Sicuramente gli edotti enunciano di cui sono edotti.
Rimane ai non edotti la possibilità di valutare l'esito delle sentenze e commentarle.
Lungi dal pretendere che le nostre sensazioni debbano diventare legge, mi sono divertito a scorrere le sintesi di alcune sentenze da te suggerite (Brocardi): e francamente non essendo stato previamente edotto e condizionato da illuminate ed autorevoli dissertazioni, sono rimasto sorpreso da alcune conclusioni.
Provo a citarne qualcuna:
Cass. n. 11972/2010
L'art. 1588 c.c., in base al quale il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa locata anche se derivante da incendio, qualora non provi che il fatto si sia verificato per causa a lui non imputabile, pone una presunzione di colpa a carico del conduttore, superabile soltanto con la dimostrazione che la causa dell'incendio, identificata in modo positivo e concreto, non sia a lui imputabile, onde, in difetto di tale prova, la causa sconosciuta o anche dubbia della perdita o del deterioramento della cosa locata rimane a suo carico. Ne discende che, a tal fine, non è sufficiente che il conduttore non sia stato ritenuto responsabile in sede penale, perché ciò non comporta di per sé l'identificazione della causa, ma occorre che questa sia nota e possa dirsi non addebitabile al conduttore.
Cass. n. 11005/2006
La prova della mancanza di colpa per la perdita o il deterioramento della cosa locata, della quale l'art. 1588 c.c. (applicabile anche all'affitto di azienda, in quanto norma generale delle locazioni non incompatibile con la disciplina specifica dell'affitto, che della locazione è una species) onera il conduttore, deve essere piena e completa; con la conseguenza che, in caso di perdita o deterioramento dei beni derivante da un disastro naturale, non è sufficiente la prova di ciò, ma è necessario provare, più ampiamente, che il conduttore ha adempiuto diligentemente il suo obbligo di custodia (artt. 1177, 1587, n. 1, e 1590, primo comma, c.c.), il quale non è assorbito dall'evento naturale, in considerazione della eventuale possibilità che il danno conseguente a quell'evento sia comunque prevenuto o impedito dalla diligente condotta dell'obbligato.
Potrei continuare...
certamente mi dirai che anche per questi casi c'è la risposta giurisprudenziale: lasciaci però dire che se ne conclude che al giudice è lasciato ampio margine di discrezionalità nel valutare la concreta e positiva esclusione di responsabilità.
Detto questo , come locatore avrei già cambiato la serratura.... specie se l'inquilino è da tenere in considerazione.
Ma casi come questo del postante, dove nessuno dei coinvolti è oggettivamente responsabile, dovrebbero essere ripartiti a metà tra le due parti. Mi sembrerebbe più equo.
E troverei giustificabile anche proporre questa soluzione al conduttore.
Rimane ai non edotti la possibilità di valutare l'esito delle sentenze e commentarle.
Lungi dal pretendere che le nostre sensazioni debbano diventare legge, mi sono divertito a scorrere le sintesi di alcune sentenze da te suggerite (Brocardi): e francamente non essendo stato previamente edotto e condizionato da illuminate ed autorevoli dissertazioni, sono rimasto sorpreso da alcune conclusioni.
Provo a citarne qualcuna:
Cass. n. 11972/2010
L'art. 1588 c.c., in base al quale il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa locata anche se derivante da incendio, qualora non provi che il fatto si sia verificato per causa a lui non imputabile, pone una presunzione di colpa a carico del conduttore, superabile soltanto con la dimostrazione che la causa dell'incendio, identificata in modo positivo e concreto, non sia a lui imputabile, onde, in difetto di tale prova, la causa sconosciuta o anche dubbia della perdita o del deterioramento della cosa locata rimane a suo carico. Ne discende che, a tal fine, non è sufficiente che il conduttore non sia stato ritenuto responsabile in sede penale, perché ciò non comporta di per sé l'identificazione della causa, ma occorre che questa sia nota e possa dirsi non addebitabile al conduttore.
Cass. n. 11005/2006
La prova della mancanza di colpa per la perdita o il deterioramento della cosa locata, della quale l'art. 1588 c.c. (applicabile anche all'affitto di azienda, in quanto norma generale delle locazioni non incompatibile con la disciplina specifica dell'affitto, che della locazione è una species) onera il conduttore, deve essere piena e completa; con la conseguenza che, in caso di perdita o deterioramento dei beni derivante da un disastro naturale, non è sufficiente la prova di ciò, ma è necessario provare, più ampiamente, che il conduttore ha adempiuto diligentemente il suo obbligo di custodia (artt. 1177, 1587, n. 1, e 1590, primo comma, c.c.), il quale non è assorbito dall'evento naturale, in considerazione della eventuale possibilità che il danno conseguente a quell'evento sia comunque prevenuto o impedito dalla diligente condotta dell'obbligato.
Potrei continuare...
certamente mi dirai che anche per questi casi c'è la risposta giurisprudenziale: lasciaci però dire che se ne conclude che al giudice è lasciato ampio margine di discrezionalità nel valutare la concreta e positiva esclusione di responsabilità.
Detto questo , come locatore avrei già cambiato la serratura.... specie se l'inquilino è da tenere in considerazione.
Ma casi come questo del postante, dove nessuno dei coinvolti è oggettivamente responsabile, dovrebbero essere ripartiti a metà tra le due parti. Mi sembrerebbe più equo.
E troverei giustificabile anche proporre questa soluzione al conduttore.