effemme8

Membro Attivo
Proprietario Casa
Buongiorno,
come da titolo, il custode a cui il condominio di mia zia aveva dato casa ( a lui ... e quindi alla sua famiglia) è deceduto; purtroppo la signora ha un altro lavoro...e non intende fare la custode, il figlio quasi maggiorenne (ancora pochi mesi)

appellandosi ad un articolo di legge ( art.6 della legge 396/78 ... e successiva sentenza cassazione 404/88 ) dicono che loro hanno tutto il diritto di "rimanere nell'appartamento" anche se nessuno effettua lavoro di custodia del condominio

naturalmente, il fatto che il NUOVO custode NON abbia disponibilità dell'appartamento ed il fatto che ancora non si è giunti ad un accordo contrattuale per l'affitto appartamento...costituiscono dei problemi

ora : benchè ci sia volontà (pare) da parte di tutti di giungere ad un accordo-scritto , vorrei sapere :
  • possibile che non si può comunque procedere a SFRATTO .... per dare una certa spinta a "firmare un normale contratto" ?
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Secondo il mio parere la legge 396/78 è stata scritta appositamente per i contratti di locazione con canone, e non per rapporti di lavoro come ad esempio il custode dello stabile con alloggio quindi facente parte dello stipendio, per cui se nessuno dei famigliari desidera continuare questo lavoro ed a vooi stà bene questa persona, una vota terminata la prestazione lavorativa l'appartamento concesso come "appartamento del custode", dovrebbe essere lasciato libero
 

Avvocato Luigi Polidoro

Membro Attivo
Professionista
Buongiorno,
vero quanto scritto da condobip, la legge 396/78 non si applica alla fattispecie in quanto la concessione del godimento dell'appartamento al portiere non costituisce un rapporto di locazione in senso proprio, bensì un elemento della retribuzione del portiere.
Lo scioglimento del rapporto lavorativo impone la restituzione del bene.
 

effemme8

Membro Attivo
Proprietario Casa
è possibile che si voglia aspettare la "maggiore età" del ragazzo.....affinchè venga evidente il fatto che il "rapporto di lavoro" (con la famiglia) non sia mai stato interrotto... e quindi non si debba lasciare l'appartamento ?

se la risposta sarebbe sul tipo "NON E' POSSIBILE", allora si può richiedere lo sfratto con sicurezza: giusto ?
 

effemme8

Membro Attivo
Proprietario Casa
è possibile che mi abbiano trasmesso i riferimenti di legge sbagliati ( non ho controllato )

non è stato stipulato un rapporto di lavoro : è stato stipulato un accordo di cessione-fabbricato con il deceduto purchè esso potesse avere funzioni di...... ecc..ecc....

per questo io (suppongo/temo) sia "tutto" entrato in eredità : appartamento .... e lavoro.
 

Avvocato Luigi Polidoro

Membro Attivo
Professionista
non è stato stipulato un rapporto di lavoro : è stato stipulato un accordo di cessione-fabbricato con il deceduto purchè esso potesse avere funzioni di...... ecc..ecc....

per questo io (suppongo/temo) sia "tutto" entrato in eredità : appartamento .... e lavoro.
A questo punto cambia tutto, si dovrebbe leggere il contratto e capire come qualificare la concessione di godimento del bene.
Comunque un rapporto di lavoro non può "entrare in eredità", la prestazione lavorativa è infungibile e non può essere trasmessa per causa di morte.
 

effemme8

Membro Attivo
Proprietario Casa
ho capito (spero)

trasmetto il tutto....e ricontrollo quanto avevano precedentemente affermato i parenti : speriamo (per loro) che non si vada a finire come i custodi di scuola comunale ( che da dipendenti comunali, sono diventati dipendenti dello stato per legge...e PARE che mansione ed "appartamento" diventi ereditario...)
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
per questo io (suppongo/temo) sia "tutto" entrato in eredità : appartamento .... e lavoro.
Supponi male. Gli eredi di un lavoratore non subentrano ex lege nel rapporto di lavoro del de cuius.
L’amministratore del condominio, a cui spetta ex artt. 1130 e 1131 c.c. la disciplina della gestione e dell’uso delle cose comuni, nonché dell’esercizio del servizio comune di portierato, può, anche senza deliberazione dell’assemblea dei condomini, agire per il rilascio dell’immobile adibito ad alloggio del portiere, che sia deceduto, da parte del coniuge e del figlio del medesimo, che occupino l’immobile senza titolo.http://www.condominioweb.com/
 

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