Abbiate pazienza ma questo mio caso richiede un po’ di spiegazioni circostanziate e quindi questo mio scritto sarà un po’ lungo. Spero di non annoiare……
Il caso che desidero chiarire con tutti coloro che vorranno fornire il loro gradito contributo è il seguente:
Nel corso dell’ultima assemblea ordinaria, convocata per approvare il bilancio consuntivo del condominio in cui abito con altre 41 famiglie, l’amministratore ha riportato nelle spese consuntive condominiali la riparazione di solette interne ad alcuni appartamenti le cui “pignatte” presentavano crepe con conseguente rischio di caduta calcinacci all’interno degli appartamenti stessi.
Alcuni condomini hanno contestato l’attribuzione di queste spese sostenendo che andassero attribuite ai soli proprietari degli appartamenti interessati al danno.
L’amministratore ha invece sostenuto che aveva provveduto ad attribuire la spesa di riparazione all’intero condominio in quanto il Regolamento riporta un articolo che, secondo la sua interpretazione, definisce che la manutenzione delle solette è a carico del condominio.
Preciso che il Regolamento non indica le solette dei singoli appartamenti nella lista della parti comuni dell’edificio, tuttavia egli ha agito così in virtù di un articolo del Regolamento che recita testualmente “Anche se una parte comune è facilmente riferibile ad una o più famiglie, in caso di danneggiamento o manutenzione, la spesa è a carico di tutto il condominio”.
Questo articolo, secondo me ed altri, significa semplicemente che se una parte comune, elencata cioè espressamente tra le parti comuni dell’edificio, viene danneggiata in modo che il danno arrecato sia chiaramente riconducibile ad una o più famiglie, ciononostante la sua riparazione è a carico di tutti i condomini.
Un esempio può meglio chiarire la situazione: se io faccio un buco con il trapano e foro il tubo condominiale dell’acqua, chiaramente la responsabilità è mia, tuttavia trattandosi di parte condominiale la riparazione è a carico di tutti.
La lettura dell’Amministratore di questo articolo è invece la seguente “anche quando una parte è comune ad una o più famiglie in caso di danneggiamento o manutenzione, la spesa per la riparazione e/o manutenzione, è a carico di tutto il condominio”, come egli ha indicato nel verbale.
Secondo questa a mio avviso assurda lettura si potrebbe ritenere che la manutenzione dell’intero fabbricato, parti comuni e private, è da ritenersi a carico del condominio in quanto ovviamente quasi tutti i manufatti dell’edificio sono in comune a più condomini, tant’è che l’edificio si chiama condominio e non è una villetta. Inoltre, se l’italiano ha ancora un senso, non capisco cosa possa significare per una parte dell’edificio “essere comune ad una famiglia”, come riportato sopra e nel verbale.
Spero di non aver annoiato e di essere stato abbastanza chiaro nell’esposizione del caso, in ogni caso se servono chiarimenti non mancherò di fornirli e ringrazio anticipatamente tutti coloro che vorranno fornire utili indicazioni.
Ringrazio ed invio cordiali saluti a tutti
Enzo
Il caso che desidero chiarire con tutti coloro che vorranno fornire il loro gradito contributo è il seguente:
Nel corso dell’ultima assemblea ordinaria, convocata per approvare il bilancio consuntivo del condominio in cui abito con altre 41 famiglie, l’amministratore ha riportato nelle spese consuntive condominiali la riparazione di solette interne ad alcuni appartamenti le cui “pignatte” presentavano crepe con conseguente rischio di caduta calcinacci all’interno degli appartamenti stessi.
Alcuni condomini hanno contestato l’attribuzione di queste spese sostenendo che andassero attribuite ai soli proprietari degli appartamenti interessati al danno.
L’amministratore ha invece sostenuto che aveva provveduto ad attribuire la spesa di riparazione all’intero condominio in quanto il Regolamento riporta un articolo che, secondo la sua interpretazione, definisce che la manutenzione delle solette è a carico del condominio.
Preciso che il Regolamento non indica le solette dei singoli appartamenti nella lista della parti comuni dell’edificio, tuttavia egli ha agito così in virtù di un articolo del Regolamento che recita testualmente “Anche se una parte comune è facilmente riferibile ad una o più famiglie, in caso di danneggiamento o manutenzione, la spesa è a carico di tutto il condominio”.
Questo articolo, secondo me ed altri, significa semplicemente che se una parte comune, elencata cioè espressamente tra le parti comuni dell’edificio, viene danneggiata in modo che il danno arrecato sia chiaramente riconducibile ad una o più famiglie, ciononostante la sua riparazione è a carico di tutti i condomini.
Un esempio può meglio chiarire la situazione: se io faccio un buco con il trapano e foro il tubo condominiale dell’acqua, chiaramente la responsabilità è mia, tuttavia trattandosi di parte condominiale la riparazione è a carico di tutti.
La lettura dell’Amministratore di questo articolo è invece la seguente “anche quando una parte è comune ad una o più famiglie in caso di danneggiamento o manutenzione, la spesa per la riparazione e/o manutenzione, è a carico di tutto il condominio”, come egli ha indicato nel verbale.
Secondo questa a mio avviso assurda lettura si potrebbe ritenere che la manutenzione dell’intero fabbricato, parti comuni e private, è da ritenersi a carico del condominio in quanto ovviamente quasi tutti i manufatti dell’edificio sono in comune a più condomini, tant’è che l’edificio si chiama condominio e non è una villetta. Inoltre, se l’italiano ha ancora un senso, non capisco cosa possa significare per una parte dell’edificio “essere comune ad una famiglia”, come riportato sopra e nel verbale.
Spero di non aver annoiato e di essere stato abbastanza chiaro nell’esposizione del caso, in ogni caso se servono chiarimenti non mancherò di fornirli e ringrazio anticipatamente tutti coloro che vorranno fornire utili indicazioni.
Ringrazio ed invio cordiali saluti a tutti
Enzo