uva

Membro Storico
Proprietario Casa
può essere utilizzato anche dai locatari NON obbligati a sospendere l’attività ma che, comunque, hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.
Questa condizione a mio parere è corretta.
Il credito d'imposta viene riconosciuto a chi effettivamente ne ha bisogno avendo subìto un calo del fatturato a causa del peggioramento situazione economica dovuto all'emergenza Coronavirus.

Però rimane il problema di cui ho scritto nei post n. #39 e #41: il conduttore che ha iniziato l'attività da poco tempo pare non abbia diritto al credito d'imposta perché non vi è il riferimento al fatturato di marzo-aprile-maggio 2019. E questo non mi sembra giusto!
 

emar

Membro Attivo
Proprietario Casa
Buongiorno,
ma operativamente come fa il conduttore a cedere il credito al proprietario ( che e' d'accordo) ?
E' già' stato chiarito ?
Nel mio caso concreto io sono il proprietario ed il mio conduttore non mi ha ancora corrisposto i canoni di marzo, aprile e maggio. Vorrei essere propositivo per cercare di sbloccare la situazione.
 

Cio

Membro Attivo
E' uscito il 6 giugno il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate con le modalità operative ma purtroppo non mi sembra molto illuminante....si desume solo un codice tributo da inserire nell'F24 e che il locatore lo può presentare nella Dichiarazione IRPEF del periodo d'imposta a cui si riferisce (solo nel 2021, quindi) o per compensazione. In quel "o per compensazione" io non ho ancora capito se e' inclusa l'IMU in quanto ai tempi mi dissero che non potevo compensare tributi IRPEF (quindi nazionali) con quelli IMU (quindi locali). Attendo interventi in proposito da Uva o altri esperti.
Sembrerebbe invece non necessaria alcuna formalità tra locatario cedente e locatore cessionario.
 

emar

Membro Attivo
Proprietario Casa
Sembrerebbe invece non necessaria alcuna formalità tra locatario cedente e locatore cessionario.
Ma il locatario, che a quanto ho capito non deve fare richiesta del bonus, a voce mi dice che me lo cede ? E poi magari lo usa anche lui e sempre a voce, in caso di controlli, nega di avermelo ceduto....mi sembra improbabile
 

Cio

Membro Attivo
Si, infatti mi riferivo alla circolare.....ma non ho trovato la tua nuova discussione, basty.....mi puoi inviare il link ? Grazie.
 

MARxxxxx

Membro Ordinario
Proprietario Casa
Purtroppo la CIRCOLARE n. 14 /E ha chiarito (o, più semplicemente, confermato) alcuni aspetti, ma non ha ancora fissato le modalità tecniche con cui operare la cessione. Ciò lascia molti locatori ancora in una fase di “stallo” ed, in molti casi, non consente di siglare accordi con i locatari.

Segnalerei, per rilevanza, i seguenti passaggi:

[…] nelle ipotesi in cui il pagamento non è ancora avvenuto non sarà possibile fruire in via anticipata del credito; resta ferma tuttavia la possibilità di cedere il credito d’ imposta al locatore a titolo di pagamento del canone. Al riguardo, si precisa che in tale ipotesi il versamento del canone è da considerarsi avvenuto contestualmente al momento di efficacia della cessione. In altri termini, considerata la finalità della norma di ridurre l’onere che grava in capo al locatario, è possibile fruire del credito qui in esame attraverso la cessione dello stesso al locatore o conducente del credito di imposta, fermo restando che in tal caso deve intervenire il pagamento della differenza tra il canone dovuto ed il credito di imposta”;

[…] come espressamente menzionato nel comma 1 e nel comma 2, lettera b), dell’articolo 122 del Decreto rilancio, il credito d’imposta può essere ceduto e la cessione è esercitabile «a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021»”;

Ai sensi del comma 5 dell’articolo 122 del Decreto rilancio, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate saranno definite le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione dei crediti d’imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 comprese quelle relative al credito d’imposta in esame”;

[…] il cessionario può utilizzare esclusivamente il credito:
  • nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale il credito è stato ceduto;
  • in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 9 luglio 1997.

In relazione al cessionario, la quota di credito non utilizzata nell’anno non può essere utilizzata negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. In tali casi, il credito non utilizzato può essere oggetto di ulteriore cessione solo nell’anno stesso”.

Personalmente, trovo che quest’ultima disposizione sia un’inutile complicazione che costringerà i proprietari a dover fare attente valutazioni sulla base di elementi futuri ed incerti.
 

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