Art. 23
Riduzione dei costi di funzionamento delle Autorità di Governo, del CNEL, delle Autoritàindipendenti e delle Province
1. Al fine di perseguire il contenimento della spesa complessiva per il funzionamento delleAutorità amministrative indipendenti, il numero dei componenti:
a) del Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è ridotto da otto a quattro,escluso il Presidente;
b) dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è ridotto da settea tre, compreso il Presidente:
c) dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas è ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente;
d) dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato è ridotto da cinque a tre, compreso ilPresidente;
e) della Commissione nazionale per la società e la borsa è ridotto da cinque a tre, compreso ilPresidente;
f) del Consiglio dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivoè ridotto da sei a tre, compreso il Presidente;
g) della Commissione per la vigilanza sui fondi pensione è ridotto da cinque a tre, compreso ilPresidente;
h) della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazionipubbliche è ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente;
i) della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubbliciessenziali è ridotto da nove a cinque, compreso il Presidente.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai componenti già nominati alla data di entratain vigore del presente decreto. Ove l’ordinamento preveda la cessazione contestuale di tutticomponenti, la disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal primo rinnovo successivoalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Il Presidente e i componenti degli organismi di cui al comma 1 e delle altre Autoritàamministrative indipendenti di cui all'Elenco (ISTAT) previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge31 dicembre 2009, n. 196, non possono essere confermati alla cessazione dalla carica, fermorestando quanto previsto dall’art. 1, comma 3, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
4. All’articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è aggiunto, in fine, il seguentecomma: “3-bis. I Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio diciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un’unica centrale di committenza l’acquisizionedi lavori, servizi e forniture nell’ambito delle unioni dei comuni, di cui all’articolo 32 del testounico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo unapposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici.
5. L’articolo 33, comma 3-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, introdotto dal comma4, si applica alle gare bandite successivamente al 31 marzo 2012.
6. Fermi restando i divieti e le incompatibilità previsti dalla legge, il secondo comma dell’articolo47, della legge 24 aprile 1980, n. 146, si interpreta nel senso che ai dipendenti pubblici, che nonsiano membri del Parlamento e siano chiamati all’ufficio di Ministro e di Sottosegretario, non spettala parte del trattamento economico, comprese le componenti accessoria e variabile dellaretribuzione, eccedente il limite indicato nella predetta disposizione, fermo restando, in ogni caso,che il periodo di aspettativa è considerato utile ai fini dell’anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza, con riferimento all’ultimo trattamento economico in godimento,inclusa, per i dirigenti, la parte fissa e variabile della retribuzione di posizione, ed esclusa laretribuzione di risultato.
7. Ove alla data del 31 dicembre 2011 la Commissione governativa per il livellamento retributivoItalia – Europa prevista dall’articolo 1, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertitodalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministridel 28 luglio 2011 non abbia provveduto alla ricognizione e alla individuazione della media deitrattamenti economici di cui all’articolo 1 del predetto decreto legge n. 98 del 2011, riferiti all'annoprecedente ed aggiornati all'anno in corso sulla base delle previsioni dell'indice armonizzato deiprezzi al consumo contenute nel Documento di economia e finanza, il Governo provvederà conapposito provvedimento d’urgenza.
8. Alla legge 30 dicembre 1986, n. 936, e successive modificazioni, sono apportate le seguentimodifiche:
a) l’articolo 2 è sostituito dal seguente:“ Art. 2. Composizione del Consiglio.
1. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto da esperti, da rappresentantidelle categorie produttive e da rappresentanti delle associazioni di promozione sociale edelle organizzazioni di volontariato, in numero di sessantotto, oltre al presidente e alsegretario generale, secondo la seguente ripartizione:
a) dieci esperti, qualificati esponenti della cultura economica, sociale e giuridica, dei quali ottonominati dal Presidente della Repubblica e due proposti dal Presidente del Consiglio deiMinistri;
b) quarantotto rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico eprivato, dei quali ventidue rappresentanti dei lavoratori dipendenti, nove rappresentanti deilavoratori autonomi e diciassette rappresentanti delle imprese. Tali rappresentanti nominanofra loro tre vicepresidenti, uno per ciascuna delle categorie produttive;
c) dieci rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni divolontariato, dei quali, rispettivamente, cinque designati dall’Osservatorio nazionaledell’associazionismo e cinque designati dall’Osservatorio nazionale per il volontariato. Talirappresentanti nominano fra loro un vicepresidente.”
b) all’articolo 3 sono apportate le seguenti modifiche:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Procedura di nomina dei componenti”;
2) al comma 2, le parole: “lettera b)” sono sostituite dalle seguenti: “ lettere b) e c)”;c) all’articolo 4 sono apportate le seguenti modifiche:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Procedura di nomina dei rappresentanti”;
2) il comma 10 è soppresso.
9. Entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decretodel Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previadeliberazione del Consiglio dei Ministri, si provvede alla nomina dei componenti del Consiglionazionale dell’economia e del lavoro, secondo la ripartizione di cui all’articolo 2 della legge 30dicembre 1986, n. 936, e successive modificazioni, come modificato dal presente decreto. In sede diprima applicazione, al fine di evitare soluzione di continuità nel funzionamento del Consiglio,restano confermati, fino alla nomina dei nuovi componenti, gli attuali esperti, gli attualirappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi, nonché gli attuali rappresentanti delleassociazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato. In sede di primaapplicazione, la riduzione numerica, nonché l’assegnazione dei resti percentuali risultanti da taleriduzione, tiene conto dei seguenti criteri:
a) maggiore rappresentatività nella categoria di riferimento, secondo i dati acquisiti ai fini delrinnovo della composizione per il quinquennio 2010-2015, tenendo anche conto dellaspecificità del settore rappresentato nell’ambito della categoria di riferimento;
b) pluralismo.
10. La durata in carica dei componenti del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoroindividuati secondo i criteri di cui sopra, ha scadenza coincidente con quella dell’attuale consiliaturarelativa al quinquennio 2010- 2015.
11. Per quanto concerne la procedura di nomina dei componenti del Consiglio nazionaledell’economia e del lavoro alle successive scadenze, si applicano le disposizioni degli articoli 3 e 4,della legge n. 936 del 1986.
12. All’articolo 17, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, conmodificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è soppresso il terzo periodo.
13. Dall’applicazione delle disposizioni dei commi da 8 a 12 non derivano nuovi o maggiori oneriper il bilancio dello Stato.
14. Spettano alla Provincia esclusivamente le funzioni di indirizzo politico e di coordinamento delleattività dei Comuni nelle materie e nei limiti indicati con legge statale o regionale, secondo lerispettive competenze.
15. Sono organi di governo della Provincia il Consiglio provinciale ed il Presidente della Provincia.Tali organi durano in carica cinque anni.
16. Il Consiglio provinciale è composto da non più di dieci componenti eletti dagli organi elettividei Comuni ricadenti nel territorio della Provincia. Le modalità di elezione sono stabilite con leggedello Stato entro il 30 aprile 2012.
17. Il Presidente della Provincia è eletto dal Consiglio provinciale tra i suoi componenti.
18. Fatte salve le funzioni di cui al comma 14, lo Stato e le Regioni, con propria legge, secondo lerispettive competenze, provvedono a trasferire ai Comuni, entro il 30 aprile 2012, le funzioniconferite dalla normativa vigente alle Province, salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, lestesse siano acquisite dalle Regioni, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione edadeguatezza. In caso di mancato trasferimento delle funzioni da parte delle Regioni entro il 30aprile 2012, si provvede in via sostitutiva, ai sensi dell’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131,con legge dello Stato.
19. Lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono altresì al trasferimentodelle risorse umane, finanziarie e strumentali per l’esercizio delle funzioni trasferite, assicurandonell’ambito delle medesime risorse il necessario supporto di segreteria per l’operatività degli organidella provincia.
20. Con legge dello Stato è stabilito il termine decorso il quale gli organi in carica delle Provincedecadono.
21. I Comuni possono istituire unioni o organi di raccordo per l’esercizio di specifici compiti ofunzioni amministrativi garantendo l’invarianza della spesa.
22. La titolarità di qualsiasi carica, ufficio o organo di natura elettiva di un ente territoriale nonprevisto dalla Costituzione è a titolo esclusivamente onorifico e non può essere fonte di alcunaforma di remunerazione, indennità o gettone di presenza.