scusa
@Franco08 l'amministratore di condominio non è il presidente di amministrazione di una fabbrica dove se non c'è la sua firma sugli ordini non si comprano le materie prime, non si pagano i fornitori, per cui tutta la fabbrica è ferma e impiegati ed operai rimangono in uno stato di limbo in attesa di comunicazioni. Ma anche se lo fosse ci sono gli strumenti per colmare lacune legate alla improvvisa impossibilità di operare da parte del capo supremo: solo DIO è insostituibile.
Non so in che tipo di condominio tu abiti, quale è la scolarità degli abitanti e la loro dimestichezza con i prodotti informatici; tuttavia consentimi basta digitare nel web alcune parole chiavi e ti escono un sacco di collegamenti. Questo che ti riporto ne è uno.
Tre le ipotesi: a) quando non c’è amministratore (art. 66, secondo comma, disp. att. c.c.); b) quando l’amministratore debba intendersi decaduto d’ufficio dall’incarico nelle ipotesi individuate dall’art. 71-bis disp. att. c.c. (in sostanza nel caso di perdita di requisiti di onorabilità per...
www.ilcondominionuovo.it
Credo che stiate annegando in un bicchiere d'acqua.
SAppi che la presenza dell'amministratore di condominio in assemblea anche se caldamente raccomandata non è indispensabile; in modo particolare se autoconvocata. Il fatto che sia autoconvocata non esime gli organizzatori ed i tenutari della assemblea a seguire le norme: invio certificato (raccomandata r/r, consegna a mano con firma per ricevuta su apposito prospetto, Pec a indirizzo Pec) della comunicazione della assemblea, consegnato almeno 5 giorni prima della data in cui l'assemblea viene tenuta, con indicato l'ora, il luogo e gli ordini del giorno da discutere. Una volta riuniti dovrà essere nominato un presidente ed un segretario: il presidente dopo la verifica che tutti gli aventi diritto a partecipare sono stati contattati, e che il numero di teste presenti (anche per delega) ed i millesimi di proprietà sono congrui per iniziare l'assemblea si dà inizio al'esame degli argomenti. Il presidente della assemblea detta al segretario, sintetizzando, gli opinioni degli intervenuti e l'esito delle votazioni. se non c'è voto unanime dovrà essere spiegato chi ha votato a favore, chi contrario chi astenuto.
L'incarico (ed il mandato) di Amministratore è personale e non cedibile,
a meno che non ci sia il consenso scritto dell'assemblea condominiale (che può essere concessa, nel vostro caso, durante l'assemblea autoconvocata).
Eventuali collaboratori e/o delegati dell'Amministratore devono avere gli stessi requisiti dell'amministratore in carica se hanno rapporti con persone terze estranee al condominio.
..."i requisiti devono essere posseduti dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condomini."
Quali sono i requisiti per svolgere l'attività di amministratore a partire dal 18 giugno 2013?
"sursum corda".