renzanna

Membro Attivo
Buon giorno a tutti,
il quesito che vorrei proporvi è il seguente: l'art.1136 recita in tema di costituzione dell'assemblea..... L'assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell'intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio.
Bene, ora se in un condominio di 10 proprietari in assemblea, convocata in 2^ convocazione, si presenta un solo condomino con 3 deleghe con cui si raggiungono i 400 mm e quindi piu' di 1/3 dei mm totali, l'assemblea (?) può costituirsi ? E se la risposta fosse affermativa si potrebbe ancora parlare di assemblea (definita ...riunione di persone indetta temporaneamente o convocata stabilmente per discutere e deliberare su affari di interesse comune o collettivo) ?
In altre parole quando il codice si riferisce ad 1/3 dei partecipanti al condominio si riferisce a tutti, deleganti compresi, o solo ai presenti in assemblea indipendentemente dai mm posseduti?
Grazie
 

Franci63

Membro Storico
Proprietario Casa
L'assemblea è correttamente costituita ,essendo presenti 4 condomini su 10, uno di persona e tre rappresentati dal delegato, con 400 millesimi.
 

renzanna

Membro Attivo
Ok, però il codice parla di "partecipanti al condominio" non di delegati. Infatti i presupposti sono 1/3 valore mm (va da se con i delegati) e 1/3 dei condomini. Ora se anche qui fossero compresi i delegati bastava solo enunciare ...1/3 dei condomini che rappresentino 1/3 del valore mm. senza nessuna "e".
D'altronde, a mio avviso, il legislatore nell'art. 67 disp.att.c.c. nel dire....
Ogni condomino può intervenire all'assemblea anche a mezzo di rappresentante, munito di delega scritta.....
stabilisce solo il principio della rappresentanza attraverso la delega senza entrare nel merito di quante deleghe un rappresentante possa essere latore.

Il problema sorge, sempre a mio avviso, quando 1 solo delegato può avere in teoria n deleghe se il condominio è formato da meno di 20 unità e il nr. max di deleghe non è stabilito nel regolamento condominiale e può fare tutto ciò che vuole. Cosa diversa invece quando il condominio è formato da più di 20 unità ,dove, proprio per evitare l'incetta di deleghe, si stabilisce un nr. max di deleghe pari al 2o% valore dell'edificio.
Ma allora come si concila il fatto che in un condominio di 19 unità si può fare incetta di deleghe e se le unità fossero 21, no.
Cittadini diversi di fronte alla legge? Oppure c'è qualcosa che non va?
 

Andrea Occhiodoro

Membro Attivo
Professionista
Ok, però il codice parla di "partecipanti al condominio" non di delegati. Infatti i presupposti sono 1/3 valore mm (va da se con i delegati) e 1/3 dei condomini. Ora se anche qui fossero compresi i delegati bastava solo enunciare ...1/3 dei condomini che rappresentino 1/3 del valore mm. senza nessuna "e".
La lettera "e" serve per definire la doppia maggioranza: per teste e per millesimi. Ovviamente per quanto riguarda le teste valgono sia i condòmini presenti di persona, sia i presenti per delega.
 

Franci63

Membro Storico
Proprietario Casa
Il problema sorge, sempre a mio avviso, quando 1 solo delegato può avere in teoria n deleghe se il condominio è formato da meno di 20 unità e il nr. max di deleghe non è stabilito nel regolamento condominiale e può fare tutto ciò che vuole.
Se ha le deleghe evidentemente i condomini deleganti si fidano di farsi rappresentare da lui.
Quindi fa “quello che vuole” lecitamente, cioè quello che i deleganti lo autorizzano a fare,avendogli dato delega.
 

renzanna

Membro Attivo
Ma non è scritto da nessuna parte che le "teste" sono anche le deleghe. Anche perchè se si parla di teste, in assemblea il delegato ha solo la sua pur rappresentando i mm del delegante.
Ripeto, dicendo "...1/3 dei condomini che rappresentino 1/3 del valore mm. ..." si dice la stessa cosa (1/3 dei condomini sono le teste).
Invece inserendo la "e", a mio avviso, si è voluto dar risalto proprio alla dualità dei presupposti, chiamando infatti le "teste" come "partecipanti al condominio" si escludono di fatto, ma è mio pensiero, i delegati che non ....partecipano al condominio....
 

renzanna

Membro Attivo
E' vero Franci63ma il fatto è che stiamo parlando degli altri condomini, quelli che non hanno delegato...chi sarebbero salvaguardati nel caso 1/3 dei condomini delegassero un estraneo al condominio? Cosa legittima o no?
 

Franci63

Membro Storico
Proprietario Casa
Se si vuole essere “salvaguardati” si va in assemblea o si conferisce delega a persona di fiducia.
Se non è vietato da regolamento condominiale , è perfettamente lecito dare delega a persona esterna al condominio.
 

Franci63

Membro Storico
Proprietario Casa
La ratio dovrebbe essere che una norma inferiore (regolamento) non può consentire quello che una norma (legge) superiore vieta, ma può vietare ulteriormente.
Ad esempio, il regolamento di un condominio dove possiedo un’immobile stabilisce , in modo più “stringente” rispetto alla legge, che sono necessari trenta giorni di anticipo (non 5) per la ricezione della convocazione di assemblea, rispetto all’assemblea stessa.
È possibile un’interpretazione diversa.
 

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