Franci63

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Ho letto in altri TH di questo forum : bisogna dare la possibilità a TUTTI di intervenire, altrimenti (non mi ricordo bene) ci si comporta come se la convocazione "non sia stata trasmessa" - ma basta cercare...
Se crolla il muro si interviene , altro che assemblea.
Comunque leggi qua:
 

Luigi Criscuolo

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scusa @Franco08 l'amministratore di condominio non è il presidente di amministrazione di una fabbrica dove se non c'è la sua firma sugli ordini non si comprano le materie prime, non si pagano i fornitori, per cui tutta la fabbrica è ferma e impiegati ed operai rimangono in uno stato di limbo in attesa di comunicazioni. Ma anche se lo fosse ci sono gli strumenti per colmare lacune legate alla improvvisa impossibilità di operare da parte del capo supremo: solo DIO è insostituibile.
Non so in che tipo di condominio tu abiti, quale è la scolarità degli abitanti e la loro dimestichezza con i prodotti informatici; tuttavia consentimi basta digitare nel web alcune parole chiavi e ti escono un sacco di collegamenti. Questo che ti riporto ne è uno.
Credo che stiate annegando in un bicchiere d'acqua.
SAppi che la presenza dell'amministratore di condominio in assemblea anche se caldamente raccomandata non è indispensabile; in modo particolare se autoconvocata. Il fatto che sia autoconvocata non esime gli organizzatori ed i tenutari della assemblea a seguire le norme: invio certificato (raccomandata r/r, consegna a mano con firma per ricevuta su apposito prospetto, Pec a indirizzo Pec) della comunicazione della assemblea, consegnato almeno 5 giorni prima della data in cui l'assemblea viene tenuta, con indicato l'ora, il luogo e gli ordini del giorno da discutere. Una volta riuniti dovrà essere nominato un presidente ed un segretario: il presidente dopo la verifica che tutti gli aventi diritto a partecipare sono stati contattati, e che il numero di teste presenti (anche per delega) ed i millesimi di proprietà sono congrui per iniziare l'assemblea si dà inizio al'esame degli argomenti. Il presidente della assemblea detta al segretario, sintetizzando, gli opinioni degli intervenuti e l'esito delle votazioni. se non c'è voto unanime dovrà essere spiegato chi ha votato a favore, chi contrario chi astenuto.

L'incarico (ed il mandato) di Amministratore è personale e non cedibile, a meno che non ci sia il consenso scritto dell'assemblea condominiale (che può essere concessa, nel vostro caso, durante l'assemblea autoconvocata).
Eventuali collaboratori e/o delegati dell'Amministratore devono avere gli stessi requisiti dell'amministratore in carica se hanno rapporti con persone terze estranee al condominio.
..."i requisiti devono essere posseduti dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condomini."
Quali sono i requisiti per svolgere l'attività di amministratore a partire dal 18 giugno 2013?

"sursum corda".
 

Luigi Criscuolo

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Per quanto riguarda il problema del muro di contenimento, questo non crolla da un momento all'altro: ci sono segni premonitori che vanno dall'iniziale spanciamento alla presenza di fratture passanti lo spessore del muro ecc... ecc... . Se il muro ha già passato questi sintomi vuol dire che i condomini che ci abitano non hanno attivato, ma a suo tempo, l'amministratore che di solito non abita nel condominio medesimo che amministra. Mò, siccome questo amministratore vostro è stato fermato per 45 giorni vi fate prendere dalle fregole? Avvisate i VV.F. per pericolo di crollo!
 

Franco08

Membro Attivo
Proprietario Casa
Per quanto riguarda il problema del muro di contenimento, questo non crolla da un momento all'altro: ci sono segni premonitori che vanno dall'iniziale spanciamento alla presenza di fratture passanti lo spessore del muro ecc... ecc... . Se il muro ha già passato questi sintomi vuol dire che i condomini che ci abitano non hanno attivato, ma a suo tempo, l'amministratore che di solito non abita nel condominio medesimo che amministra. Mò, siccome questo amministratore vostro è stato fermato per 45 giorni vi fate prendere dalle fregole? Avvisate i VV.F. per pericolo di crollo!


Da mó che é attivato, ma é *guerra* sulle responsabilità e sulla proprietà (mai registrata) del muro - il condominio che sta sopra, ha 2/3 appartamenti vuoti perché "adesso vuoti" - la parte sotto é di altro condominio, attività attualmente chiusa.... Credo discesa per palestra

L'amministratore "sopra" é non residente... E cerca modo per delegare... Quello sotto ha mandato assembleare di fare-causa al condominio sopra...

Spero per quelli ad opera, non crolli - attualmente non é dato sapere NULLA : passaggio chiuso
 

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Franco08

Membro Attivo
Proprietario Casa
anche qui c'è poco da discutere, leggi qua:

Ripeto : i proprietari "non esistono più"

La cooperativa (chiusa/deceduti dal '58) che ha venduto, non ha mai venduto quel muro, ed esso non é citato nei rispettivi regolamenti - il catasto e gli atti di compravendita non menzionano quel muro

Quindi sta crollando una cosa che non esiste ma che farà molto male... Sopra e sotto - il giudice, sinora non ha potuto che sospendere il giudizio.... Perché non ci sono atti che ci provano la proprietà - potrebbe darla (se la volesse) a chi ha usato il muro per intonacarka e dipingerlo
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
La cooperativa (chiusa/deceduti dal '58) che ha venduto, non ha mai venduto quel muro, ed esso non é citato nei rispettivi regolamenti - il catasto e gli atti di compravendita non menzionano quel muro
... mentre Roma discute, Segunto brucia ....
Cavoli, ma a Roma siete duri di comprendonio ....
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
il giudice, sinora non ha potuto che sospendere il giudizio
sai che sei un bel tipo: le cose le tiri fuori un pò alla volta e pretendi che ti si risponda correttamente. Vai a leggere il tuo post iniziale e poi vedi cosa noi dovevamo capire. Se il giudice ha sospeso il giudizio avrà i suoi buoni motivi; ma ha incaricato un CTU per vedere 1) se il muro è in pericolo di crollo imminente (nel qual caso avrebbe l'obbligo di allertare i VV,F.) ; 2) capire ed individuare i proprietari del fondo superiore.
Non so se il muro va citato nella proprietà personale degli atti di vendita nè mi risulta debba essere riportata nelle planimetrie catastali: il muro non da reddito ed il Catasto è nato per censire immobili e non strutture.
Mi permetto solo di dire: all'inizio ci sarà stato un proprietario unico o un insieme di comproprietari del terreno sul quale è stato costruito un edificio (grande o piccolo non importa). La costruzione e manutenzione è a carico del proprietario del fondo più elevato, ma se il pendio è stato scavato dal proprietario di valle per avere uno spiazzo pianeggiante per le fondazioni del suo fabbricato il muro lo deve costruire lui a spese sue. Bisogna fare una ricerca storica in comune per vedere chi ha costruito il muro; in alternativa bisogna vedere se presso la Conservatoria dei Registri Immobiliare c'è una planimetria generale degli edifici dalla quale si possa vedere dove compare il muro di contenimento.
Se i proprietari sono morti senza eredi o gli eredi hanno rinunciato all'eredità subentra lo Stato, quindi alla fine un proprietario si trova.
Se il pericolo di crollo e abbastanza vicino il Giudice può nel frattempo incaricare le parti per la messa in sicurezza del muro.
Il vostro condominio ha un tecnico? Non penserete di affrontare questa situazione senza spendere soldi anche se foste i danneggiati.
 

Franco08

Membro Attivo
Proprietario Casa
ciao,
ma infatti il discorso si è allargato perchè continuate a fare domande (ed io stupido a rispondere anche se esulano la domanda principale....ma dal telefonino, non è facile )

con le tue deduzioni hai quasi capito ... ma hai unito 3 problemi "reali" e distinti...in unico post

il problema di fondo era solo un altro (se Amministratore può delegare) : la risposta alla fine è stata NO ... ed io ho riferito all'amministratore che è "bloccato altrove" (nonso' da voi...ma qui si vocifera ottobre...molto silenziosamente)

poi "quel condominio" (come parecchi) hanno una serie di problemi che si trascinano da anni...per via di eccezioni, casi particolari, etc etc
 

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