uva

Membro Storico
Proprietario Casa
si può controllare che nel mese di Gennaio, Febbraio e inizio Marzo, almeno qui al sud, il fatturato c'è poi PUF! questo cosa vuole dire?
Sì, hai ragione.

Se, ad esempio, un commerciante ha iniziato l'attività a gennaio 2020 e ad aprile non ha potuto lavorare avendo chiuso il negozio per la pandemia (pur pagando l'affitto) come previsto dalle recenti leggi, non si capisce se ha diritto al credito d'imposta oppure no.

Leggendo l'art. 28 sembra di no, perché non c'è il riferimento al mese di aprile 2019.
Però non saprei dare una risposta precisa. Per me rimane un caso da chiarire, per non penalizzare chi ha iniziato l'attività da poco e già si trova in difficoltà.


molto nero non è più possibile effettuarlo se non per le prestazioni
Pensavo ai laboratori affittati da piccoli artigiani, come idraulici, falegnami, muratori che non sempre fatturano tutte le prestazioni. Oppure ad altri casi in cui, malgrado la fatturazione elettronica e i registratori di cassa, ci sono transazioni in contanti che sfuggono ai controlli.
 

Cio

Membro Attivo
La prima rata IMU non è dovuta per gli alberghi, villaggi turistici, agriturismi, case vacanza e altre strutture turistiche come stabilimenti balneari, ecc.
Lo stabilisce l'art. 177 del D.L. Rilancio che riguarda appunto il settore turistico.

Non mi risulta che per ora vi siano altre sospensioni dei pagamenti IMU.
Purtroppo non risulta neanche a me.
Quello che credo si chiedesse Nemesis non e' tanto se vi fossero proroghe, sospensioni per il pagamento dell'IMU ma se si potesse compensare il credito d'imposta ceduto dal locatario al locatore anche su questa imposta locale, oltre che sulle da te citate IRPEF, Irap, cedolare secca, versamenti IVA e contributi Inps ......... trattandosi dell'immobile oggetto della locazione tra l'altro aumenterebbe automaticamente la capienza del locatore che non ha altri grandi entrate da redditi di lavoro e per questo potrebbe avere difficoltà ad accettare la cessione del credito d'imposta e diventare quindi cessionario.
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
se si potesse compensare il credito d'imposta ceduto dal locatario al locatore anche su questa imposta locale, oltre che sulle da te citate IRPEF, Irap, cedolare secca, versamenti IVA e contributi Inps

Secondo me la risposta è positiva: il locatore cessionario del credito d'imposta può compensarlo anche col versamento dell'IMU.

Il dubbio già espresso da @MARxxxxx nel post n. #5 riguarda la tempistica.
Se entro la scadenza acconto IMU del 16 giugno (per la quale per ora non si ha notizia di proroga) l'Agenzia delle Entrate non comunica il nuovo codice tributo, non si potrà tecnicamente fare la compensazione sul mod. F24.
 

MARxxxxx

Membro Ordinario
Proprietario Casa
Decisione che non rientra nelle competenze dell' Agenzia delle Entrate...e di per se sarebbe "anticostituzionale".
…non ho mai parlato di decisione, ma di chiarimento (da parte dell’Agenzia delle Entrate) di un obbligo di accettazione (da parte del cessionario) che potrebbe già essere nella norma.

Faccio notare che l’Art. 122 recita: “i soggetti beneficiari dei crediti d’imposta elencati al successivo comma 2 (nel nostro caso, i locatari ndr) possono, in luogo dell'utilizzo diretto, OPTARE per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari”.

Questa è la definizione che la Treccani dà al verbo “OPTARE”:
“optare
v. intr. [dal lat. optare «scegliere; desiderare, volere»; v. anche ottare] (io òpto, ecc.; aus. avere). – Scegliere, con libera facoltà di scelta, fra i due elementi di un’alternativa, tutti e due ugualmente possibili ma dei quali uno esclude l’altro o è con l’altro incompatibile”.

Poi, è verosimile che il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate chiarirà che si tratta di una libera scelta, ma, allo stato, ritengo che la questione sia dubbia
 

MARxxxxx

Membro Ordinario
Proprietario Casa
Secondo me la risposta è positiva: il locatore cessionario del credito d'imposta può compensarlo anche col versamento dell'IMU.

Il dubbio già espresso da @MARxxxxx nel post n. #5 riguarda la tempistica.
Se entro la scadenza acconto IMU del 16 giugno (per la quale per ora non si ha notizia di proroga) l'Agenzia delle Entrate non comunica il nuovo codice tributo, non si potrà tecnicamente fare la compensazione sul mod. F24.
Si confermo. Sicuramente l'IMU sarà compensabile con il credito d'imposta. Difficilmente, però, si riuscirà (entro il 16 Giugno) a trovare l'accordo con il locatario e trasferire il credito al locatario. Tra l'altro, mentre nella bozza era fissato un termine di 20 gg. per l'emanazione del provvedimento da parte del direttore dell'Agenzia delle Entrate, nella versione definitiva dell'Art. 122 il termine è stato eliminato....
Ovviamente, si potrà sempre decidere di pagare tardivamente l'IMU con ravvedimento, dopo aver definito il tutto....
 

MARxxxxx

Membro Ordinario
Proprietario Casa
Condivido due riflessioni:

  • Nonostante il testo dell’Art. 122 – Comma 3 - sia abbastanza chiaro sull’argomento (“La quota di credito non utilizzata nell'anno (dal cessionario ndr) non può essere utilizzata negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso”), su alcuni siti specializzati, anche autorevoli, leggo ancora che il credito, per la parte non utilizzata, è utilizzabile negli anni successivi. Mi sono perso qualcosa?
  • Avevo tralasciato una differenza (non di poco conto) tra il credito d’imposta ex Art. 65 del D.L. “Cura Italia” (valido per la sola mensilità di Marzo) e quello ex Art. 28 del D.L. “Rilancio” (valido per le mensilità di Marzo, Aprile e Maggio). Il primo (“Cura Italia”) era riservato alle sole attività obbligate a rimanere chiuse, prescindendo dal decremento del fatturato. Il secondo (“Rilancio”), invece, può essere utilizzato anche dai locatari NON obbligati a sospendere l’attività ma che, comunque, hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente. Mi vengono in mente molte attività che, se pur NON obbligate a chiudere, potrebbero aver subito riduzioni superiori al 50% nei tre mesi di lockdown (profumerie, studi professionali (anche per effetto dell’estensione a tutte le categorie catastali), veterinari, edicole, molti artigiani, molti commercianti all’ingrosso, call center, etc….)
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Questa è la definizione che la Treccani dà al verbo “OPTARE

Non serve scomodare la Treccani ...il significato di "optare" mi è noto da ben prima che tu venissi al mondo.

Ma ripeto che l'opzione non può diventare un obbligo per la controparte commissionaria (impresa esecutrice).

Se non lo prestabilisci nel contratto (scritto)...poi non te ne esci con: invece di pagare "cash" ti cedo il credito d'imposta.
 

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