Gli "edotti" enunciano quelli che sono i risultati della lettura delle Leggi e di come vengono applicate (precedenti giurisprudenziali).
Come spiegato, neppure io, pur comprendendo certe "elucubrazioni d'istinto", non posso contestare la norma ma precisare alcuni distinguo.
Nello specifico non convaliderei il "caso fortuito" qualora il conduttore avesse esposto merce "attraente e preziosa" senza al contempo prendere determinati deterrenti.
Viceversa un negozio di "attività modesta" ...dove lo scasso avesse ad obbiettivo i "pochi spiccioli" che un gestore lascia in "cassa" già una semplice porta chiusa è elemento sufficente.
Per esperienza professionale diretta, posso confermare che non è una serranda a costituire nemmeno deterrente agli autori di furti.
Anzi...spesso e volentieri più sono gli "artifizi" che si adottano per impedire l'accesso e più motivazioni hanno i malviventi e di certo vi sono solo i maggiori danni che arrecano.
Suggerisco lettura dell'art 1588 del CC. direttamente dal Brocardi incluse tutte le parti successive al testo di Legge.
Art. 1588 codice civile - Perdita e deterioramento della cosa locata
Quanto al "sasso che colpisce la vetrina" direi che è palese la medesima mancanza di responsabilità del locatario.
Nessuna "culpa in vigilando" per il fatto accidentale e neppure una mancata assunzione di accorgimenti tali da impedire il rischio.
La vetrina si sarebbe rotta anche se l'immobile non fosse stato locato.