Per evitare i rischi accennati conseguenti al vittorioso esperimento dell'azione di riduzione da parte del legittimario leso nonchè dell'azione di restituzione sull'immobile, ti consiglio di proporre ai coniugi di concludere un contratto (atto pubblico) di mutuo dissenso di donazione, valido rimedio alla "incommerciabilità" degli immobili provenienti da donazione. Con tale contratto (di 2° grado), le parti estinguono, ex art. 1372, 1° co. c.c., il precedente negozio (di 1° grado) con efficacia ex tunc, cosicché la donazione è come se non fosse mai avvenuta e il donante non avesse mai perso la proprietà del bene. Solo dopo concluderai col donante —e non col donatario!— il contratto di compravendita. In questo modo ci si pone a riparo non solo, come anticipato, da possibili azioni di riduzione del legittimario, ma anche da possibili azioni da parte dei creditori dello stesso (non dimenticare che i creditori possono agire in surrogatoria) e la banca non potrà sollevare eccezione alcuna (salvo che l'atto di provenienza di acquisto da parte del signore non sia, a sua volta, una donazione).
Cordialità,
CM