basty

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Sicuramente gli edotti enunciano di cui sono edotti.
Rimane ai non edotti la possibilità di valutare l'esito delle sentenze e commentarle.

Lungi dal pretendere che le nostre sensazioni debbano diventare legge, mi sono divertito a scorrere le sintesi di alcune sentenze da te suggerite (Brocardi): e francamente non essendo stato previamente edotto e condizionato da illuminate ed autorevoli dissertazioni, sono rimasto sorpreso da alcune conclusioni.
Provo a citarne qualcuna:

Cass. n. 11972/2010
L'art. 1588 c.c., in base al quale il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa locata anche se derivante da incendio, qualora non provi che il fatto si sia verificato per causa a lui non imputabile, pone una presunzione di colpa a carico del conduttore, superabile soltanto con la dimostrazione che la causa dell'incendio, identificata in modo positivo e concreto, non sia a lui imputabile, onde, in difetto di tale prova, la causa sconosciuta o anche dubbia della perdita o del deterioramento della cosa locata rimane a suo carico. Ne discende che, a tal fine, non è sufficiente che il conduttore non sia stato ritenuto responsabile in sede penale, perché ciò non comporta di per sé l'identificazione della causa, ma occorre che questa sia nota e possa dirsi non addebitabile al conduttore.

Cass. n. 11005/2006

La prova della mancanza di colpa per la perdita o il deterioramento della cosa locata, della quale l'art. 1588 c.c. (applicabile anche all'affitto di azienda, in quanto norma generale delle locazioni non incompatibile con la disciplina specifica dell'affitto, che della locazione è una species) onera il conduttore, deve essere piena e completa; con la conseguenza che, in caso di perdita o deterioramento dei beni derivante da un disastro naturale, non è sufficiente la prova di ciò, ma è necessario provare, più ampiamente, che il conduttore ha adempiuto diligentemente il suo obbligo di custodia (artt. 1177, 1587, n. 1, e 1590, primo comma, c.c.), il quale non è assorbito dall'evento naturale, in considerazione della eventuale possibilità che il danno conseguente a quell'evento sia comunque prevenuto o impedito dalla diligente condotta dell'obbligato.

Potrei continuare...

certamente mi dirai che anche per questi casi c'è la risposta giurisprudenziale: lasciaci però dire che se ne conclude che al giudice è lasciato ampio margine di discrezionalità nel valutare la concreta e positiva esclusione di responsabilità.

Detto questo , come locatore avrei già cambiato la serratura....
specie se l'inquilino è da tenere in considerazione.
Ma casi come questo del postante, dove nessuno dei coinvolti è oggettivamente responsabile, dovrebbero essere ripartiti a metà tra le due parti. Mi sembrerebbe più equo.
E troverei giustificabile anche proporre questa soluzione al conduttore.
 

uva

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casi come questo del postante, dove nessuno dei coinvolti è oggettivamente responsabile, dovrebbero essere ripartiti a metà tra le due parti. Mi sembrerebbe più equo.
E' esattamente ciò che penso anch'io: proporrei al conduttore di sostenere la spesa metà ciascuno.
E se fossi l'inquilina, accetterei questa proposta.
 

Dimaraz

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certamente mi dirai che anche per questi casi c'è la risposta giurisprudenziale:

E' un "nonsense"...le senteze stesse sono "casi giurisprudenziali".

Sulle riportate non v'è nulla di sconvolgente , incomprensibile (ma sono il primo a dire che sarebbe ora di finirla con l'uso di un "intercalare" che ai non addetti sembra astruso)...o contradditorio.
Non essere penalmente ritenuti colpevoli non significa automaticamente essere anche civilisticamente innocenti (alias privi di responsabilità oggettiva seppur non causale).

Ancor più intuibile che significhi la "diligenza del buon padre di famiglia" nella prevenzione che di deve adottare nella custodia di un bene di terzi (anche difronte a disastri naturali e non solo per l'azione di terzi).

Quanto alle soluzioni "mediate" sono certmanete preferibili ...ma alla stessa stregua su importi "irrisori" non sarebbe il caso di "impuntarsi" invocando una Legge o una Giurisprudenza, che non vede di certo il locatore quale parte favorita.
 

basty

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Questa volta hai risposto a scoppio ritardato....

E' un "nonsense"...le senteze stesse sono "casi giurisprudenziali".
Vero, ... ma come avrai capito, mi aspettavo comunque una replica ... come questa:
Sulle riportate non v'è nulla di sconvolgente , incomprensibile
.... mentre sarebbe stata interessante un approfondimento giuridico sulla posizione espressa dai giudici di cassazione.

Mi risulta invece piuttosto oscuro il seguente riferimento e distinguo tra aspetto penale e civile:
Non essere penalmente ritenuti colpevoli non significa automaticamente essere anche civilisticamente innocenti (alias privi di responsabilità oggettiva seppur non causale).
... le sentenze citate fanno riferimento ad articoli del codice civile, non a quello penale.

A parte questo, rimane il fatto che a leggere le sentenze citate, non si evince in modo categorico che il conduttore possa appellarsi al caso fortuito ed imprevedibile del furto con scasso della serratura, per essere sollevato da ogni responsabilità.
Le su citate sentenze mi pare che addirittura non sollevino il conduttore, di fronte ad un evento naturale, se ha mancato di prevenzione.

Quindi pur comprendendo benissimo che il danno oggi è più limitato, se avesse chiuso la serranda, o installato un allarme, avrebbe almeno adottato un principio di prevenzione
Non esiste obbligo a dotarsi di allarme o di assicurarsi.
Quanto alla "serranda" ...non è di cergo quella a dissuadere i malintenzionati...probabilmente sarebbe stata una ulteriore spesa di riparazione.
------------
su importi "irrisori" non sarebbe il caso di "impuntarsi" invocando una Legge o una Giurisprudenza, che non vede di certo il locatore quale parte favorita.

... in grassetto il punto sul quale conveniamo completamente, al di la dei tecnicismi.
 

Dimaraz

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Sul "ritardo" mi si concederà che qualche volta abbia altro in cui dilettarmi.

Quanto espresso dai Giudici di Suprema Corte coincide con la norma...quindi non vedo quali ulteriori elucubrazioni servano.

Non sono io ad aver rimarcato il "penale".
Se rileggi con calma il testo ci arrivi da solo.
Un incendio può divampare perché volontariamente appiccato dal locatario (penale)...mentre se succede per caso fortuito (dimentica la pentola con l'olio sul fuoco) non esiste il "dolo" ma permane la responsabilità.
 

basty

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Non ti ho certamente redarguito per il ritardo, anzi: e non attendevo alcuna replica; avevo addirittura pensato che per riprendere la discussione con me dopo due giorni non avevi appunto trovato di meglio da fare,

Quanto al "rimarcare", siamo alle solite: io non ho usato il termine rimarcare e nessuno ha mai considerato l'aspetto penale.
Sulla differenza tra penale e civile ci ero arrivato appunto da solo, e per questo continuo a ritenere abbastanza fuori tema quella tua osservazione: perchè appunto, contrariamente a quello che si poteva dedurre dalle tue iniziali perplessità sulle responsabilità indirette del conduttore, appariva evidente dalle sentenze citate che anche per il conduttore permane la responsabilità (civile) se non dimostra oggettivamente di aver operato con la giusta diligenza.

A proposito: esiste per caso un bilancino speciale per soppesare questa diligenza?....

p.s.: credo di conoscere anch'io la risposta.... del resto non credo interessi ancora a qualcuno.
Spero che quella benedetta serratura sia stata sostituita: pace e bene e buona domenica.
 

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