J

JERRY48

Ospite
Aggiungo:
Un inquilino non è obbligato a sottoscrivere un'assicurazione di responsabilità nei confronti del proprietario. La polizza potrà comunque essere stipulata da parte del locatore o su incarico di questo.
L'assicurazione potrà eventualmente rifondere al posto dell'inquilino i danni subiti dall'immobile locato o da quelli confinanti.
Le compagnie di assicurazione possono offrire al locatore o al conduttore vari tipi di contratto di assicurazione; la scelta della formula migliore, che risponde alle necessità specifiche caso per caso, dipende dalle esigenze individuali e anche dal premio di assicurazione che si è disposti a pagare. Varia di conseguenza anche la copertura assicurativa che viene offerta.
Possono essere previsti e coperti i danni subiti dall'immobile locato (ad esempio furto, incendio, perdite d'acqua, esplosioni ecc.) e di conseguenza anche i danni che possono derivare agli immobili confinanti; oppure i danni che gli occupanti dell'immobile locato possono causare, con la loro condotta involontaria, direttamente a terzi (ad esempio il vaso di fiori che cade dal balcone). L'obbligo non sussiste neppure per le locazioni a breve termine (ad esempio per gli affitti stagionali in località turistiche).
Visto l'elevato rischio assunto dal conduttore per la perdita o il deterioramento dell'immobile locato, è vivamente raccomandato stipulare una polizza con una buona compagnia di assicurazione per un massimale pari al valore del bene condotto in locazione.
Nel caso di locazioni di immobili ad uso diverso dall'abitazione (es. locazione di un negozio) ma anche di immobili abitativi di elevato valore, il proprietario locatore può esigere che il conduttore al momento della sottoscrizione del contratto stipuli una polizza, eventualmente inserendo un'apposita clausola nel contratto; se il conduttore non stipulasse la polizza, può essere messa in discussione la validità dello stesso contratto di locazione.
Ai sensi dell'articolo 1914 del Codice Civile, l'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno all'immobile locato; se ciò avviene, le eventuali spese sono a carico dell'assicuratore.
Articolo 1588, Codice Civile
Il conduttore risponde della perdita o del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile.
È pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso o al godimento della cosa».

Articolo 1589, Codice Civile
Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo, la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore e il danno effettivo. Quando si tratta di cosa mobile stimata e l'assicurazione è stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilità del conduttore in confronto del locatore, se questi è indennizzato dall'assicuratore .
 

arciera

Membro Senior
Proprietario Casa
Benissimo. Queste sono le informazioni che dovrebbero circolare ed essere ampiamente diffuse. Quanti procedimenti in meno ci sarebbero.
 

Salvatore71

Membro Junior
Professionista
Rispondo ad Adimecasa ma un po' a tutti voi.
Allora, nella copertura assicurativa che citavo sono compresi, oltre ai canoni insoluti, anche tutti gli oneri accessori (quindi anche le spese condominiali).
Giuridicamente il contraente è l'inquilino quindi il costo della polizza è a suo carico (nulla però vieta di fare 50% e 50%).
Qualcuno si chiedeva perchè il costo deve sopportarlo l'inquilino; è semplice, perchè è lui che deve garantire al proprietario il pagamento del canone!
Il proprietario gli consegna le chiavi e lo fa entrare nel suo bene che ha un valore di qualche centinaia di migliaia di euro...lui in cambio promette (sulla carta) che pagherà il canone; ma che sicurezza ha il proprietario?? Ecco perchè la polizza deve essere a carico dell'inquilino.
Bisogna fare attenzione però ai prodotti che vengono pubblicizzati quà e là; sul mercato circolano molti prodotti forniti da società finanziarie che sono molto pericolosi; cioè non sono sotto la vigilanza dell'IVASS (Istituto di vigilanze sulle assicurazioni) e non hanno assolutamente la stessa solidità e solvibiltà delle compagnie assicurative (che per legge devono accantonare le riserve per far fronte agli impegni presi con i clienti)
 

Salvatore71

Membro Junior
Professionista
Ah dimenticavo una cosa!
Al pari delle fideiussioni assicurative ci sono quelle bancarie ma sono molto più difficili da ottenere in quanto le banche le rilasciano solo se il cliente può mettere dei titoli a deposito per controgarantire la fideiussione emessa...dalla mia esperienza inquilini con queste caratteristiche non ne ho mai visti!
Inoltre la polizza assicurativa prevede anche il rimborso delle spese legali per l'azione di sfratto, cosa che quella bancaria non ha.
 

adimecasa

Membro Storico
Professionista
:disappunto: io locatore devo locare, per ricevere il canone, tu locatario devi pagare per ricevere l'alloggio, io ti garantisco l'alloggio, tu mi garantisci il canone, (e come se non con una fidejussione) spero che arciera l'abbia capita
 

Salvatore71

Membro Junior
Professionista
Assolutamente no, ci sono delle convenzioni tra diverse Associazioni e Banche che facilitano il tutto.
Caro Jerry48, il fatto che ci sia una convenzione tra Associazione e Banca non vuol dire che il soggetto da "affidare" abbia i requisiti (reddituali e non) per ottenere la fideiussione.
Le convenzioni vengono fatte per avere dei costi agevolati...non per avere l'ok sicuro dall'ente che deve garantire
 

Salvatore71

Membro Junior
Professionista
Aggiungo...
Un soggetto giuridico che deve garantire un mancato pagamento non è un istituto di beneficenza.
Quindi prima di garantire valuta il soggetto se ha i requisiti (che sono diversi) per ottenere la garanzia.
Le fideiussioni non sono come le polizze sui danni, che una volta pagato il premio rimborsano l'eventuale danno subito; se si verifica l'evento, il fideiussore (banca o compagnia) paga il beneficiario e poi fa rivalsa sul soggetto garantito (inquilino)
In buona sostanza se riesci a dimostrarmi che in caso di "sinistro" io (banca o assicurazione) riesco a riprendermi i soldi "anticipati", ti garantisco... se no picche!
 

arciera

Membro Senior
Proprietario Casa
io locatore devo locare, per ricevere il canone, tu locatario devi pagare per ricevere l'alloggio, io ti garantisco l'alloggio, tu mi garantisci il canone, (e come se non con una fidejussione) spero che arciera l'abbia capita
Non ci siamo. Tu garantisci l'alloggio, io garantisco il canone. La sfiducia tua te la paghi da solo. perchè devo intervenire io?
Vi è invece un altro tipo di lettura che si può fare: io inquilino mi garntisco le spese condominiali e l'affitto per 12 mesi qualora io rischi di perdere il lavoro. ma questa è un'altra ipotesi che è già ad esempio in contratti di assicurazione per ottenere mutui dalle banche. Certe banche impongono un' assicurazione sulla probabilità che le rate non vengano pagate. Ma che il proprietario cauteli quello che lui crede poter diventare il suo rischio addossandolo sulle spalle dell'inquilino non credo sia proprio morale.
 

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