lavori o un responsabile di cantiere che non ha vigilato con diligenza sui lavori effettuati, potrebbe essere anch'esso chiamato a respondabilità per il suo operato.
Sotto descrivo la fase post cessazione affinchè meglio venga compresa l'ultima fase di vita di una Srl:
In questa fase gli amministratori hanno, nelle società di persone, esclusivamente il potere di amministrazione in merito agli affari urgenti; hanno, inoltre, l’onere di convocare l’assemblea al fine di nominare i liquidatori, nel caso in cui tale nomina non sia già stata fatta nell’atto costitutivo. Nelle società di capitali gli stessi amministratori conservano la gestione per la conservazione dell’integrità e per il valore del patrimonio, fino a quando non vengano consegnati i libri sociali e non venga predisposto il rendiconto della gestione per i liquidatori. In caso di atti od omissioni compiuti in violazione di tali compiti, tali da determinare danni alla società, gli amministratori sono personalmente e solidalmente responsabili nei confronti dei soci, dei creditori sociali e dei terzi. Gli amministratori hanno, inoltre, l’onere di convocare l’assemblea dei soci per le deliberazioni afferenti la liquidazione.
I liquidatori vengono nominati, nelle società di persone, con voto dei soci all’unanimità e, in caso di disaccordo, con decreto del presidente del Tribunale; nelle società di capitali dall’assemblea con le maggioranze previste per la modifica dello statuto o, in difetto, dal Tribunale.
Essi hanno, tra l’altro, l’onere di iscrivere, presso il Registro delle Imprese, la loro nomina con l’indicazione dei poteri loro spettanti e le eventuali modifiche; ricevono dagli amministratori i libri sociali, la situazione contabile alla data di scioglimento e la relazione in merito alla gestione intercorsa dall’ultimo bilancio, redigendo apposito verbale; hanno l’onere di redazione del bilancio annuale per la presentazione all’assemblea per l’approvazione, in allegato allo stesso predispongono una relazione in merito all’andamento ed alle prospettive relative alla liquidazione ed ai criteri per la realizzazione della stessa. Sono previste, per l’attività svolta, le responsabilità per i danni arrecati alla società nella stessa misura di quella prevista per gli amministratori.
In conseguenza del pagamento dei creditori sociali i liquidatori procedono alla ripartizione dell’attivo residuo tra i soci: nella società semplice quale rimborso per i conferimenti ed il residuo ripartito tra gli stessi in funzione della loro partecipazione ai guadagni; nelle società commerciali viene predisposto un bilancio finale di liquidazione con indicazione della parte spettante a ciascun socio o azione (piano di riparto), questo bilancio viene sottoscritto dai liquidatori, corredato dalla relazione dei sindaci e dell’organo deputato alla revisione contabile e depositato presso il Registro delle Imprese; dopo novanta giorni senza che sia stato proposto alcun reclamo tale bilancio si intende approvato ed i liquidatori, espletata la distribuzione dell’attivo risultante dal bilancio, si intendono liberati nei confronti dei soci. Le somme non riscosse entro novanta giorni dall’avvenuto deposito del bilancio finale di liquidazione devono essere depositate presso una banca con indicazione del nome e cognome o dei numeri delle azioni qualora queste siano al portatore.
Come ultima incombenza l’art. 2495 c.c. prescrive che i liquidatori, successivamente all’approvazione del bilancio finale , debbano chiedere la cancellazione della società dal Registro delle Imprese.