Non si vede come questo possa essere rilevante sull'obbligo (o no) di accettare la cessione del credito d'imposta.
Non si vede?
Art. 28 - Comma 6: “Il credito d'imposta di cui ai commi precedenti è utilizzabile (dal conduttore/locatario che utilizza direttamente il credito d’imposta, senza cederlo ndr) nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni. […]”;
Art. 122 - Comma 3: “I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. […]”.
Dalla lettura di entrambe le disposizioni, appare evidente che vi è una non trascurabile differenza tra utilizzatore diretto del credito d’imposta ed eventuale cessionario.
Il primo (conduttore/locatario) può utilizzarlo in compensazione, trasferirlo ai periodi d’imposta successivi (riportandolo in dichiarazione dei redditi) e, ritengo, anche richiederlo (eventualmente) a rimborso (sempre in D.R.).
Il cessionario (verosimilmente il locatore), invece, può solo utilizzare il credito in compensazione, ma non può rinviare a periodi d’imposta successivi (e ancor meno richiedere a rimborso) la frazione di credito non utilizzata in compensazione.
Pertanto continuo a ritenere che sia proprio l’esclusione, per il cessionario, dalla possibilità di “rinviare a nuovo” la frazione di credito d’imposta non utilizzata nell’anno a portare, come conseguenza, che il “potenziale” cessionario non possa essere obbligato dalla norma ad accettare che gli sia ceduto il credito d’imposta.
Tra l’altro, se così non fosse, volendo “stressare” la norma, ci si potrebbe trovare in tale situazione: il conduttore, il 31 Dicembre 2020, bonifica al locatore il 40% dei canoni di Marzo, Aprile e Maggio 2020, comunicandogli di cedergli il credito d’imposta (60%). Il “prescelto”, se non riesce ad utilizzare in compensazione il credito d’imposta entro le ore 23:59, NON potendolo trasferire al 2021, perde il 60% dei canoni…
Ripeto… Se al cessionario fosse stata riconosciuta la possibilità di rinviare agli anni successivi il credito d’imposta (consentendogli, di fatto, di utilizzarlo in toto, se pur in tempi più lunghi) o di richiederlo a rimborso per la quota non utilizzata, non avrei escluso che, in sede di circolare esplicativa, l’Agenzia delle Entrate avrebbe potuto prevedere l’obbligo di accettare la cessione (quantomeno per il locatore e, al limite, per le banche). Per come, invece, è scritta la norma, lo escluderei.