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Art. 17Canone RAI



1. Le imprese e le società, ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 22dicembre 1986, n. 917, nella relativa dichiarazione dei redditi, devono indicare il numero diabbonamento speciale alla radio o alla televisione la categoria di appartenenza ai finidell'applicazione della tariffa di abbonamento radiotelevisivo speciale, nonché gli altri elementi chesaranno eventualmente indicati nel provvedimento di approvazione del modello per la dichiarazionedei redditi, ai fini della verifica del pagamento del canone di abbonamento radiotelevisivospeciale».
 

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Art. 18Clausola di salvaguardia
1. All’articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 ter è sostituito dal seguente:
“1-ter. A decorrere dal 1° ottobre 2012 le aliquote IVA del 10 e del 21 per cento sono incrementatedi 2 punti percentuali. A decorrere dal 1° gennaio 2014 le predette aliquote sono ulteriormenteincrementate di 0,5 punti percentuali.
b) al comma 1-quater, la parola: “adottati” è sostituita dalle seguenti: “entrati in vigore”.
 

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Art. 19
Disposizioni in materia di imposta di bollo su titoli, strumenti e prodotti finanziarinonché su valori “scudati”
1. A decorrere dal 1° gennaio 2012, all’articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata aldecreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, il comma 2-ter è sostituito dalseguente:

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2. Nella Nota 3-ter all’articolo 13 della Tariffa allegata al decreto del Presidente dellaRepubblica 26 ottobre 1972, n. 642:
a) il secondo periodo è sostituito dal seguente: “L’estratto conto, compresa lacomunicazione relativa agli strumenti ed ai prodotti finanziari, anche non soggetti all’obbligo dideposito, si considera in ogni caso inviato almeno una volta nel corso dell’anno nonché allachiusura del rapporto, anche nel caso in cui non sussista un obbligo di invio. Se le comunicazionisono inviate periodicamente nel corso dell’anno, l’imposta di bollo dovuta è rapportata al periodorendicontato”;
b) l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Per le comunicazioni relative ai prodotti eagli strumenti finanziari, l’imposta è dovuta nella misura minima di euro 34,20 e nella misuramassima di euro 1.200,00.”.
3. Per le comunicazioni di cui al comma 2-ter dell’articolo 13 della Tariffa, parte prima,allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, la percentuale dellasomma da versare entro il 30 novembre 2012 ai sensi dell’articolo 15-bis del decreto del Presidentedella Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è ridotta al 50 per cento.
4. Le attività oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione ai sensi dell’articolo 13-bis del decretolegge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, esuccessive modificazioni e integrazioni, e degli articoli 12 e 15 del decreto legge 25 settembre2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e successivemodificazioni e integrazioni, e ancora segretate, sono soggette a un’imposta straordinaria dell’1,5per cento.
5. Gli intermediari di cui all’articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto legge 25 settembre2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, provvedono atrattenere l’imposta dalle attività rimpatriate o regolarizzate, ovvero ricevono provvista dallo stessocontribuente. I medesimi intermediari effettuano il relativo versamento in due rate di pari importoentro il 16 febbraio 2012 ed entro il 16 febbraio 2013, secondo le disposizioni contenute nel CapoIII del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
6. Gli intermediari di cui al comma precedente segnalano all’Agenzia delle Entrate icontribuenti nei confronti dei quali non è stata applicata e versata l’imposta a causa dell’intervenutacessazione del rapporto di deposito, amministrazione o gestione delle attività rimpatriate o regolarizzate o, comunque, per non aver ricevuto la provvista di cui al comma precedente. Neiconfronti dei contribuenti l’imposta è riscossa mediante iscrizione a ruolo ai sensi dell’articolo 14del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 7. Per l’omesso versamento si applica una sanzione pari all'importo non versato.
8. Per l’accertamento e la riscossione dell’imposta, nonché per il relativo contenzioso siapplicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
9. L’imposta di cui al comma 4 è dovuta anche per le attività oggetto di emersione che, alladata di entrata in vigore del presente decreto, sono state in tutto o in parte prelevate dal rapporto dideposito, amministrazione o gestione acceso per effetto della procedura di emersione ovverocomunque dismesse.
10. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le disposizionidi attuazione dei commi da 4 a 9.
 

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Art. 20Riallineamento partecipazioni
1. La disposizione del comma 12 dell’articolo 23 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, si applica anche alle operazioni effettuate nelperiodo di imposta in corso al 31 dicembre 2011. Il versamento dell'imposta sostitutiva è dovuto intre rate di pari importo da versare:
a) la prima, entro il termine di scadenza dei versamenti del saldo delle imposte sui redditidovute per il periodo d’imposta 2012;
b) la seconda e la terza entro il termine di scadenza dei versamenti, rispettivamente, della primae della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta2014.
2. Gli effetti del riallineamento di cui al comma 1 decorrono dal periodo d'imposta successivo aquello in corso al 31 dicembre 2014.
3. Si applicano, ove compatibili, le modalità di attuazione dei commi da 12 a 14 dell’articolo 23 deldecreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,disposte con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 22 novembre 2011.
 

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Capo III Riduzioni di spesa. Costi degli apparati


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Art. 21Soppressione enti e organismi
1. In considerazione del processo di convergenza ed armonizzazione del sistema pensionisticoattraverso l’applicazione del metodo contributivo, nonché al fine di migliorare l’efficienza el’efficacia dell’azione amministrativa nel settore previdenziale e assistenziale, l’INPDAP el’ENPALS sono soppressi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e le relative funzionisono attribuite all’ INPS, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi.
2. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali diconcerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblicaamministrazione e la semplificazione, da emanarsi entro 60 giorni dall’approvazione dei bilanci dichiusura delle relative gestioni degli Enti soppressi alla data di entrata in vigore del presente decretolegge e sulla base delle risultanze dei bilanci medesimi, da deliberare entro il 31 marzo 2012, lerisorse strumentali, umane e finanziarie degli Enti soppressi sono trasferite all’INPS.Conseguentemente la dotazione organica dell’INPS è incrementata di un numero di posticorrispondente alle unità di personale di ruolo in servizio presso gli enti soppressi alla data dientrata in vigore del presente decreto. Non sono trasferite le posizioni soprannumerarie, rispetto alladotazione organica vigente degli enti soppressi, ivi incluse quelle di cui all’articolo 43, comma 19della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Le posizioni soprannumerarie di cui al precedente periodocostituiscono eccedenze ai sensi dell’articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.Resta fermo quanto previsto dall’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.. I due posti di direttoregenerale degli Enti soppressi sono trasformati in altrettanti posti di livello dirigenziale generaledell’INPS, con conseguente aumento della dotazione organica dell’Istituto incorporante. Idipendenti trasferiti mantengono l’inquadramento previdenziale di provenienza.
3. L’Inps subentra, altresì, nella titolarità dei rapporti di lavoro diversi da quelli di cui al comma 2per la loro residua durata.
4. Gli organi di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 esuccessive modificazioni e integrazioni, degli Enti soppressi ai sensi del comma 1, cessano dalladata di adozione dei decreti di cui al comma 2.
5. I posti corrispondenti all’incarico di componente del Collegio dei sindaci dell’INPDAP, diqualifica dirigenziale di livello generale, in posizione di fuori ruolo istituzionale, sono cosìattribuiti:
a) in considerazione dell’incremento dell’attività dell’INPS derivante dalla soppressione degli Entidi cui al comma 1, due posti, di cui uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politichesociali ed uno in rappresentanza del Ministero dell’economia e delle finanze, incrementano ilnumero dei componenti del Collegio dei sindaci dell’ INPS; b) due posti in rappresentanza delMinistero del lavoro e delle politiche sociali e tre posti in rappresentanza del Ministerodell’economia e delle finanze sono trasformati in posizioni dirigenziali di livello generale per leesigenze di consulenza, studio e ricerca del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e delMinistero dell’economia e delle finanze, nell’ambito del Dipartimento della Ragioneria Generaledello Stato; le dotazioni organiche dei rispettivi Ministeri sono conseguentemente incrementate inattesa della emanazione delle disposizioni regolamentari intese ad adeguare in misuracorrispondente l’organizzazione dei medesimi Ministeri. La disposizione di cui all’articolo 3,comma 7, del citato decreto legislativo n. 479 del 1994, si interpreta nel senso che i relativi posticoncorrono alla determinazione delle percentuali di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 30marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, relativamente alle dotazioni organiche dei Ministeri di appartenenza.
6. Per le medesime esigenze di cui al comma 5, lettera a), e per assicurare una adeguatarappresentanza degli interessi cui corrispondevano le funzioni istituzionali di ciascuno degli entisoppressi di cui al comma 1, il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’INPS è integrato di seirappresentanti secondo criteri definiti con decreto, non regolamentare, del Ministro del lavoro edelle politiche sociali.
7. Entro sei mesi dall’emanazione dei decreti di cui al comma 2, l’Inps provvede al riassettoorganizzativo e funzionale conseguente alla soppressione degli Enti di cui al comma 1 operando unarazionalizzazione dell’organizzazione e delle procedure.
8. Le disposizioni dei commi da 1 a 9 devono comportare una riduzione dei costi complessivi difunzionamento relativi all’INPS ed agli Enti soppressi non inferiore a 20 milioni di euro nel 2012,50 milioni di euro per l’anno 2013 e 100 milioni di euro a decorrere dal 2014. I relativi risparmisono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo ammortamento titolidi Stato. Resta fermo il conseguimento dei risparmi, e il correlato versamento all’entrata delbilancio statale, derivante dall’attuazione delle misure di razionalizzazione organizzativa degli entidi previdenza, previste dall’articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n. 183.
9. Per assicurare il conseguimento degli obiettivi di efficienza e di efficacia di cui al comma 1, dirazionalizzazione dell’organizzazione amministrativa ai sensi del comma 7, nonché la riduzione deicosti di cui al comma 8, il Presidente dell’INPS, la cui durata in carica, a tal fine, è differita al 31dicembre 2014, promuove le più adeguate iniziative, ne verifica l’attuazione, predispone rapporti,con cadenza quadrimestrale, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e al Ministerodell’economia e delle finanze in ordine allo stato di avanzamento del processo di riordinoconseguente alle disposizioni di cui al comma 1 e redige alla fine del mandato una relazioneconclusiva, che attesti i risultati conseguiti.
10. Al fine di razionalizzare le attività di approvvigionamento idrico nei territori delle RegioniPuglia e Basilicata, nonché nei territori della provincia di Avellino, a decorrere dalla data di entratain vigore del presente decreto, l’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione Fondiariain Puglia e Lucania (EIPLI) è soppresso e posto in liquidazione.
11. Le funzioni del soppresso Ente con le relative risorse umane e strumentali, nonché tutti irapporti attivi e passivi, sono trasferiti, entro 180 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto alsoggetto costituito o individuato dalle Regioni interessate, assicurando adeguata rappresentanzadelle competenti amministrazioni dello Stato. La tutela occupazionale è garantita con riferimento alpersonale titolare di rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l’ente soppresso. A far data dallasoppressione di cui al comma 10 e fino all’adozione delle misure di cui al presente comma, lagestione liquidatoria dell’Ente è assicurata dall’attuale gestione commissariale.
12. A decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto, è istituito, sotto la vigilanza del Ministrodell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Consorzio nazionale per i grandi laghiprealpini, che svolge le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie strumentali e di personale,attribuite dall’articolo 63, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 al consorzio delTicino - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lagoMaggiore, al consorzio dell'Oglio - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed eserciziodell'opera regolatrice del lago d'Iseo e al consorzio dell’Adda - Ente autonomo per la costruzione,manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como. Per garantire l'ordinariaamministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali fino all'avvio del Consorzio nazionale,il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, da emanarsientro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nomina un commissario e unsub commissario e, su designazione del Ministro dell’economia e delle finanze, un collegio deirevisori formato da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente. Dalla data di insediamento delcommissario, il consorzio del Ticino - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed eserciziodell'opera regolatrice del lago Maggiore, il consorzio dell'Oglio - Ente autonomo per la costruzione,manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo e il consorzio dell’Adda - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di Comosono soppressi e i relativi organi decadono. La denominazione “Consorzio nazionale per i grandilaghi prealpini” sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, le denominazioni: <<Consorzio delTicino - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lagoMaggiore>>, <<Consorzio dell'Oglio - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione edesercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo>> e <<Consorzio dell’Adda - Ente autonomo per lacostruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como». Con decreti dinatura non regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare diconcerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro e non oltre sessanta giornidalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite leCommissioni parlamentari competenti in materia di ambiente, che si esprimono entro venti giornidalla data di assegnazione, sono determinati, in coerenza con obiettivi di funzionalità, efficienza,economicità e rappresentatività, gli organi di amministrazione e controllo, la sede, nonché lemodalità di funzionamento, e sono trasferite le risorse strumentali, umane e finanziarie degli entisoppressi, sulla base delle risultanze dei bilanci di chiusura delle relative gestioni alla data disoppressione. I predetti bilanci di chiusura sono deliberati dagli organi in carica alla data disoppressione, corredati della relazione redatta dall’organo interno di controllo in carica allamedesima data, e trasmessi per l’approvazione al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorioe del mare e al Ministero dell’economia e delle finanze. Ai componenti degli organi dei soppressiconsorzi, i compensi, indennità o altri emolumenti comunque denominati ad essi spettanti sonocorrisposti fino alla data di soppressione mentre per gli adempimenti di cui al precedente periodospetta esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese effettivamente sostenute nella misuraprevista dai rispettivi ordinamenti. I dipendenti a tempo indeterminato dei soppressi Consorzimantengono l’inquadramento previdenziale di provenienza e sono inquadrati nei ruoli delConsorzio nazionale per i grandi laghi prealpini, cui si applica il contratto collettivo nazionale delcomparto enti pubblici non economici. La dotazione organica del Consorzio nazionale per i grandilaghi prealpini non può eccedere il numero del personale in servizio, alla data di entrata in vigoredel presente decreto, presso i soppressi Consorzi.
13. Gli enti di cui all’allegato A sono soppressi a decorrere dalla data di entrata in vigore delpresente decreto e i relativi organi decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 15.
14. Le funzioni attribuite agli enti di cui al comma 13 dalla normativa vigente e le inerenti risorsefinanziarie e strumentali compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, sono trasferiti, senzache sia esperita alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale, alle amministrazionicorrispondentemente indicate nel medesimo allegato A.
15. Con decreti non regolamentari del Ministro interessato, di concerto con il Ministrodell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazioneda adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono trasferite lerisorse strumentali e finanziarie degli enti soppressi. Fino all’adozione dei predetti decreti, pergarantire la continuità dei rapporti già in capo all’ente soppresso, l’amministrazione incorporantepuò delegare uno o più dirigenti per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione, ivicomprese le operazioni di pagamento e riscossione a valere sui conti correnti già intestati all’entesoppresso che rimangono aperti fino alla data di emanazione dei decreti medesimi.
16. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, i bilanci dichiusura degli enti soppressi sono deliberati dagli organi in carica alla data di cessazione dell’ente,corredati della relazione redatta dall’organo interno di controllo in carica alla data di soppressionedell’ente medesimo e trasmessi per l’approvazione al Ministero vigilante al Ministerodell’economia e delle finanze. Ai componenti degli organi degli enti di cui al comma 13 i compensi,indennità o altri emolumenti comunque denominati ad essi spettanti sono corrisposti fino alla datadi soppressione. Per gli adempimenti di cui al primo periodo del presente comma ai componenti deipredetti organi spetta esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese effettivamente sostenutenella misura prevista dai rispettivi ordinamenti. 17. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite, le amministrazioni incorporanti possono avvalersidi personale comandato nel limite massimo delle unità previste dalle specifiche disposizioni di cuialle leggi istitutive degli enti soppressi.
18. Le amministrazioni di destinazione esercitano i compiti e le funzioni facenti capo agli entisoppressi con le articolazioni amministrative individuate mediante le ordinarie misure di definizionedel relativo assetto organizzativo. Al fine di garantire la continuità delle attività di interessepubblico già facenti capo agli enti di cui al presente comma fino al perfezionamento del processo diriorganizzazione indicato, l’attività facente capo ai predetti enti continua ad essere esercitata pressole sedi e gli uffici già a tal fine utilizzati.
19. Con riguardo all’Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, inderoga a quanto previsto dall’allegato A, sono trasferite all’Autorità per l’energia elettrica e il gas lefunzioni attinenti alla regolazione e alla vigilanza della tariffa relativa ai servizi idrici, individuatecon decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell’ambiente e dellatutela del territorio e del mare, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presentedecreto.
20. La Commissione Nazionale per la Vigilanza sulle Risorse idriche è soppressa.
 

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Art. 22
Altre disposizioni in materia di enti e organismi pubblici

1. Ai fini del monitoraggio della spesa pubblica, gli enti e gli organismi pubblici, anche conpersonalità giuridica di diritto privato, escluse le società, che ricevono contributi a carico delbilancio dello Stato o al cui patrimonio lo Stato partecipa mediante apporti, sono tenuti, ove irispettivi ordinamenti non lo prevedano, a trasmettere i bilanci alle amministrazioni vigilanti e alMinistero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, entrodieci giorni dalla data di delibera o approvazione.
2. Al fine di conseguire l’obiettivo di riduzione della spesa di funzionamento delle Agenzie, inclusequelle fiscali di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e degli enti e degliorganismi strumentali, comunque denominati, con uno o più regolamenti, da emanare ai sensidell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dall’entrata in vigoredel presente decreto, su proposta dei Ministri vigilanti e del Ministro per la pubblicaamministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,sono riordinati, tenuto conto della specificità dei rispettivi ordinamenti, gli organi collegiali diindirizzo, amministrazione, vigilanza e controllo delle Agenzie, incluse quelle fiscali di cuiall’articolo 10, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e degli enti e degli organismistrumentali, comunque denominati, assicurando la riduzione del numero complessivo deicomponenti dei medesimi organi.
3. Le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali, negli ambiti di rispettivacompetenza, adeguano i propri ordinamenti a quanto previsto dall’articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, conriferimento alle Agenzie, agli enti e agli organismi strumentali, comunque denominati, sottopostialla loro vigilanza entro un anno dall’entrata in vigore del presente decreto.
4. La riduzione di cui al comma 2 si applica a decorrere dal primo rinnovo dei componenti degliorgani di indirizzo, amministrazione, vigilanza e controllo successivo alla data di entrata in vigoredei regolamenti ivi previsti.
5. All’articolo 1, comma 3, del decreto legge 30 aprile 2010, n. 64, recante “Disposizioni urgenti inmateria di spettacolo e attività culturali”, convertito, con modificazioni, nella legge 29 giugno 2010,n. 100, le parole “entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge diconversione del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2012”.
6. I commi da 18 a 26 dell’articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, conmodificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono sostituiti dai seguenti:
«18. E’ istituita l’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle impreseitaliane, di denominata “ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delleimprese italiane”, ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposta ai poteri diindirizzo e vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, che li esercita sentiti, per le materie dirispettiva competenza, il Ministero degli affari esteri ed il Ministero dell’economia e delle finanze.
19. Le funzioni attribuite all'ICE dalla normativa vigente e le inerenti risorse di personale,finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, sono trasferiti, senzache sia esperita alcuna procedura di liquidazione, anche giudiziale, al Ministero dello sviluppoeconomico, il quale entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge è conseguentementeriorganizzato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successivemodificazioni, e all’Agenzia di cui al comma precedente. Le risorse già destinate all'ICE per ilfinanziamento dell'attività di promozione e di sviluppo degli scambi commerciali con l'estero, comedeterminate nella Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono trasferite in un appositoFondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese, da istituire nellostato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.
20. L’Agenzia opera al fine di sviluppare l’internazionalizzazione delle imprese italiane, nonché lacommercializzazione dei beni e dei servizi italiani nei mercati internazionali, e di promuoverel'immagine del prodotto italiano nel mondo. L’Agenzia svolge le attività utili al perseguimento deicompiti ad essa affidati e, in particolare, offre servizi di informazione, assistenza e consulenza alleimprese italiane che operano nel commercio internazionale e promuove la cooperazione nei settoriindustriale, agricolo e agro-alimentare, della distribuzione e del terziario, al fine di incrementare lapresenza delle imprese italiane sui mercati internazionali. Nello svolgimento delle proprie attività,l’Agenzia opera in stretto raccordo con le regioni, le camere di commercio, industria, artigianato eagricoltura, le organizzazioni imprenditoriali e gli altri soggetti pubblici e privati interessati.
21. Sono organi dell’Agenzia il presidente, nominato, al proprio interno, dal consiglio diamministrazione, il consiglio di amministrazione, costituito da cinque membri, di cui uno confunzioni di presidente, e il collegio dei revisori dei conti. I membri del consiglio di amministrazionesono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio deiministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico. Uno dei cinque membri è designatodal Ministro degli affari esteri. I membri del consiglio di amministrazione sono scelti tra personedotate di indiscusse moralità e indipendenza, alta e riconosciuta professionalità e competenza nelsettore. La carica di componente del consiglio di amministrazione è incompatibile con incarichipolitici elettivi. Le funzioni di controllo di regolarità amministrativo-contabile e di verifica sullaregolarità della gestione dell'Agenzia sono affidate al collegio dei revisori, composto di tre membried un membro supplente, designati dai Ministeri dello sviluppo economico, degli affari esteri edell’economia e delle finanze, che nomina anche il supplente. La presidenza del collegio spetta alrappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze. I membri del consiglio diamministrazione dell'Agenzia durano in carica quattro anni e possono essere confermati una solavolta. All’Agenzia si applica il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. È esclusa l’applicabilitàdella disciplina della revisione legale di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2009, n. 39.
22. Il direttore generale svolge funzioni di direzione, coordinamento e controllo della strutturadell'Agenzia. Formula proposte al consiglio di amministrazione, dà attuazione ai programmi e alledeliberazioni da questo approvati e assicura gli adempimenti di carattere tecnico-amministrativo,relativi alle attività dell'Agenzia ed al perseguimento delle sue finalità istituzionali. Il direttoregenerale è nominato per un periodo di quattro anni, rinnovabili per una sola volta. Al direttoregenerale non si applica il comma 8 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
23. I compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione sono determinati con decretodel Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, inconformità alle norme di contenimento della spesa pubblica e, comunque, entro i limiti di quantoprevisto per enti di similari dimensioni. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sonocoperti nell'ambito delle risorse di cui ai commi 26-bis, primo periodo, 26-ter e 26-quater. Sedipendenti di amministrazioni pubbliche, ai membri del consiglio di amministrazione si applica ilcomma 5 dell’articolo 1 del presente decreto.
24. Il consiglio di amministrazione dell’Agenzia delibera lo statuto, il regolamento diorganizzazione, di contabilità, la dotazione organica del personale, nel limite massimo di 300 unità,ed i bilanci. Detti atti sono trasmessi ed approvati dai Ministeri vigilanti, di concerto con ilMinistero dell’economia e delle finanze, che possono formulare i propri rilievi entro novanta giorniper lo statuto ed entro sessanta giorni dalla ricezione per i restanti atti. Il piano annuale di attività èdefinito tenuto conto delle proposte provenienti, attraverso il Ministero degli esteri, dallerappresentanze diplomatiche e consolari.

diplomatiche e consolari e tenendo conto delle consuetudini esistenti nei Paesi di accreditamento. Ilfunzionario responsabile dell’ufficio è accreditato presso le autorità locali in lista diplomatica. Ilrestante personale è notificato nella lista del personale tecnico-amministrativo. Il personaledell’Agenzia all’estero dipende dal titolare della Rappresentanza diplomatica per tutto ciò checoncerne i rapporti con le autorità estere, è coordinato dal titolare della Rappresentanzadiplomatica, nel quadro delle sue funzioni di vigilanza e di direzione, e opera in linea con lestrategie di internazionalizzazione delle imprese definite dal Ministero dello sviluppo economico diconcerto con il Ministero degli affari esteri.25. L’Agenzia opera all’estero nell’ambito delle Rappresentanze diplomatiche e consolari conmodalità stabilite con apposita convenzione stipulata tra l’Agenzia, il Ministero degli affari esteri eil Ministero dello sviluppo economico. Il personale dell’Agenzia all’estero - è individuato, sentito ilMinistero degli Affari Esteri, nel limite di un contingente massimo definito nell’ambito delladotazione organica di cui al comma 24
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e può essere accreditato, previo nulla osta del Ministerodegli affari esteri, secondo le procedure previste dall'articolo 31 del decreto del Presidente dellaRepubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in conformità alle convenzioni di Vienna sulle relazioni

26. In sede di prima applicazione, con i decreti di cui al comma 26-bis, è trasferito all’Agenzia uncontingente massimo di 300 unità, provenienti dal personale dipendente a tempo indeterminato delsoppresso istituto, da individuarsi sulla base di una valutazione comparativa per titoli. Il personalelocale, impiegato presso gli uffici all’estero del soppresso istituto con rapporti di lavoro, anche atempo indeterminato, disciplinati secondo l'ordinamento dello Stato estero, è attribuito all’Agenzia.I contratti di lavoro del personale locale sono controfirmati dal titolare della Rappresentanzadiplomatica, nel quadro delle sue funzioni di vigilanza e direzione, al fine dell'impiego delpersonale in questione nell'ambito della Rappresentanza stessa.
26-bis. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri,su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia edelle finanze, si provvede, nel rispetto di quanto previsto dal comma 26 e dalla lettera b) del comma26-sexies, alla individuazione delle risorse umane, strumentali, finanziarie, nonché dei rapportigiuridici attivi e passivi facenti capo al soppresso istituto, da trasferire all’Agenzia e al Ministerodello sviluppo economico. Con i medesimi decreti si provvede a rideterminare le dotazioniorganiche del Ministero dello sviluppo economico in misura corrispondente alle unità di personalein servizio a tempo indeterminato trasferito. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzatoad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Al fine della adozione deidecreti di cui al presente comma, il Ministero dello sviluppo economico cura, anche con lacollaborazione dei competenti dirigenti del soppresso istituto, la ricognizione delle risorse e deirapporti attivi e passivi da trasferire e provvede alla gestione delle attività strumentali a taletrasferimento. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al primo periodo, sono fatti salvi gli atti ele iniziative relativi ai rapporti giuridici già facenti capo all'ICE, per i quali devono intendersiautorizzati i pagamenti a fronte di obbligazioni già assunte. Fino all'adozione del regolamento di cuial comma 19, con il quale sono individuate le articolazioni del Ministero dello sviluppo economiconecessarie all'esercizio delle funzioni e all'assolvimento dei compiti trasferiti, le attività relativeall'ordinaria amministrazione già facenti capo all'ICE continuano ad essere svolte presso le sedi econ gli uffici già a tal fine utilizzati. Per garantire la continuità dei rapporti che facevano capoall'ICE e la correttezza dei pagamenti, il predetto Ministero dello sviluppo economico può delegareun dirigente per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione.
26-ter. A decorrere dall’anno 2012, la dotazione del Fondo di cui al comma 19 è determinata aisensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed è destinataall’erogazione all’Agenzia di un contributo annuale per il finanziamento delle attività dipromozione all’estero e di internazionalizzazione delle imprese italiane. A decorrere dall’anno 2012è altresì iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un appositocapitolo destinato al finanziamento delle spese di funzionamento, la cui dotazione è determinata aisensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e di un appositocapitolo per il finanziamento delle spese di natura obbligatoria della medesima Agenzia. Ilcontributo erogato per il finanziamento delle attività di promozione all’estero e diinternazionalizzazione delle imprese italiane non può essere utilizzato a copertura delle spese fisseper il personale dipendente. Ai predetti oneri si provvede nell’ambito delle risorse individuate alcomma 4.


a) eventuali assegnazioni per la realizzazione di progetti finanziati parzialmente o integralmentedall'Unione europea;26-quater. Le entrate dell’Agenzia sono costituite, oltre che dai contributi di cui al comma 26-ter,da:
b) corrispettivi per servizi prestati agli operatori pubblici o privati e compartecipazioni di terzi alleiniziative promozionali;
c) utili delle società eventualmente costituite o partecipate;
d) altri proventi patrimoniali e di gestione.
26-quinquies. L’Agenzia provvede alle proprie spese di funzionamento e alle spese relative alleattività di promozione all’estero e internazionalizzazione delle imprese italiane nei limiti dellerisorse finanziarie di cui ai commi 26-bis, primo periodo, 26-ter e 26-quater.
26-sexies. Sulla base delle linee guida e di indirizzo strategico adottate dal Ministero dello sviluppoeconomico sentito, il Ministero degli esteri e, per quanto di competenza, il Ministero dell’economiae delle finanze, l’Agenzia provvede entro sei mesi dalla costituzione a:
a) una riorganizzazione degli uffici di cui al comma 25 mantenendo in Italia soltanto gli uffici diRoma e Milano. Il Ministero dello sviluppo economico, l’Agenzia, le regioni e le Camere dicommercio, industria, artigianato e agricoltura possono definire opportune intese per individuare ladestinazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate alle sedi periferiche soppresse;
b) una rideterminazione delle modalità di svolgimento delle attività di promozione fieristica, al finedi conseguire risparmi nella misura di almeno il 20 per cento della spesa media annua per taliattività registrata nell’ultimo triennio;
c) una concentrazione delle attività di promozione sui settori strategici e sull’assistenza alle piccolee medie imprese.
26-septies. I dipendenti a tempo indeterminato del soppresso istituto, fatto salvo quanto previstoper il personale di cui al comma 26 e dalla lettera a) del comma 26-sexies, sono inquadrati nei ruolidel Ministero dello sviluppo economico, sulla base di apposite tabelle di corrispondenza approvatecon uno o più dei decreti del Ministro per la pubblica amministrazione e per l'innovazione, suproposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e dellefinanze, assicurando l'invarianza della spesa complessiva. L’eventuale trasferimento di dipendentialle Regioni o alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ha luogo in conformitàcon le intese di cui al comma 26-sexies , lettera a) senza nuovi o maggiori oneri per la finanzapubblica.
26-octies. I dipendenti trasferiti al Ministero dello sviluppo economico e all’Agenzia di cui alcomma 18 mantengono l’inquadramento previdenziale di provenienza nonché il trattamentoeconomico fondamentale e accessorio limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto almomento dell'inquadramento. Nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quelloprevisto per il personale del Ministero e dell’Agenzia, disciplinato dai contratti collettivi nazionalidi lavoro del personale dei ministeri, ai dipendenti trasferiti è attribuito per la differenza un assegnoad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico dellafinanza pubblica.
26-novies. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
26-decies. Il controllo sulla gestione finanziaria dell'Agenzia è esercitato dalla Corte dei conti, aisensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, con le modalità di cui all'articolo 12 della legge stessa.»



decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro degli affari esteri, neilimiti delle risorse finanziarie disponibili a valere sui fondi di cui ai commi 19 e 26-ter delmedesimo articolo e delle altre risorse finanziarie comunque spettanti al soppresso istituto, leiniziative di promozione e internazionalizzazione da realizzare ed è definito il limite di spesa perciascuna di esse.7. Fino alla piena operatività dell’Agenzia di cui al comma 18 dell’articolo 14 del decreto-legge 6luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come sostituitodal presente articolo, e, comunque, fino a non oltre 30 giorni dalla data di adozione dei decreti dicui al comma 26-bis, fermo restando quanto previsto dal medesimo comma 26, con uno o più
8. Il dirigente delegato di cui al comma 26-bis dell’articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come inserito dal presentearticolo, esercita i poteri attribuiti ai sensi della legge 25 marzo 1997, n. 68, al consiglio diamministrazione e al direttore generale del soppresso istituto necessari per la realizzazione delleiniziative di cui al comma 7, stipula i contratti e autorizza i pagamenti. Può altresì delegare, entrolimiti di spesa specificamente stabiliti e coerenti con quanto stabilito dai decreti di cui al comma 7,la stipula dei contratti e l’autorizzazione dei pagamenti ai titolari degli uffici del soppresso istituto.Le attività necessarie per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 7 sono svolte presso lesedi e con gli uffici già a tal fine utilizzati, con le modalità e secondo le procedure previste per ilsoppresso istituto. Fino al termine di cui al primo periodo del comma 7 il personale in serviziopresso gli uffici all’estero del soppresso istituto alla data di entrata in vigore del presente decretocontinua ad operare presso i medesimi uffici. Fino allo stesso termine, il controllo sulla gestione delsoppresso ICE è assicurato dal collegio dei revisori dell’Istituto stesso.
9. Dall’attuazione dei commi da 6 a 8 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico delbilancio dello Stato, utilizzando allo scopo le risorse già destinate al soppresso ICE per ilfinanziamento dell’attività di promozione e di sviluppo degli scambi commerciali con l’esterononché le risorse per le spese di funzionamento e per le spese di natura obbligatoria del soppressoente.




 

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Art. 23
Riduzione dei costi di funzionamento delle Autorità di Governo, del CNEL, delle Autoritàindipendenti e delle Province
1. Al fine di perseguire il contenimento della spesa complessiva per il funzionamento delleAutorità amministrative indipendenti, il numero dei componenti:
a) del Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è ridotto da otto a quattro,escluso il Presidente;
b) dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è ridotto da settea tre, compreso il Presidente:
c) dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas è ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente;
d) dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato è ridotto da cinque a tre, compreso ilPresidente;
e) della Commissione nazionale per la società e la borsa è ridotto da cinque a tre, compreso ilPresidente;
f) del Consiglio dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivoè ridotto da sei a tre, compreso il Presidente;
g) della Commissione per la vigilanza sui fondi pensione è ridotto da cinque a tre, compreso ilPresidente;
h) della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazionipubbliche è ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente;
i) della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubbliciessenziali è ridotto da nove a cinque, compreso il Presidente.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai componenti già nominati alla data di entratain vigore del presente decreto. Ove l’ordinamento preveda la cessazione contestuale di tutticomponenti, la disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal primo rinnovo successivoalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Il Presidente e i componenti degli organismi di cui al comma 1 e delle altre Autoritàamministrative indipendenti di cui all'Elenco (ISTAT) previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge31 dicembre 2009, n. 196, non possono essere confermati alla cessazione dalla carica, fermorestando quanto previsto dall’art. 1, comma 3, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
4. All’articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è aggiunto, in fine, il seguentecomma: “3-bis. I Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio diciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un’unica centrale di committenza l’acquisizionedi lavori, servizi e forniture nell’ambito delle unioni dei comuni, di cui all’articolo 32 del testounico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo unapposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici.
5. L’articolo 33, comma 3-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, introdotto dal comma4, si applica alle gare bandite successivamente al 31 marzo 2012.
6. Fermi restando i divieti e le incompatibilità previsti dalla legge, il secondo comma dell’articolo47, della legge 24 aprile 1980, n. 146, si interpreta nel senso che ai dipendenti pubblici, che nonsiano membri del Parlamento e siano chiamati all’ufficio di Ministro e di Sottosegretario, non spettala parte del trattamento economico, comprese le componenti accessoria e variabile dellaretribuzione, eccedente il limite indicato nella predetta disposizione, fermo restando, in ogni caso,che il periodo di aspettativa è considerato utile ai fini dell’anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza, con riferimento all’ultimo trattamento economico in godimento,inclusa, per i dirigenti, la parte fissa e variabile della retribuzione di posizione, ed esclusa laretribuzione di risultato.
7. Ove alla data del 31 dicembre 2011 la Commissione governativa per il livellamento retributivoItalia – Europa prevista dall’articolo 1, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertitodalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministridel 28 luglio 2011 non abbia provveduto alla ricognizione e alla individuazione della media deitrattamenti economici di cui all’articolo 1 del predetto decreto legge n. 98 del 2011, riferiti all'annoprecedente ed aggiornati all'anno in corso sulla base delle previsioni dell'indice armonizzato deiprezzi al consumo contenute nel Documento di economia e finanza, il Governo provvederà conapposito provvedimento d’urgenza.
8. Alla legge 30 dicembre 1986, n. 936, e successive modificazioni, sono apportate le seguentimodifiche:
a) l’articolo 2 è sostituito dal seguente:“ Art. 2. Composizione del Consiglio.
1. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto da esperti, da rappresentantidelle categorie produttive e da rappresentanti delle associazioni di promozione sociale edelle organizzazioni di volontariato, in numero di sessantotto, oltre al presidente e alsegretario generale, secondo la seguente ripartizione:
a) dieci esperti, qualificati esponenti della cultura economica, sociale e giuridica, dei quali ottonominati dal Presidente della Repubblica e due proposti dal Presidente del Consiglio deiMinistri;
b) quarantotto rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico eprivato, dei quali ventidue rappresentanti dei lavoratori dipendenti, nove rappresentanti deilavoratori autonomi e diciassette rappresentanti delle imprese. Tali rappresentanti nominanofra loro tre vicepresidenti, uno per ciascuna delle categorie produttive;
c) dieci rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni divolontariato, dei quali, rispettivamente, cinque designati dall’Osservatorio nazionaledell’associazionismo e cinque designati dall’Osservatorio nazionale per il volontariato. Talirappresentanti nominano fra loro un vicepresidente.”
b) all’articolo 3 sono apportate le seguenti modifiche:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Procedura
di nomina dei componenti”;
2) al comma 2, le parole: “lettera b)” sono sostituite dalle seguenti: “ lettere b) e c)”;c) all’articolo 4 sono apportate le seguenti modifiche:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Procedura di nomina dei rappresentanti”;
2) il comma 10 è soppresso.
9. Entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decretodel Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previadeliberazione del Consiglio dei Ministri, si provvede alla nomina dei componenti del Consiglionazionale dell’economia e del lavoro, secondo la ripartizione di cui all’articolo 2 della legge 30dicembre 1986, n. 936, e successive modificazioni, come modificato dal presente decreto. In sede diprima applicazione, al fine di evitare soluzione di continuità nel funzionamento del Consiglio,restano confermati, fino alla nomina dei nuovi componenti, gli attuali esperti, gli attualirappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi, nonché gli attuali rappresentanti delleassociazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato. In sede di primaapplicazione, la riduzione numerica, nonché l’assegnazione dei resti percentuali risultanti da taleriduzione, tiene conto dei seguenti criteri:
a) maggiore rappresentatività nella categoria di riferimento, secondo i dati acquisiti ai fini delrinnovo della composizione per il quinquennio 2010-2015, tenendo anche conto dellaspecificità del settore rappresentato nell’ambito della categoria di riferimento;
b) pluralismo.
10. La durata in carica dei componenti del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoroindividuati secondo i criteri di cui sopra, ha scadenza coincidente con quella dell’attuale consiliaturarelativa al quinquennio 2010- 2015.
11. Per quanto concerne la procedura di nomina dei componenti del Consiglio nazionaledell’economia e del lavoro alle successive scadenze, si applicano le disposizioni degli articoli 3 e 4,della legge n. 936 del 1986.
12. All’articolo 17, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, conmodificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è soppresso il terzo periodo.
13. Dall’applicazione delle disposizioni dei commi da 8 a 12 non derivano nuovi o maggiori oneriper il bilancio dello Stato.
14. Spettano alla Provincia esclusivamente le funzioni di indirizzo politico e di coordinamento delleattività dei Comuni nelle materie e nei limiti indicati con legge statale o regionale, secondo lerispettive competenze.
15. Sono organi di governo della Provincia il Consiglio provinciale ed il Presidente della Provincia.Tali organi durano in carica cinque anni.
16. Il Consiglio provinciale è composto da non più di dieci componenti eletti dagli organi elettividei Comuni ricadenti nel territorio della Provincia. Le modalità di elezione sono stabilite con leggedello Stato entro il 30 aprile 2012.
17. Il Presidente della Provincia è eletto dal Consiglio provinciale tra i suoi componenti.
18. Fatte salve le funzioni di cui al comma 14, lo Stato e le Regioni, con propria legge, secondo lerispettive competenze, provvedono a trasferire ai Comuni, entro il 30 aprile 2012, le funzioniconferite dalla normativa vigente alle Province, salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, lestesse siano acquisite dalle Regioni, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione edadeguatezza. In caso di mancato trasferimento delle funzioni da parte delle Regioni entro il 30aprile 2012, si provvede in via sostitutiva, ai sensi dell’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131,con legge dello Stato.
19. Lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono altresì al trasferimentodelle risorse umane, finanziarie e strumentali per l’esercizio delle funzioni trasferite, assicurandonell’ambito delle medesime risorse il necessario supporto di segreteria per l’operatività degli organidella provincia.
20. Con legge dello Stato è stabilito il termine decorso il quale gli organi in carica delle Provincedecadono.
21. I Comuni possono istituire unioni o organi di raccordo per l’esercizio di specifici compiti ofunzioni amministrativi garantendo l’invarianza della spesa.
22. La titolarità di qualsiasi carica, ufficio o organo di natura elettiva di un ente territoriale nonprevisto dalla Costituzione è a titolo esclusivamente onorifico e non può essere fonte di alcunaforma di remunerazione, indennità o gettone di presenza.

 

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Capo IV Riduzioni di spesa. Pensioni


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Art. 24
Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici

1. Le disposizioni del presente articolo sono dirette a garantire il rispetto, degli impegniinternazionali e con l’Unione europea, dei vincoli di bilancio, la stabilità economico-finanziaria e a rafforzare la sostenibilità di lungo periodo del sistema pensionistico intermini di incidenza della spesa previdenziale sul prodotto interno lordo, in conformità deiseguenti principi e criteri:
a) equità e convergenza intragenerazionale e intergenerazionale, con abbattimento dei privilegie clausole derogative soltanto per le categorie più deboli;
b) flessibilità nell’accesso ai trattamenti pensionistici anche attraverso incentivi allaprosecuzione della vita lavorativa;
c) adeguamento dei requisiti di accesso alle variazioni della speranza di vita;
semplificazione, armonizzazione ed economicità dei profili di funzionamento delle diversegestioni previdenziali.
  1. A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate adecorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolatasecondo il sistema contributivo.
  2. Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva,previsti dalla normativa vigente, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, aifini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o dianzianità, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa e puòchiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto. A decorrere dal 1° gennaio2012 e con riferimento ai soggetti che, nei regimi misto e contributivo, maturano i requisiti apartire dalla medesima data, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianitàsono sostituite, dalle seguenti prestazioni: a) «pensione di vecchiaia », conseguitaesclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai commi 6 e 7; b) «pensione anticipata»,conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai comma 10 e 11, salvo quantostabilito ai commi 14, 17 e 18.
  3. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione e' liquidata a carico dell'AssicurazioneGenerale Obbligatoria (di seguito AGO) e delle forme esclusive e sostitutive della medesima,nonchè della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335, la pensione di vecchiaia si può conseguire all’età in cui operano i requisiti minimiprevisti dai successivi commi. Il proseguimento dell’attività lavorativa è incentivato, fermirestando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza, dall’operare deicoefficienti di trasformazione calcolati fino all’età di settant’anni, fatti salvi gli adeguamentialla speranza di vita, come previsti dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni eintegrazioni. Nei confronti dei lavoratori dipendenti, l’efficacia delle disposizioni di cuiall’articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni opera fino alconseguimento del predetto limite massimo di flessibilità.
  4. Con riferimento esclusivamente ai soggetti che a decorrere dal 1° gennaio 2012 maturano irequisiti per il pensionamento indicati ai commi da 6 a 11 del presente articolo non trovanoapplicazione le disposizioni di cui all’articolo 12, commi 1 e 2 del decreto-legge 31 maggio2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successivemodificazioni e integrazioni, e le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 21, primo periodo del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14settembre 2011, n. 148.
    6. Relativamente ai soggetti di cui al comma 5, al fine di conseguire una convergenza verso unrequisito uniforme per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaiatra uomini e donne e tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi, a decorrere dal 1°gennaio 2012 i requisiti anagrafici per l’accesso alla pensione di vecchiaia sono ridefinitinei termini di seguito indicati:
    1. 62 anni per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico dell’AGO edelle forme sostitutive della medesima. Tale requisito anagrafico è fissato a 63 annie sei mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016e 66 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina diadeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi dellasperanza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
    2. 63 anni e 6 mesi per le lavoratrici autonome la cui pensione è liquidata a caricodell'assicurazione generale obbligatoria, nonché della gestione separata di cuiall'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Tale requisito anagraficoè fissato a 64 anni e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni e 6 mesi adecorrere dal 1° gennaio 2016 e a 66 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018. Resta inogni caso ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistemapensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 deldecreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30luglio 2010, n. 122;
    3. per i lavoratori dipendenti e per le lavoratrici dipendenti di cui all’articolo 22-ter,comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dallalegge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni e integrazioni, la cuipensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle formesostitutive ed esclusive della medesima il requisito anagrafico di sessantacinque anniper l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito anagrafico disessantacinque anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto2004, n. 243, e successive modificazioni, è determinato in 66 anni;
    4. per i lavoratori autonomi la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazionegenerale obbligatoria, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,della legge 8 agosto 1995, n. 335, il requisito anagrafico di sessantacinque anni perl'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito anagrafico disessantacinque anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto2004, n. 243, e successive modificazioni, è determinato in 66 anni.
    7. Il diritto alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 è conseguito in presenza diun’anzianità contributiva minima pari a 20 anni, a condizione che l'importo della pensionerisulti essere non inferiore, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accreditocontributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, a 1,5 volte l'importo dell'assegnosociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il predetto importosoglia pari, per l’anno 2012, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3,comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è annualmente rivalutato sulla base dellavariazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamentecalcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennioprecedente l'anno da rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PILoperate dall'ISTAT, i tassi di variazione da considerare sono quelli relativi alla seriepreesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serieper gli anni successivi. Il predetto importo soglia non può in ogni caso essere inferiore, perun dato anno, a 1,5 volte l’importo mensile dell’assegno sociale stabilito per il medesimo anno. Si prescinde dal predetto requisito di importo minimo se in possesso di un’etaanagrafica pari a settanta anni, ferma restando un’anzianità contributiva minima effettiva dicinque anni. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2 del decreto-legge 28 settembre2001, n. 355, convertito con legge 27 novembre 2001, n. 417, all’articolo 1, comma 23 dellalegge 8 agosto 1995, n. 335, le parole “, ivi comprese quelle relative ai requisiti di accessoalla prestazione di cui al comma 19,” sono soppresse.
    1. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il requisito anagrafico per il conseguimento dell’assegno dicui all’ articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e delle prestazioni di cuiall'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell'articolo 19 della legge 30 marzo1971, n. 118, è incrementato di un anno.
    2. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione e' liquidata a carico dell’AGO e delleforme esclusive e sostitutive della medesima, nonchè della gestione separata di cuiall'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i requisiti anagrafici perl'accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 del presente articolo devono esseretali da garantire un'età minima di accesso al trattamento pensionistico non inferiore a 67anni per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturano il diritto alla primadecorrenza utile del pensionamento dall'anno 2021. Qualora, per effetto degli adeguamentidei predetti requisiti agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 deldecreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio2010, n. 122, e successive modificazioni, la predetta età minima di accesso non fosseassicurata, sono ulteriormente incrementati gli stessi requisiti, con lo stesso decretodirettoriale di cui al citato articolo 12, comma 12-bis, da emanare entro il 31 dicembre2019, al fine di garantire, per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, chematurano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall'anno 2021, un'etàminima di accesso al trattamento pensionistico comunque non inferiore a 67 anni.Resta ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionisticoagli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, pergli adeguamenti successivi a quanto previsto dal penultimo periodo del presente comma.L’articolo 5 della legge 12 novembre 2011 n. 183 è soppresso.
    3. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata acarico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché dellagestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, chematurano i requisiti a partire dalla medesima data l’accesso alla pensione anticipata ad etàinferiori ai requisiti anagrafici di cui al comma 6 è consentito esclusivamente se risultamaturata un’anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese perle donne, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti nell’anno 2012. Tali requisiticontributivi sono aumentati di un ulteriore mese per l’anno 2013 e di un ulteriore mese adecorrere dall’anno 2014. Sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributivematurate antecedentemente il 1° gennaio 2012, è applicata una riduzione percentuale pari a2 punti percentuali per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’etàdi 62 anni. Nel caso in cui l’età al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale èproporzionale al numero di mesi.
    4. Fermo restando quanto previsto dal comma 10, per i lavoratori con riferimento ai quali ilprimo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996 il diritto allapensione anticipata, previa risoluzione del rapporto di lavoro, può essere conseguito, altresì,al compimento del requisito anagrafico di sessantatre anni, a condizione che risultino versatie accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione effettiva e chel’ammontare mensile della prima rata di pensione risulti essere non inferiore ad un importosoglia mensile, annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale delprodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale distatistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare, pari per l’anno 2012 a 2,8 volte l’importo mensile dell’assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6e 7 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni e integrazioni. In occasionedi eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione daconsiderare sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica larevisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto importo sogliamensile non può in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 2,8 volte l’importomensile dell’assegno sociale stabilito per il medesimo anno.
      12. A tutti i requisiti anagrafici previsti dal presente decreto per l’accesso attraverso le diversemodalità ivi stabilite al pensionamento, nonché al requisito contributivo di cui al comma 10,trovano applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, e successive modificazioni e integrazioni; al citato articolo sono conseguentementeapportate le seguenti modifiche:
      a. al comma 12-bis dopo le parole “e all’ articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto1995, n. 335, e successive modificazioni,” aggiungere le seguenti: “e il requisitocontributivo ai fini del conseguimento del diritto all’accesso al pensionamentoindipendentemente dall’età anagrafica”;
      b. al comma 12-ter alla lettera a) le parole “i requisiti di età” sono sostituite dalleseguenti: “i requisiti di età e di anzianità contributiva”;
      c. al comma 12-quater, al primo periodo, è soppressa, alla fine, la parola “anagrafici”.
      13. Gli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita successivi a quello effettuato condecorrenza 1° gennaio 2019 sono aggiornati con cadenza biennale secondo le modalitàpreviste dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, conmodificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni.A partire dalla medesima data i riferimenti al triennio, di cui al comma 12-ter dell’articolo12 del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, devono riferirsi al biennio.
      14. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigentiprima della data di entrata in vigore del presente articolo continuano ad applicarsi ai soggettiche maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011, ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 9della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni, nonché neilimiti del numero di 50.000 lavoratori beneficiari, ancorché maturino i requisiti per l'accessoal pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:
      a) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991,n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al31 ottobre 2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizionedell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n.223;
      b) ai lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordicollettivi stipulati entro il 31 ottobre 2011;
      c) ai lavoratori che, alla data del 31 ottobre 2011, sono titolari di prestazione straordinaria acarico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre1996, n. 662;
      d) lavoratori che, antecedentemente alla data del 31 ottobre 2011, siano stati autorizzati allaprosecuzione volontaria della contribuzione;
      e) ai lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 hanno in corso l’istituto dell’esonero dalservizio di cui all’articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133.
      15. Gli Enti gestori di forme di previdenza obbligatoria provvedono al monitoraggio, sullabase della data di cessazione del rapporto di lavoro o dell’inizio del periodo di esonero di cuialla lettera d) del comma 14, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori dicui al comma 14 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delledecorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente articolo. Qualora dalpredetto monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di 50.000 domande di pensione,i predetti Enti non prenderanno in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate adusufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al presente comma. Nell’ambito delpredetto limite numerico vanno computati anche i lavoratori che intendono avvalersi,qualora ne ricorrano i necessari presupposti e requisiti, congiuntamente del beneficio di cuial comma 14 e di quello relativo al regime delle decorrenze disciplinato dall’articolo 12,comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, con legge30 luglio 2010, n. 122, per il quale risultano comunque computati nel relativo limitenumerico di cui al predetto articolo 12, comma 5 afferente al beneficio concernente ilregime delle decorrenze. Resta fermo che, in ogni caso, ai soggetti che maturano i requisitidal 1° gennaio 2012 di cui al presente comma trovano comunque applicazione ledisposizioni di cui al comma 12.
      16. Con il decreto direttoriale previsto, ai sensi dell’articolo 1, comma 11 della legge 8 agosto1995, n. 335, come modificato dall’ articolo 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n.247, ai fini dell’aggiornamento triennale del coefficiente di trasformazione di cui all’articolo1, comma 6, della predetta legge n. 335 del 1995, in via derogatoria a quanto previstoall’articolo 12, comma 12-quinquies del decreto legge 31 maggio 2012, n. 78, convertito conmodificazioni con legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, coneffetto dal 1° gennaio 2013 lo stesso coefficiente di trasformazione è esteso anche per le etàcorrispondenti a valori fino a 70. Il predetto valore di 70 anni è adeguato agli incrementi dellasperanza di vita nell’ambito del procedimento già previsto per i requisiti del sistemapensionistico dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, conmodificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, e,conseguentemente, ogniqualvolta il predetto adeguamento triennale comporta, con riferimentoal valore originariamente indicato in 70 anni per l’anno 2012, l’incremento dello stesso tale dasuperare di una o più unità il predetto valore di 70, il coefficiente di trasformazione di cui alcomma 6 dell’ articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è esteso, con effetto dalladecorrenza di tale determinazione, anche per le età corrispondenti a tali valori superiori a 70nell’ambito della medesima procedura di cui all’ articolo 1, comma 11, della citata legge n.335 del 1995. Resta fermo che la rideterminazione aggiornata del coefficiente ditrasformazione esteso ai sensi del presente comma anche per età corrispondenti a valorisuperiori a 70 anni è effettuata con la predetta procedura di cui all’ articolo 1, comma 11, dellacitata legge n. 335 del 1995. Al fine di uniformare la periodicità temporale della procedura dicui all’articolo 1, comma 11 della citata legge 8 agosto 1995, n. 335 e successivemodificazioni e integrazioni, all’adeguamento dei requisiti di cui al comma 12-ter dell'articolo12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, gli aggiornamenti deicoefficienti di trasformazione in rendita, successivi a quello decorrente dal 1° gennaio 2019sono effettuati con periodicità biennale.
      17. Al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificheall’articolo 1 ai fini del riconoscimento della pensione anticipata, ferma restando lapossibilità di conseguire la stessa ai sensi dei commi 10 e 11 del presente articolo, per gliaddetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma dell'articolo 1 dellalegge 4 novembre 2010, n. 183:

      • ⎯ al comma 5, le parole “2008-2012” sono sostituite dalle seguenti: “2008-2011” e allalettera d) del medesimo comma 5 le parole “per gli anni 2011 e 2012” sono sostituitedalle seguenti: “per l’anno 2011”;
      • ⎯ al comma 4, la parola “2013” è sostituita dalla seguente: “2012” e le parole: “con un'etàanagrafica ridotta di tre anni ed una somma di età anagrafica e anzianità contributivaridotta di tre unità rispetto ai requisiti previsti dalla Tabella B” sono sostituite dalleseguenti: “con i requisiti previsti dalla Tabella B”;
      • ⎯ al comma 6 le parole “dal 1° luglio 2009” e “ai commi 4 e 5” sono sostituiterispettivamente dalle seguenti: “dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2011” e “al comma5”;
      • ⎯ dopo il comma 6 è inserito il seguente comma
      “6.bis Per i lavoratori che prestano le attività di cui al comma 1, lettera b), numero 1), perun numero di giorni lavorativi annui inferiori a 78 e che maturano i requisiti per l'accessoanticipato dal 1° gennaio 2012, il requisito anagrafico e il valore somma di cui alla TabellaB di cui all'allegato 1 della legge n. 247 del 2007:
      a) sono incrementati rispettivamente di due anni e di due unità per coloro che svolgonole predette attività per un numero di giorni lavorativi all'anno da 64 a 71;
      b) sono incrementati rispettivamente di un anno e di una unità per coloro per per coloroche svolgono le predette attività lavorative per un numero di giorni lavorativi all'anno da72 a 77.”
      ⎯ al comma 7 le parole “comma 6” sono sostituite dalle seguenti: “commi 6 e 6-bis”
      Per i lavoratori di cui al presente comma non si applicano le disposizioni di cui al comma 5del presente articolo e continuano a trovare applicazione, per i soggetti che maturano irequisiti per il pensionamento dal 1° gennaio 2012 ai sensi del citato decreto legislativo n.67 del 2011, come modificato dal presente comma, le disposizioni di cui all’articolo 12,comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dallalegge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni.
      1. Allo scopo di assicurare un processo di incremento dei requisiti minimi di accesso alpensionamento anche ai regimi pensionistici e alle gestioni pensionistiche per cui sianoprevisti, alla data di entrata in vigore del presente articolo, requisiti diversi da quellivigenti nell’assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui all’articolo78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il personale di cui al decretolegislativo 12 maggio 1995, n. 195, di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonchèdei rispettivi dirigenti, con regolamento da emanare entro il 30 giugno 2012, ai sensidell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successivemodificazioni, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concertocon il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le relative misure diarmonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, tenendo conto delleobiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività nonché dei rispettivi ordinamenti.Fermo restando quanto indicato al comma 3, primo periodo, le disposizioni di cui alpresente articolo si applicano anche ai lavoratori iscritti al Fondo speciale istituto pressol’INPS ai sensi dell’articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
      2. All’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e successivemodificazioni e integrazioni, con effetto dal 1° gennaio 2012 le parole “, di durata noninferiore a tre anni,” sono soppresse.
      3. Resta fermo che l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 72 del decreto-legge 25giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133, esuccessive modificazioni e integrazioni, con riferimento ai soggetti che maturano irequisiti per il pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012, tiene conto della rideterminazione dei requisiti di accesso al pensionamento come disciplinata dal presentearticolo. Al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi dellepubbliche amministrazioni, restano, inoltre, salvi i provvedimenti di collocamento a riposoper raggiungimento del limite di età già adottati, prima della data di entrata in vigore delpresente provvedimento, nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni dicui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, anche se aventieffetto successivamente al 1° gennaio 2012.
        1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2017 è istituito un contributo disolidarietà a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nelFondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di volodipendente da aziende di navigazione aerea, allo scopo di determinare in modo equo ilconcorso dei medesimi al riequilibrio del predetto Fondo. L’ammontare della misura delcontributo è definita dalla Tabella A di cui all’Allegato n. 1 del presente decreto legge ed èdeterminata in rapporto al periodo di iscrizione antecedente l’armonizzazione conseguentealla legge 8 agosto 1995, n. 335, e alla quota di pensione calcolata in base ai parametri piùfavorevoli rispetto al regime dell’assicurazione generale obbligatoria. Sono esclusedall’assoggettamento al contributo le pensioni di importo pari o inferiore a 5 volte iltrattamento minimo INPS, le pensioni e gli assegni di invalidità e le pensioni di inabilità.Per le pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente daaziende di navigazione aerea l’imponibile di riferimento è al lordo della quota di pensionecapitalizzata al momento del pensionamento. A seguito dell’applicazione del predettocontributo sui trattamenti pensionistici, il trattamento pensionistico medesimo, al netto delcontributo di solidarietà complessivo non può essere comunque inferiore a 5 volte iltrattamento minimo
        2. Con effetto dal 1° gennaio 2012 le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento edi computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti allegestioni autonome dell'INPS sono incrementate di 0,3 punti percentuali ogni anno fino araggiungere il livello del 22 per cento.
        3. Con effetto dal 1° gennaio 2012 le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento edi computo dei lavoratori coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti alla relativa gestioneautonoma dell’INPS sono rideterminate come nelle Tabelle B e C di cui all’Allegato n. 1del presente decreto.
        24.In considerazione dell’esigenza di assicurare l’equilibrio finanziario delle rispettivegestioni in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n.509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, gli enti e le forme gestorie di cui aipredetti decreti adottano, nell’esercizio della loro autonomia gestionale, entro e non oltre il31 marzo 2012, misure volte ad assicurare l’equilibrio tra entrate contributive e spesa perprestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquantaanni. Le delibere in materia sono sottoposte all’approvazione dei Ministeri vigilantisecondo le disposizioni di cui ai predetti decreti, che si esprime in modo definitivo entrotrenta giorni dalla ricezione di tali delibere. Decorso il termine del 31 marzo 2012 senzal’adozione dei previsti provvedimenti, ovvero nel caso di parere negativo dei Ministerivigilanti, si applicano, con decorrenza dal 1° gennaio 2012: a) le disposizioni di cui alcomma 2 del presente articolo sull’applicazione del pro-rata agli iscritti alle relativegestioni; b) un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, a carico dei pensionatinella misura dell’1 per cento.
        25. In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica deitrattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1,della legge 23 dicembre 1998, n. 448 per il biennio 2012 e 2013 è riconosciutaesclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a due volte iltrattamento minimo Inps, nella misura del 100 per cento. L’articolo 18, comma 3, deldecreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con legge 15 luglio 2011, n. 111, e 26.
        successive modificazioni e integrazioni, è soppresso. Per le pensioni di importo superiorea due volte trattamento minimo Inps e inferiore a tale limite, incrementato della quota dirivalutazione automatica spettante ai sensi del presente comma, l’aumento di rivalutazioneè comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.
        A decorrere dal 1° gennaio 2012, ai professionisti iscritti alla gestione separata dicui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensionee non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie sono estese le tutele di cuiall’articolo 1, comma 788 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.


        27.Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un Fondo per ilfinanziamento di interventi a favore dell’incremento in termini quantitativi e qualitatividell’occupazione giovanile e delle donne. Il Fondo è finanziato per l’anno 2012 con 200milioni di euro, e a decorrere dall’anno 2013 con 300 milioni di euro. Con decreti delMinistro del lavoro e delle politiche sociali, di concento con il Ministro dell’economia edelle finanze, sono definiti i criteri e le modalità istitutive del predetto Fondo.
        1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia edelle finanze, costituisce, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, unaCommissione composta da esperti e da rappresentanti di enti gestori di previdenzaobbligatoria nonché di Autorità di vigilanza operanti nel settore previdenziale, al fine divalutare, entro il 31 dicembre 2012, nel rispetto degli equilibri programmati di finanzapubblica e delle compatibilità finanziarie del sistema pensionistico nel medio/lungoperiodo, possibili ed ulteriori forme di gradualità nell’accesso al trattamento pensionisticodeterminato secondo il metodo contributivo rispetto a quelle previste dal presente decreto.Tali forme devono essere funzionali a scelte di vita individuali, anche correlate alledinamiche del mercato del lavoro, fermo restando il rispetto del principio dell’adeguatezzadella prestazione pensionistica. Analogamente, e sempre nel rispetto degli equilibri ecompatibilità succitati, saranno analizzate, entro il 31 dicembre 2012, eventuali forme didecontribuzione parziale dell’aliquota contributiva obbligatoria verso schemi previdenzialiintegrativi in particolare a favore delle giovani generazioni, di concerto con gli enti gestoridi previdenza obbligatoria e con le Autorità di vigilanza operanti nel settore dellaprevidenza.
        2. Il Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali elabora annualmente, unitamente agli entigestori di forme di previdenza obbligatoria, un programma coordinato di iniziative diinformazione e di educazione previdenziale. A ciò concorrono la comunicazione da partedegli enti gestori di previdenza obbligatoria circa la posizione previdenziale di ciascuniscritto e le attività di comunicazione e promozione istruite da altre Autorità operanti nelsettore della previdenza. I programmi dovranno essere tesi a diffondere la consapevolezza,in particolare tra le giovani generazioni, della necessità dell’accantonamento di risorse afini previdenziali, in funzione dell’assolvimento del disposto dell’art. 38 dellaCostituzione. A dette iniziative si provvede attraverso le risorse umane e strumentalipreviste a legislazione vigente.
        3. Il Governo promuove, entro il 31 dicembre 2011, l’istituzione di un tavolo di confrontocon le parti sociali al fine di riordinare il sistema degli ammortizzatori sociali e degliistituti di sostegno al reddito e della formazione continua.
        4. Alla quota delle indennità di fine rapporto di cui all’articolo 17, comma 1, lettere a) e c),
        del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente dellaRepubblica 22 dicembre 1986, n. 917, erogate in denaro e in natura, di importocomplessivamente eccedente euro 1.000.000 non si applica il regime di tassazione separata dicui all’articolo 19 del medesimo TUIR. Tale importo concorre alla formazione del redditocomplessivo. Le disposizioni del presente comma si applicano in ogni caso a tutti i compensi eindennità a qualsiasi titolo erogati agli amministratori delle società di capitali. . In derogaall’articolo 3 della legge 23 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al presente comma si applicano con riferimento alle indennità ed ai compensi il cui diritto alla percezione è sorto adecorrere dal 1° gennaio 2011.








 

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Capo V Misure per la riduzione del debito pubblico


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Art. 25
Riduzione del debito pubblico

1. Una quota dei proventi di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72,convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 2010, n. 111, stabilita con decreto delPresidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministri dell’ambiente, della tutela delterritorio e del mare e del Ministro dell’economia e delle finanze, è versata all’entrata del bilanciodello stato per essere destinata al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato di cui all’articolo 2,comma 1, della legge 27 ottobre 1993, n. 462.
 

Il Custode

Custode del Forum
Membro dello Staff
Proprietario Casa
Art. 26
Prescrizione anticipata delle lire in circolazione

1. In deroga alle disposizioni di cui all’articolo 3, commi 1 ed 1 bis, della legge 7 aprile 1997, n. 96,e all’articolo 52-ter, commi 1 ed 1 bis, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, le banconote,i biglietti e le monete in lire ancora in circolazione si prescrivono a favore dell’Erario condecorrenza immediata ed il relativo controvalore è versato all’entrata del bilancio dello Stato peressere riassegnato al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.
 

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