GiCi

Nuovo Iscritto
Salve, il quesito che intendo proporvi è il seguente:
a chi va indirizzata la denuncia dei vizi di costruzione se l'impresa appaltatrice e venditrice della palazzina, consegnata nel 2005, era una società a responsabilità limitata e questa ha cessato la propria attività?
 

robertamirata

Nuovo Iscritto
questione complicata...mi saprebbe dire se rientra nell'art. 1667 o nell'art. 1669????
xkè c'è parecchia differenza...lei ke tipo di vizi o difformità ha riscontrato?
 

GiCi

Nuovo Iscritto
salve, il difetto riscontrato riguarda:
1. il distacco di porzioni di mattoncini a vista, che costituiscono la struttura portante del parapetto dei balconi, a causa dell'umidità che questi assorbono e per effetto delle basse temperature gela e spacca i medesimi;
2. infiltrazioni d'acqua dal giardino ai locali box auto.
 

rommel1970

Membro Attivo
Proprietario Casa
sarei curioso anch'io di sapere come fare. anche noi dobbiamo rivalerci contro l'impresa (abbiamo appena costituito il condominio) questa è una srl è abbiamo paura che si dissolva...
 

raflomb

Membro Assiduo
L'istante afferma che la Srl ha cessato l'attività. Affinchè sia certo di quanto affermato, la prima cosa che dovrebbe fare è andare alla Camera di Commercio di Bergamo e chiedere una visura storica della società in questione.
Ove accerti che l'attività sia cessata, ma la società non ancora "cancellata" significa che attualmente si trova in uno statto di "liquidazione" e troverà anche il nome del liquidatore, e ad esso dovrà avanzare la denuncia dei vizi riscontrati.
Nel caso in cui anche la fase di liquidazione sia terminata, niente altro potrà fare nei confronti della Srl e dei suoi soci, ciò in virtè dell'autonomia patrimoniale perfetta di cui è dotata, che separa nettamente il capitale sociale da quello dei singoli soci.
Verificata quest'ultima ipotesi ove ci fosse stato un direttore dei lavori o un responsabile di cantiere che non ha vigilato con diligenza sui lavori effettuati, potrebbe essere anch'esso chiamato a respondabilità per il suo operato.
Sotto descrivo la fase post cessazione affinchè meglio venga compresa l'ultima fase di vita di una Srl:
In questa fase gli amministratori hanno, nelle società di persone, esclusivamente il potere di amministrazione in merito agli affari urgenti; hanno, inoltre, l’onere di convocare l’assemblea al fine di nominare i liquidatori, nel caso in cui tale nomina non sia già stata fatta nell’atto costitutivo. Nelle società di capitali gli stessi amministratori conservano la gestione per la conservazione dell’integrità e per il valore del patrimonio, fino a quando non vengano consegnati i libri sociali e non venga predisposto il rendiconto della gestione per i liquidatori. In caso di atti od omissioni compiuti in violazione di tali compiti, tali da determinare danni alla società, gli amministratori sono personalmente e solidalmente responsabili nei confronti dei soci, dei creditori sociali e dei terzi. Gli amministratori hanno, inoltre, l’onere di convocare l’assemblea dei soci per le deliberazioni afferenti la liquidazione.

I liquidatori vengono nominati, nelle società di persone, con voto dei soci all’unanimità e, in caso di disaccordo, con decreto del presidente del Tribunale; nelle società di capitali dall’assemblea con le maggioranze previste per la modifica dello statuto o, in difetto, dal Tribunale.

Essi hanno, tra l’altro, l’onere di iscrivere, presso il Registro delle Imprese, la loro nomina con l’indicazione dei poteri loro spettanti e le eventuali modifiche; ricevono dagli amministratori i libri sociali, la situazione contabile alla data di scioglimento e la relazione in merito alla gestione intercorsa dall’ultimo bilancio, redigendo apposito verbale; hanno l’onere di redazione del bilancio annuale per la presentazione all’assemblea per l’approvazione, in allegato allo stesso predispongono una relazione in merito all’andamento ed alle prospettive relative alla liquidazione ed ai criteri per la realizzazione della stessa. Sono previste, per l’attività svolta, le responsabilità per i danni arrecati alla società nella stessa misura di quella prevista per gli amministratori.

In conseguenza del pagamento dei creditori sociali i liquidatori procedono alla ripartizione dell’attivo residuo tra i soci: nella società semplice quale rimborso per i conferimenti ed il residuo ripartito tra gli stessi in funzione della loro partecipazione ai guadagni; nelle società commerciali viene predisposto un bilancio finale di liquidazione con indicazione della parte spettante a ciascun socio o azione (piano di riparto), questo bilancio viene sottoscritto dai liquidatori, corredato dalla relazione dei sindaci e dell’organo deputato alla revisione contabile e depositato presso il Registro delle Imprese; dopo novanta giorni senza che sia stato proposto alcun reclamo tale bilancio si intende approvato ed i liquidatori, espletata la distribuzione dell’attivo risultante dal bilancio, si intendono liberati nei confronti dei soci. Le somme non riscosse entro novanta giorni dall’avvenuto deposito del bilancio finale di liquidazione devono essere depositate presso una banca con indicazione del nome e cognome o dei numeri delle azioni qualora queste siano al portatore.

Come ultima incombenza l’art. 2495 c.c. prescrive che i liquidatori, successivamente all’approvazione del bilancio finale , debbano chiedere la cancellazione della società dal Registro delle Imprese.
 

robertamirata

Nuovo Iscritto
Dopo aver appurato che si tratta di gravi difetti quindi art. 1669 CC
i responsabili sono i soci anche dopo la cancellazione della srl nei limiti delle somme riscosse in base al bilancio finale della liquidazione (art. 2495 del codice civile)

Aggiunto dopo 3 minuti :

Nuovo Codice Civile
 

raflomb

Membro Assiduo
Attenzione, il nostro tema è quello di denuncia di vizi in edificando, l'art. 2495 c.c. tratta un profilo giuridico diverso non estensibile al problema dibattuto:

Commento alla sentenza Corte Cassazione, Sez. Trib., 10/10/05 n. 19732


L'Autore si sofferma su una pronuncia di legittimità con cui la Cassazione sancisce che i creditori insoddisfatti di una società «formalmente» estinta possono agire a tutela delle loro pretese sia nei confronti della società - che di fatto non può considerarsi estinta fino a quando permangono debiti sociali -, sia nei confronti dei soci pro parte, limitatamente a quanto conseguito in sede di distribuzione dell'attivo. Il nuovo orientamento -aderente alla consolidata giurisprudenza di legittimità in tema - deve tuttavia ritenersi non più attuale alla luce del nuovo art. 2495 (che attribuisce efficacia costitutiva all'atto di cancellazione di un società di capitali dal Registro), e delle sue prime applicazioni ad opera della giurisprudenza di merito, le quali escludono la possibilità per i creditori sociali di rivalersi direttamente nei confronti della società, in quanto definitivamente estinta a seguito della sua «formale» cancellazione.




Con la sentenza 10 ottobre 2005 n. 19732, la Sezione Tributaria della Cassazione si è pronunciata sulla questione della tutela dei creditori sociali (nel caso di specie il Fisco) in ipotesi di società di capitali cancellata dal Registro delle imprese, stabilendo che i creditori insoddisfatti di una società «formalmente» estinta possono agire a tutela delle loro pretese sia nei confronti della società - che di fatto non può considerarsi estinta fino a quando permangono debiti sociali -, sia nei confronti dei soci pro parte, limitatamente a quanto conseguito in sede di distribuzione dell'attivo.

Qui si parla di debiti sociali pregressi alla cancellazione . Vedi la ratio della norma.
 

GiCi

Nuovo Iscritto
Grazie per le risposte ricevute. Vorrei provare a fare un ragionamento logico: posto che il liquidatore conosce la natura dell'oggetto sociale, nella fattispecie impresa di costruzioni edili, e conosce quali sono gli obblighi di garanzia imposti dalla legge (es. art 1669 CC), può una richiesta di cancellazione dal R.I. eludere una norma giuridica? ovvero non dovrebbe essere compito del liquidatore, alla luce dei contratti di appalto/vendita della società, costituire un fondo di garanzia con scadenza al decimo anno dalla deta di avvenuta consegna dell'ultimo immobile realizzato? e in tal caso oltre ai soci con l'evntuale avanzo di bilancio distribuito potrebbe essere chiamato in causa il liquidatore?
Il ragionamento potrebbe filare, ma ha fondamento giuridico?
A riguardo del caso da me sottoposto devo aggiungere un altro particolare: la s.r.l. impresa di costruzione in oggetto, dalla quale tutti i condomini abbiamo acquistato "su carta" in fase di costruzione e quindi abbiamo trattato ogni cosa, capitolato, richieste di modifiche ecc. , ha a sua volta appaltato la realizzazione dell'edificio, con propria DIA, progetto e propria direzione lavori ad un altro appaltatore. Alla luce di questa precisazione cambierebbe qualcosa?
Grazie e un saluto a tutti i partecipanti alla discussione.
 

rommel1970

Membro Attivo
Proprietario Casa
non vorrei fare una gaffe ma il "fondo di garanzia con scadenza al decimo anno...." non sarà mica la fidejussione obbligatoria? a noi quella è stata data ma i vizi (allagamenti) persistono...
 

raflomb

Membro Assiduo
Ove sia intervenuta la cancellazione, e conseguente estinzione, della Srl appaltatrice, si detrmina il venir meno del contratto di appalto, ne consegue la possibilità di agire in regresso nei confronti della ditta subappaltante, senza con ciò trascurare le precise responsabilità da parte del direttore dei lavori.
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Le Ultime Discussioni

Alto