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Art. 47
Finanziamento infrastrutture strategiche e ferroviarie

1. All’articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: “ferroviarie e stradali” sono sostituite dalle seguenti:“ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico”.
2. Nelle more della stipula dei contratti di servizio pubblico il Ministero dell’economia e dellefinanze è autorizzato a corrispondere a Trenitalia SpA le somme previste per l’anno 2011 dalbilancio di previsione dello Stato, in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore deitrasporti per ferrovia, in applicazione della vigente normativa comunitaria.
 

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Art. 48
Clausola di finalizzazione
1. Le maggiori entrate erariali derivanti dal presente decreto sono riservate all’Erario, per unperiodo di cinque anni, per essere destinate alle esigenze prioritarie di raggiungimento degliobiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, anche alla luce della eccezionalità dellasituazione economica internazionale. Con apposito decreto del Ministero dell’economia e dellefinanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversionedel presente decreto, sono stabilite le modalità di individuazione del maggior gettito, attraversoseparata contabilizzazione.
 

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Art. 49Norma di copertura
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente decreto, di cui, rispettivamente, all’articolo 1,all’articolo 2, all’articolo 3, comma 4, all’articolo 4, all’articolo 8, comma 4, all’articolo 9,all’articolo 13, commi 13 e 20, all’articolo 15, all’articolo 16, comma 1, all’articolo 18, comma 1,lettera a), all’articolo 20, all’articolo 21, comma 5, all’articolo 24, comma 27, all’articolo 30,commi 1 e 3 e all’art. 42, comma 9, pari complessivamente a 6.882,715 milioni di euro per l’anno2012, a 11.202,733 milioni di euro per l’anno 2013, a 12.692,333 milioni di euro per l’anno 2014, a13.108,628 milioni di euro per l’anno 2015, a 14.630,928 milioni di euro per l’anno 2016, a14.138,228 milioni di euro per l’anno 2017, a 14.456,228 milioni di euro per l’anno 2018, a14.766,128 milioni di euro per l’anno 2019, a 15.078,428 milioni di euro per l’anno 2020, a15.390,728 milioni di euro per l’anno 2021, a 15.703,028 di euro per l’anno 2022 e a 15.721,128milioni di euro a decorrere dall’anno 2023, si provvede con quota parte delle maggiori entrate edelle minori spese derivanti dal presente decreto.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, leoccorrenti variazioni di bilancio.
 
J

JERRY48

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