Elisabetta48

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Riprendo questo tema. Ho tentato di orientarmi nella legge e mi sono persa nei rimandi tra allegati e articoli e commi e tabelle. Mi ha colpito però la data del 12 gennaio 2029 più volte ripetuta. Riporto la sintesi dell'articolo di Anaci-Roma:
"Il nuovo approccio normativo basato sul rischio è l’innovazione concernente la qualità delle acque potabili e vi sono cinque articoli del decreto 18/23 (dall’art.6 all’art.10) che ne descrivono le prescrizioni e gli obblighi di valutazione dei rischi a partire dai bacini idrografici per punti di captazione (entro il 12 luglio 2027) fino ai sistemi di fornitura e ai sistemi di distribuzione domestici (entro il 12 gennaio 2029)"
Non è che in pratica c'è tempo fino a quella data????
 

tondo

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Ciao Elisabetta, anch'io ho cercato di leggere la legge, effettivamente ho capito poco,la data 2029 l'ho letta e dice sì che bisogna mettersi in regola entro quella data. Il mio amministratore per non sapere né leggere e né scrivere l'ha subito messa in atto, la mia domanda era... se c'è l' obbligo di analizzare l'acqua ogni anno come dice l'amministratore, c'è qualcuno che mi sa dare questa risposta? Grazie mille
 

Elisabetta48

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se c'è l' obbligo di analizzare l'acqua ogni anno come dice l'amministratore,
Lo trovi nella tabella 1 dell'Allegato 2 della Legge. La tabella è riportata anche in quarta pagina dell'articolo dell'Anaci, anche se non leggibile benissimo. Ti conviene aprire la tabella direttamente dalla legge, completa della note.

Comunque mi sembrava utile anche il suggerimento dei certificatori, di non controllare tutti i rubinetti ma solo il primo e l'ultimo della colonna montante.
 

basty

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Dal sito di Regione Lombardia:

Il D.Lgs. 23 febbraio 2023, n. 18 “Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano” ha abrogato il D.Lgs. 31/2001 ed entrerà progressivamente in vigore nelle sue disposizioni entro il 12 gennaio 2026.
 

basty

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Incuriosito, sto rileggendo il decreto: mi pare di poter citare i seguenti articoli, che riguardano l'utenza finale.

art.6 c.2 punto c) ed in particolare
art. 6 c.8
8. La valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione interni per gli edifici e locali prioritari di cui al comma 2, lettera c), è effettuata dai gestori idrici della distribuzione interna per la prima volta entro il 12 gennaio 2029, inserita dai medesimi gestori nel sistema AnTeA, riesaminata ogni sei anni

Per la verità non ho trovato nulla in merito agli edifici non prioritari: quelli prioritari di cui all'art. sopracitato sono in pratica strutture sanitarie, alberghiere, comunitarie, di pubblica ristorazione; non edifici privati domestici.
 

Elisabetta48

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non ho trovato nulla in merito agli edifici non prioritari:
Premessa: più leggo e meno ci capisco.
Legge 23 febbraio 2023 - "Allegato 8 - Classi di strutture prioritarie" fa riferimento a classi di priorità da A fino a D con un elenco di azioni obbligatorie o solo raccomandate. Fa anche riferimento alle
"Linee Guida per la valutazione e gestione del rischio per la sicurezza dell’acqua nei sistemi di distribuzione interni degli edifici prioritari e non prioritari e di talune navi ai sensi della direttiva (UE) 2020/2184, Rapporto ISTISAN 22/32"

Se in quel rapporto (solo 181 pagine!) si cerca la voce "condomini", citati 17 volte, si legge:
pag. 21: "Vengono pertanto identificati gli edifici prioritari per i quali la valutazione e la gestione del rischio per la sicurezza dell’acqua nei sistemi di distribuzione interni è resa obbligatoria ai sensi della Direttiva (UE) 2020/2184, mentre la stessa analisi di rischio è del tutto a discrezione di proprietari, responsabili o amministratori nel caso di edifici non prioritari come condomini o abitazioni private".
pag. 58− "classe E: altri edifici pubblici e privati e condomini, non prioritari".
pag. 60 - "classe E: Non sono generalmente richieste azioni sito-specifiche di valutazione e gestione del rischio, fatta salva la raccomandazione di operazioni di verifica sulla presenza di piombo. Tuttavia, soprattutto nel caso particolare di grandi edifici o complessi di edifici oppure di esposizione di mediolungo periodo di soggetti vulnerabili in ambienti di vita o di lavoro, è raccomandata l’applicazione di misure di prevenzione e controllo di carattere generale ed eventualmente l’organizzazione di un piano di controllo così come indicato per le strutture appartenenti alle classi, B o C. In termini generali, sebbene per questo tipo di edifici non siano fissate specifiche azioni, per grandi condomini e complessi di edifici con reti idriche complesse, qualora ritenuto appropriato, potrebbe essere considerata l’opportunità di eseguire un controllo della presenza di Legionella e/o Legionella pneumophila a carattere biennale."

Insomma il condominio cosa deve fare? Mi arrendo. Aspetto che qualcuno me lo spieghi..

Linee guida:
 

basty

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Intanto complimenti: ero arrivato alle linee guida ma non ancora al rapporto che citi.

Dal quale deduco che per i condomini “normali” non è stato previsto un obbligo. Confermo invece quello per le strutture prioritarie dell’allegato 8.

Concluderei che è una norma di “buon senso”: un conto sono strutture di comunità o di erogazione al pubblico, altro utenze private domestiche.

Ps: alcuni mesi fa ho avuto notizia che nel raggio di 500m da casa mia è stata riscontrata la legionella in due condomini: non so se casualmente o a seguito di controlli discrezionali/obbligatori.
 

chiacchia

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Ma perché no fanno controllare i condotti delle auto? perché anche li si annidiano malattie dannose inquanto si fa circolare l'aria solo in inverno con l'aria calda e in estate con i climatizzatori? HOPS forse era meglio che stavo zitto se lo vengono a sapere faranno una legge anche per le auto :shock: :shock: :shock:
 

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