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Direi di più: il fatto di essere assicurati non garantisce in alcun modo che non si sarà oggetto di domanda risarcitoria + eventuale procedimento civile; infatti l'assicurazione è tenuta in solido, ma contro chi si agirà sarà pur sempre il danneggiante (atto di citazione e conseguente difesa saranno in capo al medesimo)Vorrei dire che il fatto di essere assicurati non significa non essere chiamati a pagare di persona. Infatti talvolta succede che quanto accordato dall'assicurazione non indennizza completamente il danno, allora il danneggiato può chiedere la differenza al danneggiante.
È vero. Tuttavia, vi sono almeno tre casi in cui il danneggiato può agire direttamente nei confronti dell’assicuratore, chiedendone la condanna al pagamento dell’indennizzo.contro chi si agirà sarà pur sempre il danneggiante
Quali?vi sono almeno tre casi
Mi riferivo proprio a quelle tre ipotesi.Salvo non si volesse far riferimento a cio (ma non la considererei una vera e propria azione diretta in senso classico):
- esperimento, da parte del danneggiato, dell'azione (contrattuale) spettante all'assicurato, in via surrogatoria ex art. 2900 c.c.,
- assicuratore che offre al danneggiato una determinata somma a titolo di risarcimentoù; c.d. offerta di espromissione in favore dell'assicurato (art. 1272 c.c.)
- assicuratore procede a transare direttamente col danneggiato; ex art. 1965 c.c. nasce un diritto di credito che il danneggiato aziona direttamente verso l'assicuratore.
Beh, sì. Esperibili (se sono verificate le condizioni) direttamente nei confronti dell'assicuratore (e senza azione nei confronti del danneggiante).Ma sono in realtà vere azioni dirette contro la Compagnia?
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