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Art. 67, primo comma delle Disposizioni per l'attuazione del codice civile:per quanto riguarda le nuove disposizioni sulle deleghe condominiali quante un condomino ne possa portare in assemblea.
Ovviamente sì: 1/5 = 200/1000.il valore proporzionale si riferisce ai 200 millesimi?
NO, è sbagliato! il quinto si riferisce non ai presenti all'assemblea bensì a tutto il Condominio; infatti il quinto dei millesimi corrisponde a 200/1000, ma il quinto dei condomini è quello calcolato su tutti i condomini dell'immobile. Se il totale dei condomini fosse 100, avremmo 100/5 = 20 deleghe.Quindi se in assemblea ci sono 70 presenti e un po' di deleghe bisogna se non capisco male moltiplicare i 70 x 1 diviso 5
Che in ogni caso non possono rappresentare più di 1/5 del valore.Se il totale dei condomini fosse 100, avremmo 100/5 = 20 deleghe.
Salvo che il regolamento di condominio preveda limiti più stringenti, si applica la norma di legge (art. 67, primo comma, secondo periodo delle disposizioni per l'attuazione del codice civile):Se i condomini sono 30 l'amministratore mi dice che al massimo le deleghe sono 3 se invece i condomini sono 73 le deleghe sono 14.
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