aurosat

Membro Attivo
Proprietario Casa
Per necessità comprovata vorrei far installare un ascensore (tagliando le scale, ma rispettando totalmente tutti i vincoli architettonici e tecnici previsti dalla Legge) nella mia palazzina.
Si tratta di un condominio con 9 proprietari, di cui una famiglia proprietaria (pur con quattro intestatari diversi, uno per appartamento) con 4 appartamenti e con 380 millesimi decisionali.
Ho l'adesione di un secondo proprietario, ed assieme abbiamo circa 290 millesimi decisionali. Ovviamente (visto che sono collocati al pian terreno ed al primo piano) la famiglia "monopolista" coi 380 millesimi decisionali è contraria a priori all'istallazione dell'ascensore. Per quanto riguarda gli altri tre proprietari, non sono contrari ma al momento non si trovano nelle necessità economiche di partecipare alla spesa.
Premesso che sia io che l'altro condomino che ha il mio stesso intendimento positivo siamo disposti ad accollarci tutte le spese (costruzione, manuenzione e consumi), compresa la riverniciatura delle scale a lavori conclusi, chiedo se in Assemblea i tre condomini suindicati (ndr: non sono contrari ma non hanno la disponibilità finanziaria) possono votare a favore della nostra proposta, riservandosi però a decidere successivamente a subentrare all'uso dell'ascensore. In questo modo avrei la maggioranza non qualificata, ma assoluta, che mi permetterebbe di addivenire alla realizzazione dell'opera.
Potete darmi giuste e probanti indicazioni, sia a sostegno che contro la mia ipotesi?
P.S.: per quanto mi riguarda la "necessità" più evidente per l'istallazione dell'ascensore è determinata dal fatto che mia moglie è una gravissima ipovedente (meno di 2/10 di visus ad un solo occhio e l'altro è purtroppo cieco). Non solo, siamo entrambi sopra ai 65 anni.
Grazie davvero, Augusto
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
le norme del Codice civile consentono l'installazione di un ascensore anche da parte di un solo gruppo di condomini o di un unico condomino senza passare attraverso l'assemblea, grazie all'articolo 1102 del Codice civile, che consente a ciascun condomino di utilizzare e modificare le parti comuni per installare – però a sue esclusive spese – ascensori, servoscala e altri apparecchi simili nella tromba delle scale (Cassazione, sentenza 1781/1993).
Occorre preservare il decoro e che l'impianto non arrechi pregiudizio alla comoda fruizione degli altri condomini .( esempio No ad un servoscale che impedisca la fruizione delle scale rimpicciolendo troppo il vano scale medesimo)
Altri condomini, pagando la quota parte, possono anche in seguito pretendere di accodarsi nella proprietà e nell'uso.

ne tratta l'articolo 1121 1122 del cc
Art. 1121.-Innovazioni gravose o voluttuarie.
Qualora l'innovazione importi una spesa molto gravosa o abbia carattere voluttuario rispetto alle particolari condizioni e all'importanza dell'edificio, e consista in opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione separata, i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa.
Se l'utilizzazione separata non è possibile, l'innovazione non è consentita, salvo che la maggioranza dei condomini che l'ha deliberata o accettata intenda sopportarne integralmente la spesa.
Nel caso previsto dal primo comma i condomini
e i loro eredi o aventi causa possono tuttavia, in qualunque tempo, partecipare ai vantaggi dell'innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell'opera.
Art. 1122. Opere su parti di proprietà o uso individuale.

Nell'unità immobiliare di sua proprietà ovvero nelle parti normalmente destinate all'uso comune, che siano state attribuite in proprietà esclusiva o destinate all'uso individuale, il condomino non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell'edificio.
In ogni caso è data preventiva notizia all'amministratore che ne riferisce all'assemblea.
 
J

jac1.0

Ospite
La vera domanda è se i condòmini non interessati possono opporsi. Ebbene, la loro eventuale opposizione deve essere ben motivata. Pertanto, le cose vanno sciorinate in apposita assemblea.
 

aurosat

Membro Attivo
Proprietario Casa
La vera domanda è se i condòmini non interessati possono opporsi. Ebbene, la loro eventuale opposizione deve essere ben motivata. Pertanto, le cose vanno sciorinate in apposita assemblea.

No, la vera domanda è: i condomini non interessati materialmente a fruire dell'ascensore ma che non hanno nulla in contrario perché siano fatti i lavori, purché non debbano pagare nemmeno un centesimo (ovviamente coscienti che di quell'ascensore non ne potranno usufruire), ai fini della delibera assembleare possono esprimere la loro votazione d'assenso, ed i loro millesimi possono essere attribuiti "al partito dell'Ascensore"?
 
J

jac1.0

Ospite
Se nessun condomino fa opposizione all'installazione dell'ascensore, che c'entrano i millesimi da attribuire ai fautori dell'ascensore?
Se invece qualche (anche uno solo) condòmino è contrario all'installazione dell'ascensore dando una motivazione valida, l'ascensore non si fa.
 
J

jac1.0

Ospite
Se il progetto prevede, ad esempio, una modifica delle scale contraria a qualche norma occorre modificare il progetto.
 

adimecasa

Membro Storico
Professionista
jac1.o leggi bene la domanda di aurosat eseguendo tutte le norme necessarie sia tecniche che architettoniche, lo puoi fare art.1102 c.c.
 

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