Franci63

Membro Storico
Proprietario Casa
No, perché nessuno ha mai interpretato come dici tu.
La delega è un’autorizzazione data ad una persona di compiere operazioni al posto del delegante,rappresentandolo .
Se un condomino delega un’altra persona è esattamente come se fosse presente lui,poiché il delegato si deve comportare secondo le istruzioni del delegante.
Se non lo fa ne risponde al delegante.
Puoi vendere o comprare un immobile con una procura (che è una delega di poteri) ,
figuriamoci se non puoi partecipare per procura ad un’assemblea condominiale...
E ribadisco il fatto che se il legislatore voleva intendere deleghe uguale a teste, perchè indicare il doppio presupposto...
Perché sono due presupposti diversi tra loro: non tutti i condomini hanno proprietà che “pesano” per gli stessi millesimi.Quindi ,in caso di presenza di teste sufficienti e millesimi insufficienti (o viceversa) l’assemblea non è validamente costituita.
 

renzanna

Membro Attivo
Bene Franci63, il fatto che io la possa interpretare in altro modo è proprio il segno che la norma si può prestare a tale interpretazione.
Fermo restando che io non sto parlando della validità della delega ma sto semplicemente analizzando i possibili casi che si potrebbero verificare, ti ripeto che il legislatore poteva scrivere.... "1/3 del valore dei mm. composto da almeno 1/3 dei condomini o loro rappresentanti...." con risparmio di parole e con significato univoco. Invece non a caso ha chiamato 1/3 come "partecipanti al condominio" e per quanto tu asserisca il contrario, a mio modesto avviso, i "partecipanti al condominio" non sono i delegati. La delega ha valore temporaneo, solo per la rappresentanza in assemblea, la partecipazione al condominio non è temporanea. Partecipare vuol dire essere.
Poi Tu dici che il solo partecipante non avrebbe potere deliberante, certo se possiede solo 1/3 dei mm, ma se ne avesse 501, potrebbe deliberare tranquillamente. Se la costituzione assembleare è regolare e non c'è limite alle deleghe quale legge glielo impedirebbe. E pensa al caso (come di un costruttore con invenduto... ad esempio) di un estraneo che delibera al posto dei veri condomini.
Ed in questo caso come contemperi il fatto che in un condominio con 21 condomini non si può fare incetta di deleghe (limitandone il possesso solo ad 1/5) mentre invece in un condominio di 19 0 20 condomini si può fare l'esatto contrario?
Quale sarebbe la ratio di ciò se la tua e la corrente interpretazione sulle deleghe fosse giusta?
Leggi diverse per un condomino in più?
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
La deliberazione non sarebbe legittima.
Questa non la capisco: se Tizio oltre a rappresentare se stesso ha un numero di deleghe valide per rappresentare un numero di teste e millesimi sufficienti, perchè risulterebbe illegittima una sua eventuale delibera?
Capisco la situazione abbastanza singolare, ma non trovo quale sia il punto della illegittimità.
 

Franci63

Membro Storico
Proprietario Casa
a mio modesto avviso, i "partecipanti al condominio" non sono i delegati
I partecipanti al condominio possono agire legittimamente tramite delegato, come per altri atti con valore giuridico. In assemblea è presente il delegato, ma è esattamente come se ci fosse il delegante (nei limiti della delega rilasciata).
Ed in questo caso come contemperi il fatto che in un condominio con 21 condomini non si può fare incetta di deleghe (limitandone il possesso solo ad 1/5) mentre invece in un condominio di 19 0 20 condomini si può fare l'esatto contrario?
Quale sarebbe la ratio di ciò se la tua e la corrente interpretazione sulle deleghe fosse giusta?
Leggi diverse per un condomino in più?
Non è certo l'unico caso di differenze legate ai numeri.
Mai sentito che ci sono differenze di trattamento sui licenziamenti per le aziende con più o meno di 15 dipendenti?
Cosa pensare allora delle multe per eccesso di velocità se superi il limite previsto ?
Perché la multa se vado a 51 ( o poco più, con la tolleranza di legge) all'ora , e a 50 no ?
Se non ti piace la legge fai una raccolta di firme per una nuova legge di iniziativa popolare,occorrono solo 50.000 firme...
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Questa non la capisco: se Tizio oltre a rappresentare se stesso ha un numero di deleghe valide per rappresentare un numero di teste e millesimi sufficienti, perchè risulterebbe illegittima una sua eventuale delibera?
Perché l'esercizio del diritto di delega non può dominare sulla superiore esigenza di garantire l'effettività del dibattito e la concreta collegialità delle assemblee, nell'interesse comune dei partecipanti alla comunione, considerati nel loro complesso e singolarmente.
Pertanto, al fine di garantire l'effettività del dibattito e la concreta collegialità delle assemblee, nell'interesse comune dei partecipanti alla comunione singolarmente e nel loro complesso considerati, non può ritenersi legittima una delibera assembleare resa alla presenza di un solo soggetto delegato da tutti i condomini partecipanti per delega all'assemblea.
La totale assenza di collegialità comporta l'annullabilità della delibera assembleare per vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea.
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Non nego abbia la sua logica, ma mi avete sempre insegnato che ciò che non è vietato da una legge, non può considerarsi illecito.

Non vorrei in tali frangenti essere nei panni dell'amministratore: anche se si trovasse con un solo soggetto fisico, conterebbe un nr di teste e di millesimi sufficiente per deliberare. E non vedo perchè non ne dovrebbe prendere atto. Cosa cambierebeb se fossero in due: la mera forma.
Francamente chi avesse da obiettare, non avrebbe da far altro che partecipare all'assemblea.
 

renzanna

Membro Attivo
Per Franci63...art. 1136 ....L'assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell'intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio.....
Non voglio fare l'esegeta del codice ne tantomeno raccogliere firme per cambiarlo è solo per capire....e quindi il nocciolo è su chi è il partecipante al condominio che interviene alla riunione. Se è anche il delegato come dici tu ok, ma allora in questo caso la delega ( mandato, procura, incarico, ...) è perenne e quindi il delegato diventa vita natural durante condomino e "partecipa sempre al condominio". Va da se che in questo caso una sola persona con 1/3 di deleghe che fanno 1/3 dei mm. soddisfa in toto il requisito e quindi l'assemblea (?) è legittimamente costituita e quindi la riunione o forse ...il solitario può avere luogo. Qui sono stradaccordo con Nemesis.
In quanto alla multa potevi fare di meglio...ti potrei rispondere ad esempio che a 50 Km/h in caso di urto non uccidi e a 51 si.... e sui licenziamenti tralascio perchè se non capisci la differenza non è colpa mia.....
Ora poichè non credo che il legislatore volesse legittimare un "soliloquio" come assemblea, ritengo invece che nelle sue parole ci fosse proprio l'intenzione a differenziare 1/3 le persone fisiche presenti come proprietari e 1/3 del valore dei mm.
Poi è chiaro che nella grande maggioranza dei casi non si segue questa linea. Sapessi quante volte in riunione si citofona a qualcuno per farsi dare la delega e rendere quindi costituita l'assemblea. E' prassi comune. Però ripeto a mio avviso è prassi non corretta...
 

Franci63

Membro Storico
Proprietario Casa
Prendo atto del tuo punto di vista.
In quanto alla multa potevi fare di meglio...ti potrei rispondere ad esempio che a 50 Km/h in caso di urto non uccidi e a 51 si.... e sui licenziamenti tralascio perchè se non capisci la differenza non è colpa mia.....
Sul fatto che a 50 km/h non uccidi e a 51 si...è un’idea originale, ma preferisco non provare di persona un investimento a 50 ,guarda, in verità neanche a 40 starei tranquilla...
Per i licenziamenti la differenza la fa la legge, mica io; il discrimine è stato fissato a 15, ma potevano decidere 14 o 18,è una convenzione scelta dal legislatore.

Io non sono intervenuto nella discussione su unico partecipante all’assemblea.
Questiona con chi è intervenuto in merito.
 

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