Art. 47
Finanziamento infrastrutture strategiche e ferroviarie
1. All’articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: “ferroviarie e stradali” sono sostituite dalle seguenti:“ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico”.
2. Nelle more della stipula dei contratti di servizio pubblico il Ministero dell’economia e dellefinanze è autorizzato a corrispondere a Trenitalia SpA le somme previste per l’anno 2011 dalbilancio di previsione dello Stato, in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore deitrasporti per ferrovia, in applicazione della vigente normativa comunitaria.
Finanziamento infrastrutture strategiche e ferroviarie
1. All’articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: “ferroviarie e stradali” sono sostituite dalle seguenti:“ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico”.
2. Nelle more della stipula dei contratti di servizio pubblico il Ministero dell’economia e dellefinanze è autorizzato a corrispondere a Trenitalia SpA le somme previste per l’anno 2011 dalbilancio di previsione dello Stato, in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore deitrasporti per ferrovia, in applicazione della vigente normativa comunitaria.